CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 42653/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]1A; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 20 giugno 2018, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 588, commi 1 e 2, cod.pen., loro ascritto per avere partecipato, in data 10 settembre 2013, ad una rissa, nel corso della quale Napoli riportava lesioni personali giudicate guaribili in giorni tre. 2. Ricorrono tutti gli imputati con distinti atti d'impugnativa. 2.1. Con un unico motivo il difensore di [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione di legge, in relazione agli artt. 588, comma 2, cod.pen. e 125 cod.proc.pen., e vizio di motivazione. Sotto il primo profilo, si duole dell'erronea applicazione della legge penale, perché, nella fattispecie concreta, sarebbe mancato il presupposto della reciprocità delle aggressioni posto a fondamento del reato di rissa: infatti, mentre Napoli e [OSCURATO:PERSONA] litigavano, [OSCURATO:PERSONA] era intervenuto, su richiesta dell'Assistente di [OSCURATO:PERSONA], sferrando un solo colpo alla schiena di Napoli, che non rispondeva all'offesa ricevuta. Sotto il secondo profilo, si duole dell'operato travisamento delle prove, segnatamente del contenuto della relazione di servizio del 10 settembre 2013 a firma dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale, secondo quanto prospettato, aveva dato atto di come il [OSCURATO:PERSONA] fosse intervenuto, su sua sollecitazione, soltanto per dividere i litiganti Napoli e [OSCURATO:PERSONA] e di come, per far ciò, avesse sferrato un pugno al Napoli che, tuttavia, non aveva reagito. 2.2. Parimenti, con un unico motivo, il difensore di [OSCURATO:PERSONA] lamenta, evocando il vizio di motivazione, la mancata concessione dell'istituto di cui all'art. 131-bis cod.pen., essendone il ricorrente meritevole in ragione della particolare tenuità del danno e per essere stata la condotta tenuta assolutamente episodica. 2.3. Infine, il difensore di [OSCURATO:PERSONA], sempre con un solo motivo, denuncia violazione di legge, in relazione all'art. 588, comma 2, cod.pen., sotto il profilo dell'erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 588, comma 2, cod.pen.. Assume, al riguardo, che, alla stregua della dinamica dei fatti per come ricostruita dai giudici di merito, si era verificata una mera lite tra Napoli e [OSCURATO:PERSONA], nel contesto della quale si era inserito [OSCURATO:PERSONA] con un contributo marginale, costituto da un singolo pugno, che, come tale, non poteva integrare la condotta lesiva integrativa del reato di rissa. Si duole, altresì, della non correttezza della motivazione addotta a sostegno del diniego, in favore del ricorrente, di concessione della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e di una più mite determinazione della pena. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.2. La questione di diritto posta nella prima parte del motivo cui lo stesso è affidato, ossia se possa ravvisarsi il delitto di rissa ove manchi la reciprocità delle condotte aggressive riferibili a tutti i membri di ciascuno dei fronti contrapposti, è manifestamente infondata. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, costantemente affermato che il reato di cui all'art. 588 cod.pen. è configurabile anche nel caso in cui i partecipanti non siano stati coinvolti tutti contemporaneamente nella colluttazione e l'azione si sia sviluppata in varie fasi e si sia frazionata in distinti episodi, tra i quali non vi sia stata alcuna apprezzabile soluzione di continuità, essendosi tutti seguiti in rapida successione, in modo da saldarsi in un'unica sequenza di eventi (Sez. 5, n. 7013 del 03/11/2010 - dep. 23/02/2011, Rv. 249827; Sez. 5, n. 3866 del 23/01/1986, Rv. 172731), rilevando esclusivamente, in tal caso, la vicendevole volontà dei rissanti di attentare all'altrui incolumità (Sez. 6, n. 12200 del 04/12/2019 - dep. 15/04/2020, Rv. 278728; Sez. 1, n. 18788 del 19/01/2015, Rv. 263567; Sez. 6, n. 24630 del 15/05/2012, Rv. 253107; Sez. 5, n. 5920 del 12/01/1989, Rv. 184130). Requisito, questo, certamente sussistente nell'ipotesi al vaglio, come emergente dalla sentenza impugnata, che ha ben evidenziato come, sebbene fossero stati Napoli e [OSCURATO:PERSONA] a dare inizio alla colluttazione, l'immediato sviluppo dell'azione avesse finito per coinvolgere [OSCURATO:PERSONA], il quale era intervenuto sferrando, a sua volta, un colpo a Napoli, così dimostrando di volere aggredire e non di volere separare i contendenti. 