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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 14 aprile 2026

Cassazione n. 09566/2026

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ne.- Ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52 - MILANO, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4151/2019depositata il 16/10/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 23 ottobre 2025.1.

Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8779 del 2017, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] e la MG [OSCURATO:PERSONA],amministratrice del [OSCURATO:PERSONA] di via della Spiga 52, Milano, in solidoNumero registro generale 1566/2020Numero sezionale 2536/2025Numero di raccolta generale 9566/2026Data pubblicazione 14/04/2026tra loro, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] euro 53.879,65, oltre accessori espese del giudizio, per distrazione di fondi condominiali.Sull’appello dei convenuti, la Corte d’appello di Milano, nelcontraddittorio del [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame e hacondannato le appellanti alle spese del grado.2. [OSCURATO:PERSONA] e la MG [OSCURATO:PERSONA] in liquidazionehanno proposto ricorso per cassazione, con nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.

Con atto depositato l’11 luglio 2025, le ricorrenti hannorinunciato al ricorso, e il [OSCURATO:PERSONA], in data 31 luglio 2025, haaccettato la rinuncia.All’odierna pubblica udienza il PM [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo l’estinzione del giudizio per rinuncia.4.

Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio dicassazione.In presenza di accettazione della rinuncia non si deve pronunciaresulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).5.

L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari alcontributo unificato già versato all’atto della proposizionedell’impugnazione (v.

Cass n. 25485/2018).

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 23 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ne.- Ricorrenti –Contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 52 - MILANO, rappresentato e difesodall’avvocato [OSCURATO:PERSONA].- Controricorrente –Avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano n. 4151/2019depositata il 16/10/2019.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nella pubblicaudienza del 23 ottobre 2025.1. Il Tribunale di Milano, con sentenza n. 8779 del 2017, hacondannato [OSCURATO:PERSONA] e la MG [OSCURATO:PERSONA],amministratrice del [OSCURATO:PERSONA] di via della Spiga 52, Milano, in solidoNumero registro generale 1566/2020Numero sezionale 2536/2025Numero di raccolta generale 9566/2026Data pubblicazione 14/04/2026tra loro, a pagare al [OSCURATO:PERSONA] euro 53.879,65, oltre accessori espese del giudizio, per distrazione di fondi condominiali.Sull’appello dei convenuti, la Corte d’appello di Milano, nelcontraddittorio del [OSCURATO:PERSONA], ha respinto il gravame e hacondannato le appellanti alle spese del grado.2. [OSCURATO:PERSONA] e la MG [OSCURATO:PERSONA] in liquidazionehanno proposto ricorso per cassazione, con nove motivi.[OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3. Con atto depositato l’11 luglio 2025, le ricorrenti hannorinunciato al ricorso, e il [OSCURATO:PERSONA], in data 31 luglio 2025, haaccettato la rinuncia.All’odierna pubblica udienza il PM [OSCURATO:PERSONA] ha conclusochiedendo l’estinzione del giudizio per rinuncia.4. Quanto sopra sintetizzato comporta l’estinzione del giudizio dicassazione.In presenza di accettazione della rinuncia non si deve pronunciaresulle spese (art. 391 ultimo comma c.p.c.).5. L’estinzione del giudizio esclude l’applicazione dell’art. 13comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, relativo all’obbligo dellaparte impugnante non vittoriosa di versare una somma pari alcontributo unificato già versato all’atto della proposizionedell’impugnazione (v. Cass n. 25485/2018). P.Q.MLa Corte dichiara estinto il giudizio di cassazione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda SezioneCivile, in data 23 ottobre 2025.La PresidenteMilena Falaschi
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