CassazionedecretoSezione 1Decisione del 16 gennaio 2024
Cassazione n. 04591/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.7447-2018 r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA]Stortoni, con sede in [OSCURATO:PERSONA] E. Toti n. 24 ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona dei due associati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (Codice fiscale [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE] pec: [OSCURATO:EMAIL]) in forza di delega in calce al riscorso per Cassazione ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultima in Roma, via E.Q. Visconti n. 61. - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. – [OSCURATO:PERSONA], con sede a Jesi (AN), in Via di [OSCURATO:PERSONA] n. 2, C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], in persona del [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] del Foro di Ancona (c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) ed elettivamente domiciliata in Roma, presso lo Studio dell’[OSCURATO:PERSONA], sito in [OSCURATO:PERSONA], 436, come da procura speciale in atti. - controricorrente - avverso il decreto n. 781/2018 emesso,nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. R.g. 1396/2017,dal Tribunale di Ancona, II° Sez. pubblicato il 26.1.2018 e rubricato al numero di R.G. 7447/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/1/2024 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; RILEVATO E [OSCURATO:PERSONA] -che lo studio commerciale Civerchia-Stortoni, in persona dei due associati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso principale per la cassazione del decreto n. 781/2018 emesso nel procedimento di opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F. rubricato al NRG 1396/2017 del Tribunale di Ancona, II° Sez., pubblicato il 26.1.2018, e comunicato il 29.1.2018, che aveva respinto l’opposizione e confermato l’esclusione del creditoinsinuato; - che veniva pertanto istaurato il presente giudizio , avente R.G. n. 7447/2018, con udienza di discussione del ricorso in Camera di Consiglio fissata, ai sensi dell’art. 380 bis 1 c.p.c., per il giorno 16.1.2024; -che, con atto ritualmente notificato, la curatela del Fallimento SALUS Casa di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto controricorso per la conferma del predetto decreto; - che le parti, medio tempore, hanno raggiunto un accordo transattivo ed hanno intesorinunciare, rispettivamente, al predetto ricorso e controricorso; -che in esecuzione del predetto accordo, in data 23 novembre 2023, lo studio commerciale Civerchia-Stortoni, in persona dei due associati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], depositava atto di rinuncia al ricorso per cassazione introduttivo del presente giudizio; -che, sempre in esecuzione del predetto accordo, a seguito del deposito del presente atto da parte del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., il predetto studio commerciale Civerchia-Stortoni ha provveduto a sua volta ad accettare ex art. 390 c.p.c. la rinuncia al controricorso formalizzato dalla Curatela; -che si impone pertanto la declaratoria di estinzione del giudizio. -che quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: "in tema di impugnazioni, l'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi - tipici - del rigetto dell'impugna zione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosidi misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica" (Cass., sez. 6-1, 12/11/2015, n. 23175; Cass., sez. 6-1, 18/07/2018, n. 19071); P.Q.M.