1.2. Il denunciato travisamento della prova, quanto al contenuto dell'annotazione di servizio dell'Assistente di [OSCURATO:PERSONA], non è sindacabile questa sede. Venendo in rilievo, infatti, una 'doppia conforme decisione di condanna', il vizio di motivazione per contraddittorietà della stessa rispetto ad uno specifico atto del processo si sarebbe dovuto dedurre indicando specificamente quale fosse «il macroscopico o manifestamente evidente» travisamento delle risultanze probatorie tale da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti» (Sez. 4, n. 35963 del 03/12/2020, Rv. 280155; Sez. 2, n. 5336 del 09/01/2018, Rv. 272018; Sez. 4, n. 44765 del 22/10/2013, Rv. 256837). Poiché a tanto non si è provveduto da parte del ricorrente, che si è limitato - senza, peraltro, attenersi al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione (Sez. 4, n. 3937 del 12/01/2021, Rv. 280384) - a suggerire una alternativa e più favorevole lettura dei fatti, senza affatto confutare il solo profilo che si palesa come decisivo, ossia che [OSCURATO:PERSONA], una volta intervenuto nella contesa, aveva a sua volta colpito alla schiena Napoli, l'articolata doglianza si traduce in una petizione di non consentita riedizione del giudizio di merito. 2. Il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. La Corte territoriale ha negato al ricorrente la causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. rilevando come non ricorresse nella fattispecie concreta il presupposto della minima entità dell'offesa, avuto riguardo al luogo in cui i fatti si erano svolti (una cella di un istituto penitenziario occupata da ben sette detenuti), alla particolare violenza con la quale avevano agito i rissanti (con le inevitabili ricadute sul pericolo per l'incolumità delle persone), all'entità delle lesioni riportate da Napoli. Si tratta di argomentazione con la quale il ricorrente non si è affatto confrontato e che si presenta, comunque, in linea con i principi di diritto in materia: ai fini del riconoscimento della causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen., non è, infatti, sufficiente che il fatto sia occasionale, ma è necessario che l'offesa, per le modalità della condotta e per l'esiguità del danno o del pericolo, valutate ai sensi dell'art. 133, comma 1, cod.pen., sia ritenuta di particolare tenuità (Sez. 3, n. 50782 del 26/09/2019, Rv. 277674); inoltre, ai fini dell'esclusione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, è da ritenersi adeguata la motivazione che dia conto dell'assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dall'art. 131-bis ritenuto, evidentemente, decisivo (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Rv. 273678). Ne deriva la genericità e la manifesta infondatezza del motivo cui l'impugnativa è affidata. 3. Anche il ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 3.1. A dispetto della formale denuncia del vizio di erronea qualificazione giuridica del fatto, che, in tesi, non potrebbe essere sussunto nella fattispecie astratta di rissa aggravata, il ricorrente difensore si duole della stessa configurabilità del delitto di rissa, per assenza dell'elemento oggettivo (perché [OSCURATO:PERSONA] si era tardivamente inserito nella lite divampata tra Napoli e [OSCURATO:PERSONA] assestando un solo pugno a Napoli, per farlo desistere). Qui richiamate le argomentazioni svolte (al punto 1.1. della presente motivazione) per respingere i rilievi sviluppati nell'interesse di Napoli quanto all'integrazione nella fattispecie concreta dell'elemento oggettivo del delitto di rissa, va rilevato che la censura è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod.proc.pen., trattandosi di questione non sollevata con i motivi di appello, come risulta dall'incontestata sintesi degli stessi riportata nella sentenza impugnata. In ogni caso il rilievo è manifestamente infondato, avendo Napoli riportato, in seguito alla sua partecipazione allo scontro, lesioni personali, guaribili in giorni tre, come da referto medico in atti. 3.2. I residui rilievi censori, attinenti al diniego della causa di non punibilità ex art. 131-bis cod.pen. e alla determinazione della pena, sono inammissibili ex art. 581, comma 1, lett. d), cod.proc.pen., perché non specifici, ossia perché non corredati dall'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto atti a sostenere la richiesta di sindacato di legittimità sulle relative statuizioni. 4. Per le superiori argomentazioni i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili; segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00