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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 25290/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. ::_v:TATA i N 4' - 4 LUG 2022 _ Luar [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 15 aprile 2021 confermava la decisione del Tribunale Teramo del 12 marzo 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione, ciascuno, per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. 4, comma 1, e 4 bis della legge n. 401 del 1989, per avere, in qualità di soci e legali rappresentanti dell'impresa "Dac di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", svolto direttamente o per via telematica l'esercizio di scommesse su competizioni sportive riservate allo ,..tato o ad altro ente concessionario, per conto e quale intermediario della ditta estera "[OSCURATO:PERSONA]" (con sede in Austria), in assenza delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 88 TULPS e di quelle previste per legge.

Accertato il 13 novembre 2014.

2. I tre imputati hanno proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2.

1. Violazione di legge (Art. 4, comma 1 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401).

Motivazione apparente.

Le argomentazioni proposte nell'appello non risultano essere state minimamente sfiorate dalla motivazione superficiale, apparente, comunque illogica e contraddittoria della sentenza impugnata.

La sentenza impugnata non è completa oltre ad essere illogica e contraddittoria.

Il percorso argomentativo della decisione è meramente assertivo, non fosse altro per la mancanza assoluta di prova.

Non è stato accertato la qualifica degli imputati in seno alla società, se fossero soci e legali rappresentanti della stessa.

Neanche risulta certa p6,416J-- l'attività diretta dell'esercizio di scommesse in assenza delle autorizzazioni.

Nella sentenza di primo grado una parvenza di accertamento, sull'attività di scommesse nella sede della società, era stata compiuta (con il richiamo agli accertamenti della Guardia di Finanza), mentre nella sentenza di appello non si risponde alle specifiche argomentazioni dell'impugnazione.

Il Tribunale riteneva l'assenza dell'autorizzazione.

Tuttavia, nel verbale di accertamento si dava atto che gli apparecchi (6 apparecchi per gioco e scommesse) erano autorizzati; i verbalizzanti rilevavano anche che le attività di scommessa erano svolte per la Goldbert, come si evinceva anche dalle insegne esterne ai locali.

La P.G. accertava, anche, che la società era iscritta con il N. 159200023019P nell'elenco dei soggetti di cui al comma 533 dell'art. 1 legge 222 del 2005, in regime di autocertificazione.

Questa autocertificazione non risulta considerata dai giudici di merito.

Il centro scommesse rientrava, conseguentemente, nel regime delle sanatorie di cui alle leggi n. 190/2014 e 208/2015.

Nella sentenza della Corte di appello in una sola parte (un solo rigo) si affronta questo problema in maniera non adeguata. [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla sanatoria prevista dalla legislazione italiana.

La società dei ricorrenti opera nel territorio italiano effettuando unicamente servizi online, che consistono nella trasmissione di dati attraverso strumenti telematici, senza possibilità di incidere sull'organizzazione del gioco.

Si limitava a trasmettere dati e quindi la sua attività non può considerarsi penalmente illecita (vedi Cassazione 2015 n. 26728, 2017 n. 2262 e 2020 n. 25439; Corte di Giustizia nella causa C-336/14 del 4 febbraio 2016).

Ciò emerge nella stessa richiesta di rilascio dell'autorizzazione sottoscritta dal titolare dell'agenzia Daolio.

Le stesse ricevute riportavano il nome del bookmaker, Goldbert gmbh.

Nel caso concreto deve essere, pertanto, disapplicata la normativa italiana in quanto in contrasto con le norme comunitarie (art. 43 e 49 del trattato CE).

La società europea Goldbert non ha partecipato alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni in Italia in quanto discriminatoria. [OSCURATO:PERSONA] in Malta, dove è stabilita, esercita legittimamente la sua attività.

Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA]

3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita.

La sentenza impugnata, unitamente alla decisione id primo grado, in doppia conforme, evidenzia come dalla comunicazione della notizia di reato e relativi allegati "risulta che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgeva una mera attività di inoltro dati, ma riceveva denaro, rilasciava ricevute e pagava eventuali vincite agli scommettitori", serb la prescritta autorizzazione (la aveva solo richiesta il 26 giugno 2012, ma non ottenuta, risultando, peraltro, ignoti i motivi del diniego).

Inoltre, rileva sempre la sentenza impugnata, che non risulta neanche chiaro come e perché la società operava per la Goldbert (bookmaker) non essendo stato prodotto neanche il contratto, ma documentazione riguardante la società [OSCURATO:PERSONA]; solo una e-mail era relativa alla Goldbert, ma la stessa era una circolare inviata a tutti i collaboratori, non rilevante.

