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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 luglio 2026

Cassazione n. 22524/2026

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tivamente domiciliata in Perugia, alla viaBontempi, n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroDE [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Portici, alla via Libertà, n. 67,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzodi p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioallegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026SINICROPI ANTONIO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di MarcellaSinicropi)[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di BiancaMaria Sinicropi)INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3802/2025 della Corte d’appello di Napoli;udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1.

Con atto in data 19.5.2020 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Pittore, n. 100, di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, citavano a comparire dinanzi allaCorte d’appello di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui è poi subentrataad ogni effetto di legge la Salerno - Pompei – [OSCURATO:SOCIETA].).Esponevano le seguenti circostanze (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6):che la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’ampliamento dell’autostrada Napoli– Salerno, aveva occupato la maggiore consistenza del giardino attrezzato aservizio della villa (in catasto al foglio 6, part. 369);che, scaduto il termine quinquennale dell’occupazione, in assenza di ulterioriNumero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/20263752/2019 - passata in giudicato - aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] corrisponder loro l’indennità di occupazione per l’intera area occupata;che con la medesima sentenza la Corte di Napoli, sulla scorta della c.t.u.all’uopo espletata, aveva determinato in euro 288,00 il valore a mq. dellaporzione occupata, sicché la virtuale indennità di espropriazione sarebbe statapari a lire 95.040.000;che nella pendenza del giudizio per la determinazione dell’indennità dioccupazione il Prefetto della Provincia di Napoli aveva pronunciato in data16.3.2011 il decreto di espropriazione – per la consistenza di mq. 171 – ad essiistanti notificato in data 8, 9 e 13 maggio 2014;che l’indennità definitiva di espropriazione, determinata nell’importo di euro14.342,78, importo comprensivo dell’indennità di occupazione, era da reputarsenz’altro incongrua alla luce delle risultanze della c.t.u. disposta nel pregressogiudizio.Chiedevano quindi farsi luogo alla determinazione dell’indennità diespropriazione nell’importo di euro 49.384,00 ovvero nel diverso importo dadeterminarsi a mezzo c.t.u. e conseguentemente condannare controparte allarelativa corresponsione con gli interessi legali dal 16.3.2011 al soddisfo, al nettodi quanto depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti.2.

Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità, siccome tardivamenteproposta, dell’opposizione alla stima, atteso che gli opponenti avevanoammesso di aver avuto cognizione del decreto di espropriazione sin dall’8maggio 2014.Numero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/20263.

A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva sua figlia, MariaCarolina Grippo, sua unica erede.4.

Con sentenza n. 3802/2025 la Corte d’appello di Napoli determinava ineuro 49.248,00, oltre interessi al tasso ex art. 1284, 1° co., cod. civ. a far datadal 16.3.2011, l’indennità di espropriazione e faceva ordine di versamentopresso la Ragioneria dello Stato di Napoli della medesima somma al netto diquanto eventualmente già depositato.Evidenziava previamente la Corte di Napoli che era destituita di fondamentol’eccezione pregiudiziale, siccome, per un verso, il decorso del termine didecadenza ex art. 19 della legge n. 865/1971 era subordinato all’assolvimentodelle formalità di cui all’art. 16 della medesima legge – ovvero alla pubblicazionenel F.A.L. e, a seguito della soppressione del F.A.L., nell’albo pretorio comunale– e siccome, per altro verso, non vi era prova dell’assolvimento delle medesimeformalità (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Evidenziava nel merito che, sebbene la sentenza n. 3752/2019 non esplicasseeffetti di giudicato, nondimeno nulla ostava a che si tenesse conto della relazionedi consulenza tecnica svolta nel precedente giudizio.Evidenziava in particolare che condivisibilmente la Corte napoletana avevaritenuto – con la sentenza n. 3752/2019 - che fossero da recepire unicamentegli esiti della stima sintetico-comparativa, siccome gli esiti della parallela stimaanalitico-ricostruttiva, cui l’ausiliario d’ufficio pur aveva fatto luogo, risultavanoancorati alla realizzazione di un parcheggio che si prospettava inverosimile,“trattandosi di un terreno ricadente nella fascia di rispetto autostradale” (cfr.sentenza impugnata, pag. 5).Numero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026Evidenziava altresì che era da condividere la valutazione a mq. cui il c.t.u. –del pregresso giudizio – aveva atteso, valutazione corrispondente ai valorimassimi desunti dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate per la categoria “villee villini”, siccome si trattava del giardino di pertinenza di una villa di particolarepregio (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).Evidenziava inoltre che priva di rilievo era la questione, prospettatadall’opposta, dell’assoluta inedificabilità dell’area espropriata giacché ricadentein fascia di rispetto autostradale.Evidenziava invero che la stima era stata correlata al rapporto pertinenzialecon la villa, a prescindere dalle potenzialità edificatorie dell’area espropriata (cfr.sentenza impugnata, pag. 6).5.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguentestatuizione.chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.6.

