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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 03382/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiede di annullare la sentenza della Corte di appello di Napoli dello scorso 21 giugno, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582-585, in relazione all'art. 576, del codice penale, in quanto gli stessi si sarebbero estinti per prescrizione in data anteriore a tale pronuncia.

Nel respingere la relativa richiesta, formulata dalla difesa in sede di conclusioni all'esito del dibattimento d'appello, quella Corte sarebbe incorsa in errore, ritenendo che il decorso del relativo termine sarebbe rimasto sospeso in conseguenza del rinvio del dibattimento di primo grado disposto all'udienza del 24 ottobre 2014, tuttavia disposto non su richiesta o per impedimento dell'imputato o del suo difensore, bensì per l'adesione del giudice onorario ad un'astensione di categoria.

Ragione per cui, essendo tale termine rimasto sospeso non per un anno e quattro mesi, secondo quanto erroneamente ritenuto da quei giudici, bensì soltanto per sette mesi, tutti i reati si sarebbero prescritti.

2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza, per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato solo in parte, ovvero limitatamente ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 582-585, cod. pen., rispettivamente rubricati ai capi A) e C) dell'imputazione.

2. Due premesse sono necessarie: l'una in diritto, l'altra in fatto.

La prima è quella per cui, essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto, ovvero a luglio dei 2012.

L'altra è che, effettivamente, dalla lettura del fascicolo processuale, consentita al giudice di legittimità allorché gli venga sottoposta una questione di natura procedurale, il rinvio del dibattimento di primo grado disposto all'udienza del 24 ottobre 2014 non è scaturito da un impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero da una loro richiesta.

Ne discende che, del periodo intercorso fino all'udienza successiva, non può tenersi conto ai fini della sospensione dei termine di prescrizione dei reati, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., e dunque che, nello specifico, il relativo decorso è rimasto sospeso per complessivi sette mesi e non - come invece ritenuto dai giudici d'appello - per un anno e quattro mesi.

3. Considerando, perciò, che i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 582-585, cod. pen., sono stati commessi il 3 luglio 2012 e che, ancorché aggravati per la ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, essi soggiacciono ad un termine di prescrizione di sei anni, prorogato nel massimo a nove anni per effetto delle successive interruzioni (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) nonché sospeso per sette mesi, gli stessi si sono estinti il 3 febbraio 2022, ovvero già prima della sentenza impugnata.

4. Non così, invece, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale.

4.1. Per questo reato, infatti, per effetto della ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, il termine di prescrizione, a norma dell'art. 157, cod. pen., sarebbe stato di sette anni e sei mesi (pena edittale massima, cinque anni di reclusione; aumentata della metà ex art. 99, secondo comma, cod. pen.); nello specifico, poi, a tale termine si debbono aggiungere la proroga per le interruzioni, nella misura della metà (pari tre anni e nove mesi) ed i sette mesi di sospensione: con il risultato che il tempo necessario a prescrivere è pari complessivamente ad undici anni e dieci mesi, a far data dal 3 luglio 2012, e sarebbe stato perciò destinato ad esaurirsi soltanto il 3 maggio 2024.

4.2. Poiché, dunque, la prescrizione non è ancora maturata ed il ricorso null'altro deduce con riferimento a tale imputazione, esso, per questa parte, non può che essere ritenuto manifestamente infondato e, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente definitività dell'accertamento di responsabilità dell'imputato per tale reato.

Peraltro, essendo stato quest'ultimo individuato dai giudici di merito come la violazione più grave tra tutte quelle contestate, ed essendo stata perciò su di essc commisurata la pena-base (un anno e sette mesi di reclusione), non v'è necessità di rinviare a quei giudici per la rideterminazione della pena finale, potendo provvedervi direttamente questa Corte, fissandola in quella misura, mediante un'operazione puramente aritmetica di eliminazione degli aumenti per continuazione relativi ai reati prescritti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C), perché estinti per prescrizione.

Dichiara inammissibile il ricorso nel resto.

Ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 337, cod. pen., in un anno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (CE) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti del procedimento, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Attraverso il proprio difensore, [OSCURATO:PERSONA] chiede di annullare la sentenza della Corte di appello di Napoli dello scorso 21 giugno, che ne ha confermato la condanna per i delitti di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, 337 e 582-585, in relazione all'art. 576, del codice penale, in quanto gli stessi si sarebbero estinti per prescrizione in data anteriore a tale pronuncia. Nel respingere la relativa richiesta, formulata dalla difesa in sede di conclusioni all'esito del dibattimento d'appello, quella Corte sarebbe incorsa in errore, ritenendo che il decorso del relativo termine sarebbe rimasto sospeso in conseguenza del rinvio del dibattimento di primo grado disposto all'udienza del 24 ottobre 2014, tuttavia disposto non su richiesta o per impedimento dell'imputato o del suo difensore, bensì per l'adesione del giudice onorario ad un'astensione di categoria. Ragione per cui, essendo tale termine rimasto sospeso non per un anno e quattro mesi, secondo quanto erroneamente ritenuto da quei giudici, bensì soltanto per sette mesi, tutti i reati si sarebbero prescritti. 2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale, concludendo per l'annullamento senza rinvio della sentenza, per intervenuta prescrizione dei reati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato solo in parte, ovvero limitatamente ai reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 582-585, cod. pen., rispettivamente rubricati ai capi A) e C) dell'imputazione. 2. Due premesse sono necessarie: l'una in diritto, l'altra in fatto. La prima è quella per cui, essendo la prescrizione un istituto di diritto sostanziale (Corte cost., sentenza n. 393 del 23 novembre 2006), deve aversi riguardo alla relativa disciplina in vigore al momento del fatto, ovvero a luglio dei 2012. L'altra è che, effettivamente, dalla lettura del fascicolo processuale, consentita al giudice di legittimità allorché gli venga sottoposta una questione di natura procedurale, il rinvio del dibattimento di primo grado disposto all'udienza del 24 ottobre 2014 non è scaturito da un impedimento dell'imputato o del suo difensore ovvero da una loro richiesta. Ne discende che, del periodo intercorso fino all'udienza successiva, non può tenersi conto ai fini della sospensione dei termine di prescrizione dei reati, ai sensi dell'art. 159, comma 1, n. 3), cod. pen., e dunque che, nello specifico, il relativo decorso è rimasto sospeso per complessivi sette mesi e non - come invece ritenuto dai giudici d'appello - per un anno e quattro mesi. 3. Considerando, perciò, che i reati di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, e 582-585, cod. pen., sono stati commessi il 3 luglio 2012 e che, ancorché aggravati per la ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, essi soggiacciono ad un termine di prescrizione di sei anni, prorogato nel massimo a nove anni per effetto delle successive interruzioni (artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen.) nonché sospeso per sette mesi, gli stessi si sono estinti il 3 febbraio 2022, ovvero già prima della sentenza impugnata. 4. Non così, invece, il delitto di resistenza a pubblico ufficiale. 4.1. Per questo reato, infatti, per effetto della ritenuta recidiva specifica ed infraquinquennale, il termine di prescrizione, a norma dell'art. 157, cod. pen., sarebbe stato di sette anni e sei mesi (pena edittale massima, cinque anni di reclusione; aumentata della metà ex art. 99, secondo comma, cod. pen.); nello specifico, poi, a tale termine si debbono aggiungere la proroga per le interruzioni, nella misura della metà (pari tre anni e nove mesi) ed i sette mesi di sospensione: con il risultato che il tempo necessario a prescrivere è pari complessivamente ad undici anni e dieci mesi, a far data dal 3 luglio 2012, e sarebbe stato perciò destinato ad esaurirsi soltanto il 3 maggio 2024. 4.2. Poiché, dunque, la prescrizione non è ancora maturata ed il ricorso null'altro deduce con riferimento a tale imputazione, esso, per questa parte, non può che essere ritenuto manifestamente infondato e, dunque, dichiarato inammissibile, con la conseguente definitività dell'accertamento di responsabilità dell'imputato per tale reato. Peraltro, essendo stato quest'ultimo individuato dai giudici di merito come la violazione più grave tra tutte quelle contestate, ed essendo stata perciò su di essc commisurata la pena-base (un anno e sette mesi di reclusione), non v'è necessità di rinviare a quei giudici per la rideterminazione della pena finale, potendo provvedervi direttamente questa Corte, fissandola in quella misura, mediante un'operazione puramente aritmetica di eliminazione degli aumenti per continuazione relativi ai reati prescritti. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, limitatamente ai reati di cui ai capi A) e C), perché estinti per prescrizione. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Ridetermina la pena per il reato di cui all'art. 337, cod. pen., in un anno
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