L'allestimento di un Internet pointti dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di (0(---rTo----- ' intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un'attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest'ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il reato di cui all'art. 4, comma quarto bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401. (Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud., dep. 24/02/2021, Rv. 281473; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 26773601; nello stesso senso Sez.

U, n. 23271 del 26/04/2004 - dep. 18/05/2004, Corsi, Rv. 22772601).

Solo la sussistenza di un chiaro vincolo contrattuale con la Goldbert, in modo trasparente, potrebbe rilevare per l'insussistenza del reato: "Non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano" (Sez. 3, Sentenza n. 25439 del 09/07/2020 Cc., dep. 09/09/2020, Rv. 279869 - 01). 3.

1. Il motivo sulla posizione soggettiva dei ricorrenti nella società non risulta proposto in appello, al pari del motivo sulla sanatoria e, quindi, gli stessi risultano inammissibili in sede dl legittimità: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501).

Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrnete.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] A MARE il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi. ::_v:TATA i N 4' - 4 LUG 2022 _ Luar [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di L'Aquila con sentenza del 15 aprile 2021 confermava la decisione del Tribunale Teramo del 12 marzo 2018 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione, ciascuno, per il reato di cui agli art. 110 cod. pen. 4, comma 1, e 4 bis della legge n. 401 del 1989, per avere, in qualità di soci e legali rappresentanti dell'impresa "Dac di [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA].", svolto direttamente o per via telematica l'esercizio di scommesse su competizioni sportive riservate allo ,..tato o ad altro ente concessionario, per conto e quale intermediario della ditta estera "[OSCURATO:PERSONA]" (con sede in Austria), in assenza delle autorizzazioni di polizia di cui all'articolo 88 TULPS e di quelle previste per legge. Accertato il 13 novembre 2014. 2. I tre imputati hanno proposto ricorso, per i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'ad 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. 2. 1. Violazione di legge (Art. 4, comma 1 e 4 bis, legge 13 dicembre 1989 n. 401). Motivazione apparente. Le argomentazioni proposte nell'appello non risultano essere state minimamente sfiorate dalla motivazione superficiale, apparente, comunque illogica e contraddittoria della sentenza impugnata. La sentenza impugnata non è completa oltre ad essere illogica e contraddittoria. Il percorso argomentativo della decisione è meramente assertivo, non fosse altro per la mancanza assoluta di prova. Non è stato accertato la qualifica degli imputati in seno alla società, se fossero soci e legali rappresentanti della stessa. Neanche risulta certa p6,416J-- l'attività diretta dell'esercizio di scommesse in assenza delle autorizzazioni. Nella sentenza di primo grado una parvenza di accertamento, sull'attività di scommesse nella sede della società, era stata compiuta (con il richiamo agli accertamenti della Guardia di Finanza), mentre nella sentenza di appello non si risponde alle specifiche argomentazioni dell'impugnazione. Il Tribunale riteneva l'assenza dell'autorizzazione. Tuttavia, nel verbale di accertamento si dava atto che gli apparecchi (6 apparecchi per gioco e scommesse) erano autorizzati; i verbalizzanti rilevavano anche che le attività di scommessa erano svolte per la Goldbert, come si evinceva anche dalle insegne esterne ai locali. La P.G. accertava, anche, che la società era iscritta con il N. 159200023019P nell'elenco dei soggetti di cui al comma 533 dell'art. 1 legge 222 del 2005, in regime di autocertificazione. Questa autocertificazione non risulta considerata dai giudici di merito. Il centro scommesse rientrava, conseguentemente, nel regime delle sanatorie di cui alle leggi n. 190/2014 e 208/2015. Nella sentenza della Corte di appello in una sola parte (un solo rigo) si affronta questo problema in maniera non adeguata. [OSCURATO:PERSONA] ha aderito alla sanatoria prevista dalla legislazione italiana. La società dei ricorrenti opera nel territorio italiano effettuando unicamente servizi online, che consistono nella trasmissione di dati attraverso strumenti telematici, senza possibilità di incidere sull'organizzazione del gioco. Si limitava a trasmettere dati e quindi la sua attività non può considerarsi penalmente illecita (vedi Cassazione 2015 n. 26728, 2017 n. 2262 e 2020 n. 25439; Corte di Giustizia nella causa C-336/14 del 4 febbraio 2016). Ciò emerge nella stessa richiesta di rilascio dell'autorizzazione sottoscritta dal titolare dell'agenzia Daolio. Le stesse ricevute riportavano il nome del bookmaker, Goldbert gmbh. Nel caso concreto deve essere, pertanto, disapplicata la normativa italiana in quanto in contrasto con le norme comunitarie (art. 43 e 49 del trattato CE). La società europea Goldbert non ha partecipato alla gara per l'aggiudicazione delle concessioni in Italia in quanto discriminatoria. [OSCURATO:PERSONA] in Malta, dove è stabilita, esercita legittimamente la sua attività. Ha chiesto pertanto l'annullamento della decisione impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 3. Il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e richiede alla Corte di Cassazione una rivalutazione del fatto non consentita. La sentenza impugnata, unitamente alla decisione id primo grado, in doppia conforme, evidenzia come dalla comunicazione della notizia di reato e relativi allegati "risulta che la società [OSCURATO:SOCIETA]. non svolgeva una mera attività di inoltro dati, ma riceveva denaro, rilasciava ricevute e pagava eventuali vincite agli scommettitori", serb la prescritta autorizzazione (la aveva solo richiesta il 26 giugno 2012, ma non ottenuta, risultando, peraltro, ignoti i motivi del diniego). Inoltre, rileva sempre la sentenza impugnata, che non risulta neanche chiaro come e perché la società operava per la Goldbert (bookmaker) non essendo stato prodotto neanche il contratto, ma documentazione riguardante la società [OSCURATO:PERSONA]; solo una e-mail era relativa alla Goldbert, ma la stessa era una circolare inviata a tutti i collaboratori, non rilevante. L'allestimento di un Internet pointti dedicato interamente ed esclusivamente alla raccolta delle scommesse online, al fine di (0(---rTo----- ' intercettare i giocatori e sollecitare la stipula di contratti di scommessa con un bookmaker, dà luogo ad un'attività organizzata con funzione intermediatrice in funzione di quest'ultima, idonea ad integrare, in assenza di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell'art. 88 R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), il reato di cui all'art. 4, comma quarto bis, della legge 13 dicembre 1989 n. 401. (Sez. 3, Sentenza n. 7129 del 03/12/2020 Ud., dep. 24/02/2021, Rv. 281473; Sez. 3, n. 35067 del 12/04/2016 - dep. 19/08/2016, Ranucci e altro, Rv. 26773601; nello stesso senso Sez. U, n. 23271 del 26/04/2004 - dep. 18/05/2004, Corsi, Rv. 22772601). Solo la sussistenza di un chiaro vincolo contrattuale con la Goldbert, in modo trasparente, potrebbe rilevare per l'insussistenza del reato: "Non integra il reato di cui all'art. 4, comma 4-bis, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 la condotta del soggetto che, agendo per conto di un allibratore straniero autorizzato ad operare in uno Stato dell'Unione ed illegittimamente discriminato in Italia nell'assegnazione delle concessioni di gioco, effettui in modo trasparente, in forza di vincolo contrattuale con il bookmaker, attività di raccolta delle scommesse, di incasso delle poste di gioco, di trasmissione dei dati all'allibratore ed, eventualmente, di pagamento delle vincite su mandato di quest'ultimo, secondo lo schema della raccolta delle scommesse attraverso i "luoghi di vendita" di cui all'art. 1, comma 2, lett. i), d.m. 1 marzo 2006, n. 111, trattandosi di attività fatta salva dall'art. 2, comma 5, dello stesso decreto; qualora, invece, il gestore di un centro scommesse italiano affiliato ad un bookmaker straniero metta a disposizione dei clienti il proprio conto-giochi o un conto-giochi intestato a soggetti di comodo, consentendo la giocata senza far risultare chi l'abbia realmente effettuata, è configurabile il reato de quo, essendosi realizzata un'illegittima intermediazione nella raccolta delle scommesse che rende irrilevante il rapporto intercorrente fra il centro italiano di raccolta delle scommesse e l'allibratore straniero, costituendo una mera occasione della condotta illecita imputabile esclusivamente all'operatore italiano" (Sez. 3, Sentenza n. 25439 del 09/07/2020 Cc., dep. 09/09/2020, Rv. 279869 - 01). 3. 1. Il motivo sulla posizione soggettiva dei ricorrenti nella società non risulta proposto in appello, al pari del motivo sulla sanatoria e, quindi, gli stessi risultano inammissibili in sede dl legittimità: «Non possono essere dedotte con il ricorso per Cassazione questioni sulle quali il giudice di appello abbia correttamente omesso di pronunziarsi perché non devolute alla sua cognizione» (Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017 - dep. 21/03/2017, Bolognese, Rv. 26974501). Alla dichiarazione di inammissibilità consegue il pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di C 3.000,00, e delle spese del procedimento, ex art 616 cod. proc. pen., per ciascun ricorrnete. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i
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