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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 aprile 2022

Cassazione n. 33285/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di L'Aquila, giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della continuazione fra i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Tortoreto, il 18.07.2016, e in [OSCURATO:PERSONA], il 29 giugno 2017, e di rideterminazione della pena inflitta per il secondo reato, in virtù della declaratoria di incostituzionalità emessa da Corte cost. n. 40 del 2019; - Osservato che il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in ordine a entrambe le statuizioni deducendo che la rideterminazione della pena era stata accordata in relazione alla prima sentenza, con la quantificazione della sanzione in anni tre di reclusione, mentre nel secondo caso era stata determinata in anni quattro di reclusione, e che, per la continuazione, emergevano indici sintomatici non valutati dal giudice dell'esecuzione; - Constatato che, per la continuazione, il giudice dell'esecuzione ha spiegato come la rilevanza dello iato temporale fra i reati, in uno all'insussistenza di elementi significativi dell'identità progettuale, dovesse prevalere sull'omogeneità delle violazioni, sintomatica solo di generica tendenza a delinquere: discorso giustificativo a fronte del quale la doglianza è declinata su un - non consentito - piano rivalutativo di merito; e che, in ordine alla rideterminazione della pena, è emerso che la dosimetria computata in sede cognitoria era stata già modulata sulla base della cornice edittale riferita al minimo di anni sei di reclusione, con conseguente ininfluenza del novum invocato: sicché la protesta di eccessività della pena in executivis risulta infondata in modo manifesto; - Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 14 aprile 2022 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - Premesso che la Corte di appello di L'Aquila, giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di [OSCURATO:PERSONA] di applicazione della continuazione fra i reati ex art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, commessi in Tortoreto, il 18.07.2016, e in [OSCURATO:PERSONA], il 29 giugno 2017, e di rideterminazione della pena inflitta per il secondo reato, in virtù della declaratoria di incostituzionalità emessa da Corte cost. n. 40 del 2019; - Osservato che il ricorrente ha dedotto la violazione di legge in ordine a entrambe le statuizioni deducendo che la rideterminazione della pena era stata accordata in relazione alla prima sentenza, con la quantificazione della sanzione in anni tre di reclusione, mentre nel secondo caso era stata determinata in anni quattro di reclusione, e che, per la continuazione, emergevano indici sintomatici non valutati dal giudice dell'esecuzione; - Constatato che, per la continuazione, il giudice dell'esecuzione ha spiegato come la rilevanza dello iato temporale fra i reati, in uno all'insussistenza di elementi significativi dell'identità progettuale, dovesse prevalere sull'omogeneità delle violazioni, sintomatica solo di generica tendenza a delinquere: discorso giustificativo a fronte del quale la doglianza è declinata su un - non consentito - piano rivalutativo di merito; e che, in ordine alla rideterminazione della pena, è emerso che la dosimetria computata in sede cognitoria era stata già modulata sulla base della cornice edittale riferita al minimo di anni sei di reclusione, con conseguente ininfluenza del novum invocato: sicché la protesta di eccessività della pena in executivis risulta infondata in modo manifesto; - Rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14 aprile 2022 Il C
Sentenza Cassazione n. 33285/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris