Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025

Cassazione n. 13770/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90, riqualificate ai sensi del comma quinto della norma citata.

Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli episodi di cui ai capi 1 e 2 della rubrica.

Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, !e cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, con riferimento al fatto di cui al capo 1 della rubrica, la Corte di merito, adeguatamente valutando i rilievi difensivi, ha posto in evidenza come, a seguito della conversazione registrata tra Abate e Savanelli, !e Forze dell'ordine abbiano assistito ad uno scambio tra i due, logicamente ritenendo, sulla base dell'accertata circostanza che Savanelli era solito rifornirsi da Abate di stupefacenti, che l'oggetto dello scambio fosse la droga (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata).

Con riferimento al fatto dì cui al capo 2 della rubrica, le doglianze risultano palesemente destituite di fondamento: dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame il contenuto delle conversazioni rilevanti con riferimento a tale episodio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) dalle quali è stato desunto, con argomentare logico, il collegamento tra Savanelli e Trane e la dimostrazione che il secondo agisse su mandato del primo.

La censura circa l'asserito mancato accertamento della natura della sostanza stupefacente è del tutto generico: atteso il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione a tutti gli episodi per i quali è intervenuta condanna, non si dice nel ricorso quale rilevanza possegga nell'economia della decisione il fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto che la sostanza commerciata appartenesse al tipo cocaina e quale pregiudizio sia derivato al ricorrente in ragione di ciò.

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento dee spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/06/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto, a mezzo del difensore, da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile di plurime violazioni dell'art. 73 d.P.R. 309/90, riqualificate ai sensi del comma quinto della norma citata. Rilevato che, a motivi di ricorso, la difesa lamenta: erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione agli episodi di cui ai capi 1 e 2 della rubrica. Considerato che le doglianze non rientrano nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, !e cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, con riferimento al fatto di cui al capo 1 della rubrica, la Corte di merito, adeguatamente valutando i rilievi difensivi, ha posto in evidenza come, a seguito della conversazione registrata tra Abate e Savanelli, !e Forze dell'ordine abbiano assistito ad uno scambio tra i due, logicamente ritenendo, sulla base dell'accertata circostanza che Savanelli era solito rifornirsi da Abate di stupefacenti, che l'oggetto dello scambio fosse la droga (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata). Con riferimento al fatto dì cui al capo 2 della rubrica, le doglianze risultano palesemente destituite di fondamento: dalle cadenze motivazionali della sentenza d'appello è enucleabile una ricostruzione dei fatti precisa e circostanziata, avendo i giudici di secondo grado preso in esame il contenuto delle conversazioni rilevanti con riferimento a tale episodio (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata) dalle quali è stato desunto, con argomentare logico, il collegamento tra Savanelli e Trane e la dimostrazione che il secondo agisse su mandato del primo. La censura circa l'asserito mancato accertamento della natura della sostanza stupefacente è del tutto generico: atteso il riconoscimento della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90 in relazione a tutti gli episodi per i quali è intervenuta condanna, non si dice nel ricorso quale rilevanza possegga nell'economia della decisione il fatto che i giudici di merito abbiano ritenuto che la sostanza commerciata appartenesse al tipo cocaina e quale pregiudizio sia derivato al ricorrente in ragione di ciò. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento dee spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2025 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 13770/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris