CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022
Cassazione n. 33305/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di Venezia ha confermato la condanna alla pena di mesi sei di arresto ed euro 1.000,00 di ammenda emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, per il porto senza giustificato motivo di un coltello a serramanico; - Constatato che il ricorrente ha sviluppato tre motivi volti a dedurre la violazione dell'art. 4 cit. e il vizio di motivazione in merito all'accertamento della responsabilità dell'imputato, poi la violazione dell'art. 131-bis cod. pen. e il vizio di motivazione e, infine, l'ulteriore violazione dell'art. 4 cit. e il vizio di motivazione con riferimento al mancato riconoscimento dell'ipotesi attenuata della lieve entità; - Considerato che - così circoscritto il devolutum - le tre doglianze non meritino considerazione: quanto alla prima, la Corte territoriale ha chiarito in modo esauriente e logico che, tenuto conto delle concrete circostanze, l'attribuzione della disponibilità dei tre coltelli rinvenuti nel bagagliaio dell'autovettura di proprietà dello stesso Marin era da ascriversi certamente all'imputato, stante anche la carenza di giustificazioni date nell'immediatezza; quanto alla terza (logicamente previa), il diniego dell'ipotesi attenuata della lieve entità è stato congruamente sorretto dal rilievo della pluralità e della particolare potenzialità offensiva dei coltelli repertati; circa la seconda, in disparte il, già dirimente, argomento a fortiori del mancato riconoscimento della lieve entità (Sez. 1, n. 13630 del 12/02/2019, Papia, Rv. 275242 - 02), è stata evidenziata l'offensività tutt'altro che minima caratterizzante la condotta ascritta a Marin; a tale congruo apparato argomentativo il ricorrente ha opposto - non consentite - critiche, in parte, meramente contestative e, in altra parte, con contenuto di merito nonché reiterative di profili rettamente definiti dalla Corte di appello; - Rilevato che il ricorso è inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ex art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e dell'equa somma di euro tremila alla Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 D r: POS