La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE7.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa e/o l’erronea interpretazione degliartt. 16 e 19 legge n. 865/1971; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc.civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero l’omessa pronuncia; ai sensidell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo.Numero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026Deduce che l’eccezione di inammissibilità/decadenza dall’opposizione, per latardiva sua proposizione, era stata formulata con riferimento ad uno specificoprofilo – la conoscenza del decreto di espropriazione che gli espropriati avevanodichiarato in opposizione di aver conseguito sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – ben diverso daquello che la Corte di Napoli ha preso in considerazione (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce quindi che l’impugnato dictum è inficiato da “omessa pronuncia”ovvero, in subordine, da “omesso esame”.8.

Il primo motivo di ricorso è inammissibile.9.

Il primo mezzo non si correla, non si confronta con la “ratio in parte quadecidendi” (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratiodecidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.)24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorsoper cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità airequisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).Più esattamente, la Corte di Napoli ha puntualizzato sulla scortadell’ordinanza n. 12815 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte (in tema di espropriazioneregolata dalla legge n. 865 del 1971, ove l’indennità provvisoria non siaaccettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la sommadepositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazionedella relazione da parte della Commissione di cui all’art. 16 l. cit., non opera ladecadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima,il cui termine di trenta giorni decorre solo dall’inserzione dell’avviso del depositodi detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia) e della sentenzaNumero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026n. 14452 del 25.6.2014 di questa Corte (in tema di espropriazione per pubblicautilità, il sistema introdotto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, fa decorrere,per qualunque interessato (quindi anche per l’ente espropriante), il termine ditrenta giorni per proporre l'opposizione ivi disciplinata all’art. 19 dall’inserzione,nel Foglio degli annunci legali (FAL) della Provincia, dell’avviso di deposito dellarelazione redatta dalla Commissione provinciale espropri, ed a seguito dellasoppressione del FAL, dal momento dell'affissione del predetto avviso sull’Albopretorio comunale) che il termine di decadenza inizia il suo decorso unicamentecon il compimento delle formalità di cui all’art. 16 della legge n. 865/1971.Non vi è dunque margine alcuno perché possa configurarsi il vizio di “omessapronuncia” (cfr. Cass. 4.10.2011, n. 20311, secondo cui il vizio di omessapronuncia non si configura quando la pretesa avanzata col capo di domanda nonespressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia).Né al contempo vi è margine per la denuncia di “omesso esame”.Viepiù che l’ “omesso esame” è, propriamente, da correlare ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, nonassimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (cfr. Cass. (ord.)26.1.2022, n. 2268).10.

Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa interpretazione dell’art. 32 d.P.R.n. 327/2001; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa interpretazione degli artt. 191 e 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovveroNumero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’omessa pronuncia; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame di fatto decisivo.Deduce che la Corte di Napoli non ha tenuto conto delle deduzioni di cui allepagine 5 e seguenti della comparsa di risposta.Deduce segnatamente che il valore doveva essere determinato sulla scortadelle caratteristiche anche urbanistiche del bene con riferimento alla data diemanazione del decreto di espropriazione (cfr. ricorso, pag. 18).11.

Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.12.

Il secondo mezzo analogamente non si correla, non si confronta sottoplurimi profili con la “ratio in parte qua decidendi”.Si rimarca innanzitutto che del tutto ingiustificatamente si denuncia laviolazione e/o la falsa interpretazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001.La Corte di Napoli ha premesso che non vi era margine, ratione temporis, perl’applicazione del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Si rimarca poi che le doglianze per cui occorreva tener conto dellecaratteristiche anche urbanistiche del bene al dì del decreto di espropriazione eper cui “le particelle dovevano essere (…) indennizzate, riconducendo il lorovalore a quello dei terreni non edificabili” (così ricorso, pag. 19), sonoeccentriche, “fuori fuoco”.Invero, per nulla tengono conto del rilievo della corte distrettuale secondo cuila stima del giardino era “avvenuta in considerazione del rapporto pertinenzialecon la villa e non per le sue potenzialità edificatorie (escluse anche nelprecedente giudizio)” (così sentenza impugnata, pag. 6).Numero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026Si rimarca infine in ordine alla doglianza per cui la corte distrettuale nonavrebbe tenuto conto delle deduzioni di cui alle pagine 5 e seguenti dellacomparsa di risposta (ovvero, essenzialmente, della deduzione per cui “lavalutazione avrebbe dovuto essere effettuata in base alle condizioni degliimmobili alla data del decreto di esproprio, come era stato eccepito dalla difesadi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (…): così ricorso, pagg. 19 – 20) cheevidentemente esplica valenza il rilievo dapprima riferito (la doglianza è “fuorifuoco”).Si tenga conto, ulteriormente, che l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (comeriformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) introduce nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017,n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).13.

In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio dilegittimità.

La liquidazione segue come da dispositivo.Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle partirimaste intimate.14.

Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315).

P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Salerno - Pompei – [OSCURATO:SOCIETA]., a rimborsare aicontroricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 4.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 26 giugno 2026.Il presidenteAlberto Giusti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tivamente domiciliata in Perugia, alla viaBontempi, n. 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato ilproprio indirizzo di p.e.c. e che la rappresenta e difende in virtù di procuraspeciale su foglio allegato in calce al ricorso.RICORRENTEcontroDE [OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – [OSCURATO:PERSONA] – c.f.[OSCURATO:CODICE_FISCALE] – elettivamente domiciliati in Portici, alla via Libertà, n. 67,presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha indicato il proprio indirizzodi p.e.c. e che li rappresenta e difende in virtù di procura speciale su foglioallegato in calce al controricorso.CONTRORICORRENTI[OSCURATO:PERSONA] registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026SINICROPI ANTONIO – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di MarcellaSinicropi)[OSCURATO:PERSONA] – c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] – (quale erede di BiancaMaria Sinicropi)INTIMAT[OSCURATO:PERSONA] la sentenza n. 3802/2025 della Corte d’appello di Napoli;udita la relazione nella camera di consiglio del 26 giugno 2026 del consiglieredottor [OSCURATO:PERSONA],RILEVATO CHE1. Con atto in data 19.5.2020 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],Pittore, n. 100, di [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, citavano a comparire dinanzi allaCorte d’appello di Napoli la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (cui è poi subentrataad ogni effetto di legge la Salerno - Pompei – [OSCURATO:SOCIETA].).Esponevano le seguenti circostanze (cfr. ricorso, pagg. 5 – 6):che la [OSCURATO:PERSONA], ai fini dell’ampliamento dell’autostrada Napoli– Salerno, aveva occupato la maggiore consistenza del giardino attrezzato aservizio della villa (in catasto al foglio 6, part. 369);che, scaduto il termine quinquennale dell’occupazione, in assenza di ulterioriNumero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/20263752/2019 - passata in giudicato - aveva condannato la [OSCURATO:PERSONA] corrisponder loro l’indennità di occupazione per l’intera area occupata;che con la medesima sentenza la Corte di Napoli, sulla scorta della c.t.u.all’uopo espletata, aveva determinato in euro 288,00 il valore a mq. dellaporzione occupata, sicché la virtuale indennità di espropriazione sarebbe statapari a lire 95.040.000;che nella pendenza del giudizio per la determinazione dell’indennità dioccupazione il Prefetto della Provincia di Napoli aveva pronunciato in data16.3.2011 il decreto di espropriazione – per la consistenza di mq. 171 – ad essiistanti notificato in data 8, 9 e 13 maggio 2014;che l’indennità definitiva di espropriazione, determinata nell’importo di euro14.342,78, importo comprensivo dell’indennità di occupazione, era da reputarsenz’altro incongrua alla luce delle risultanze della c.t.u. disposta nel pregressogiudizio.Chiedevano quindi farsi luogo alla determinazione dell’indennità diespropriazione nell’importo di euro 49.384,00 ovvero nel diverso importo dadeterminarsi a mezzo c.t.u. e conseguentemente condannare controparte allarelativa corresponsione con gli interessi legali dal 16.3.2011 al soddisfo, al nettodi quanto depositato presso la [OSCURATO:PERSONA] e Prestiti.2. Resisteva la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.Eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità, siccome tardivamenteproposta, dell’opposizione alla stima, atteso che gli opponenti avevanoammesso di aver avuto cognizione del decreto di espropriazione sin dall’8maggio 2014.Numero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/20263. A seguito del decesso di [OSCURATO:PERSONA] si costituiva sua figlia, MariaCarolina Grippo, sua unica erede.4. Con sentenza n. 3802/2025 la Corte d’appello di Napoli determinava ineuro 49.248,00, oltre interessi al tasso ex art. 1284, 1° co., cod. civ. a far datadal 16.3.2011, l’indennità di espropriazione e faceva ordine di versamentopresso la Ragioneria dello Stato di Napoli della medesima somma al netto diquanto eventualmente già depositato.Evidenziava previamente la Corte di Napoli che era destituita di fondamentol’eccezione pregiudiziale, siccome, per un verso, il decorso del termine didecadenza ex art. 19 della legge n. 865/1971 era subordinato all’assolvimentodelle formalità di cui all’art. 16 della medesima legge – ovvero alla pubblicazionenel F.A.L. e, a seguito della soppressione del F.A.L., nell’albo pretorio comunale– e siccome, per altro verso, non vi era prova dell’assolvimento delle medesimeformalità (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Evidenziava nel merito che, sebbene la sentenza n. 3752/2019 non esplicasseeffetti di giudicato, nondimeno nulla ostava a che si tenesse conto della relazionedi consulenza tecnica svolta nel precedente giudizio.Evidenziava in particolare che condivisibilmente la Corte napoletana avevaritenuto – con la sentenza n. 3752/2019 - che fossero da recepire unicamentegli esiti della stima sintetico-comparativa, siccome gli esiti della parallela stimaanalitico-ricostruttiva, cui l’ausiliario d’ufficio pur aveva fatto luogo, risultavanoancorati alla realizzazione di un parcheggio che si prospettava inverosimile,“trattandosi di un terreno ricadente nella fascia di rispetto autostradale” (cfr.sentenza impugnata, pag. 5).Numero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026Evidenziava altresì che era da condividere la valutazione a mq. cui il c.t.u. –del pregresso giudizio – aveva atteso, valutazione corrispondente ai valorimassimi desunti dalla banca dati dell’Agenzia delle Entrate per la categoria “villee villini”, siccome si trattava del giardino di pertinenza di una villa di particolarepregio (cfr. sentenza impugnata, pag. 6).Evidenziava inoltre che priva di rilievo era la questione, prospettatadall’opposta, dell’assoluta inedificabilità dell’area espropriata giacché ricadentein fascia di rispetto autostradale.Evidenziava invero che la stima era stata correlata al rapporto pertinenzialecon la villa, a prescindere dalle potenzialità edificatorie dell’area espropriata (cfr.sentenza impugnata, pag. 6).5. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.;ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguentestatuizione.chiesto rigettarsi il ricorso con il favore delle spese.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non hanno svolto difese.6. La ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE7. Con il primo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co., n.3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa e/o l’erronea interpretazione degliartt. 16 e 19 legge n. 865/1971; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc.civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovvero l’omessa pronuncia; ai sensidell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo.Numero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026Deduce che l’eccezione di inammissibilità/decadenza dall’opposizione, per latardiva sua proposizione, era stata formulata con riferimento ad uno specificoprofilo – la conoscenza del decreto di espropriazione che gli espropriati avevanodichiarato in opposizione di aver conseguito sin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] – ben diverso daquello che la Corte di Napoli ha preso in considerazione (cfr. ricorso, pag. 12).Deduce quindi che l’impugnato dictum è inficiato da “omessa pronuncia”ovvero, in subordine, da “omesso esame”.8. Il primo motivo di ricorso è inammissibile.9. Il primo mezzo non si correla, non si confronta con la “ratio in parte quadecidendi” (cfr. Cass. (ord.) 10.8.2017, n. 19989, secondo cui, in tema di ricorsoper cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la “ratiodecidendi” posta a fondamento della pronuncia impugnata; Cass. (ord.)24.2.2020, n. 4905; Cass. 17.7.2007, n. 15952, secondo cui i motivi di ricorsoper cassazione devono connotarsi, a pena di inammissibilità, in conformità airequisiti della specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata).Più esattamente, la Corte di Napoli ha puntualizzato sulla scortadell’ordinanza n. 12815 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] di questa Corte (in tema di espropriazioneregolata dalla legge n. 865 del 1971, ove l’indennità provvisoria non siaaccettata e venga emesso il decreto di esproprio, ancorché contenente la sommadepositata a titolo di indennità in favore degli espropriati, senza la redazionedella relazione da parte della Commissione di cui all’art. 16 l. cit., non opera ladecadenza prevista dal successivo art. 19 per proporre opposizione alla stima,il cui termine di trenta giorni decorre solo dall’inserzione dell’avviso del depositodi detta relazione nel foglio degli annunci legali della provincia) e della sentenzaNumero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026n. 14452 del 25.6.2014 di questa Corte (in tema di espropriazione per pubblicautilità, il sistema introdotto dalla legge 22 ottobre 1971, n. 865, fa decorrere,per qualunque interessato (quindi anche per l’ente espropriante), il termine ditrenta giorni per proporre l'opposizione ivi disciplinata all’art. 19 dall’inserzione,nel Foglio degli annunci legali (FAL) della Provincia, dell’avviso di deposito dellarelazione redatta dalla Commissione provinciale espropri, ed a seguito dellasoppressione del FAL, dal momento dell'affissione del predetto avviso sull’Albopretorio comunale) che il termine di decadenza inizia il suo decorso unicamentecon il compimento delle formalità di cui all’art. 16 della legge n. 865/1971.Non vi è dunque margine alcuno perché possa configurarsi il vizio di “omessapronuncia” (cfr. Cass. 4.10.2011, n. 20311, secondo cui il vizio di omessapronuncia non si configura quando la pretesa avanzata col capo di domanda nonespressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico -giuridica della pronuncia).Né al contempo vi è margine per la denuncia di “omesso esame”.Viepiù che l’ “omesso esame” è, propriamente, da correlare ad un precisoaccadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, nonassimilabile in alcun modo a “questioni” o “argomentazioni” (cfr. Cass. (ord.)26.1.2022, n. 2268).10. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia ai sensi dell’art. 360, 1° co.,n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/o la falsa interpretazione dell’art. 32 d.P.R.n. 327/2001; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e/ola falsa interpretazione degli artt. 191 e 115 cod. proc. civ.; ai sensi dell’art.360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. ovveroNumero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026l’omessa pronuncia; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omessoesame di fatto decisivo.Deduce che la Corte di Napoli non ha tenuto conto delle deduzioni di cui allepagine 5 e seguenti della comparsa di risposta.Deduce segnatamente che il valore doveva essere determinato sulla scortadelle caratteristiche anche urbanistiche del bene con riferimento alla data diemanazione del decreto di espropriazione (cfr. ricorso, pag. 18).11. Il secondo motivo di ricorso è del pari inammissibile.12. Il secondo mezzo analogamente non si correla, non si confronta sottoplurimi profili con la “ratio in parte qua decidendi”.Si rimarca innanzitutto che del tutto ingiustificatamente si denuncia laviolazione e/o la falsa interpretazione dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001.La Corte di Napoli ha premesso che non vi era margine, ratione temporis, perl’applicazione del d.P.R. n. 327/2001 (cfr. sentenza impugnata, pag. 4).Si rimarca poi che le doglianze per cui occorreva tener conto dellecaratteristiche anche urbanistiche del bene al dì del decreto di espropriazione eper cui “le particelle dovevano essere (…) indennizzate, riconducendo il lorovalore a quello dei terreni non edificabili” (così ricorso, pag. 19), sonoeccentriche, “fuori fuoco”.Invero, per nulla tengono conto del rilievo della corte distrettuale secondo cuila stima del giardino era “avvenuta in considerazione del rapporto pertinenzialecon la villa e non per le sue potenzialità edificatorie (escluse anche nelprecedente giudizio)” (così sentenza impugnata, pag. 6).Numero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026Si rimarca infine in ordine alla doglianza per cui la corte distrettuale nonavrebbe tenuto conto delle deduzioni di cui alle pagine 5 e seguenti dellacomparsa di risposta (ovvero, essenzialmente, della deduzione per cui “lavalutazione avrebbe dovuto essere effettuata in base alle condizioni degliimmobili alla data del decreto di esproprio, come era stato eccepito dalla difesadi [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (…): così ricorso, pagg. 19 – 20) cheevidentemente esplica valenza il rilievo dapprima riferito (la doglianza è “fuorifuoco”).Si tenga conto, ulteriormente, che l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (comeriformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, conmodificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) introduce nell’ordinamento un viziospecifico denunciabile per cassazione, relativo all’omesso esame di un fattostorico, principale o secondario, nel cui paradigma non è inquadrabile la censuraconcernente la omessa valutazione di deduzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017,n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).13. In dipendenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso la ricorrenteva condannata a rimborsare ai controricorrenti le spese del presente giudizio dilegittimità. La liquidazione segue come da dispositivo.Nessuna statuizione in ordine alle spese va assunta nei confronti delle partirimaste intimate.14. Ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. 30.5.2002, n. 115, si dà attodella sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloNumero registro generale 18924/2025Numero sezionale 2907/2026Numero di raccolta generale 22524/2026Data pubblicazione 01/07/2026previsto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto (cfr.Cass. sez. un. 20.2.2020, n. 4315). P.Q.MLa Corte così provvede:dichiara inammissibile il ricorso;condanna la ricorrente, Salerno - Pompei – [OSCURATO:SOCIETA]., a rimborsare aicontroricorrenti, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], le spese del presente giudiziodi legittimità, che si liquidano nel complesso in euro 4.200,00, di cui euro 200,00per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%,i.v.a. e cassa come per legge;ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.p.r. n. 115/2002 si dà atto dellasussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellaricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso ai sensi dell’art. 13, 1° co. bis, d.p.r. cit., se dovuto.Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sez. civ. della CorteSuprema di Cassazione, il 26 giugno 2026.Il presidenteAlberto Giusti