CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 20151/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 03AL205 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'ordinanza impugnata è stata emessa dalla Corte di appello di Torino, che ha dichiarato inammissibile l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Torino che lo aveva condannato per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen. La ragione dell'inammissibilità risiede nella mancata allegazione all'appello dello specifico mandato ad impugnare rilasciato al difensore firmatario dell'impugnativa e dell'elezione di domicilio di cui all'art. 581 comma 1-quater cod. proc. pen.; con il provvedimento impugnato, la Corte di merito ha anche respinto l'eccezione di incostituzionalità delle norme di cui ai commi 1-ter e 1- quater dell'art. 581 cod. proc. pen. formulata dal difensore dell'imputato nel medesimo appello per contrasto con gli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. 2. Avverso detta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato a mezzo del difensore di fiducia, che ha articolato un unico motivo, con cui eccepisce nuovamente l'incostituzionalità dell'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. per contrasto con gli artt. 3, comma 1, 24, comma 2 e 111 Cost.Quale premessa al dubbio di costituzionalità, il ricorrente riassume e commenta — esprimendo condivisione per il ragionamento svolto — la decisione di questa Corte evocata nell'ordinanza impugnata (Sez. 5, n. 42414 del 28/09/2023), decisione che aveva escluso l'attrito della disposizione processuale di cui sopra con le stesse norme costituzionali indicate nell'eccezione formulata in sede di appello. Ciò nonostante, venendo al tema censorio specifico, il ricorrente sostiene che le argomentazioni della sentenza di legittimità non esaurirebbero tutti i possibili casi che si possono verificare, citando quello dell'imputato giudicato correttamente in assenza, quindi ritenuto consapevole del giudicato e non legittimato a richiederne, successivamente, la rescissione, ma impossibilitato, siccome residente all'estero, a conferire specifico mandato al difensore. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. L'impugnativa si esaurisce nella riproposizione, diversamente modulata, dell'eccezione di incostituzionalità dell'art. 581, comma 1 -quater cod. proc. pen. — nella parte in cui impone al difensore dell'imputato assente di munirsi di specifico mandato ad impugnare — già formulata con l'atto di appello, sicché la sorte del ricorso è legata alla decisione su tale questione. 1.1. Come anticipato, in occasione della presentazione dell'appello, il difensore dell'imputato aveva eccepito l'incostituzionalità — oltre che della norma di cui al comma 1 -ter — della disposizione di cui al comma 1 -quater dell'art. 581, cod. proc. pen. per contrarietà con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., sul presupposto che essa pregiudicasse l'esercizio del diritto di difesa — mortificando le prerogative impugnatorie del difensore dell'imputato assente —, che determinasse un'ingiustificata disparità di trattamento con le corrispondenti prerogative del pubblico ministero, del difensore della parte civile e del difensore dell'imputato presente e che fosse irragionevole rispetto ai soggetti dichiarati assenti nel vigore della disciplina sull'assenza anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. 150 del 2022.1.2. Preso atto che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile l'appello di Dragutinovic in ragione della mancanza dello specifico mandato ad impugnare e che ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità della norma di cui al comma 1 -quater cit. — richiamando adesivamente la sentenza di questa sezione n. 42414 del 2023 — il ricorrente ripropone, con il ricorso al vaglio di questa Corte, la censura di costituzionalità, tuttavia modificandone la portata. La parte, infatti, non eccepisce più l'incostituzionalità tout court della norma (piuttosto manifestando condivisione per le conclusioni di Sez. 5 n. 42414 del 2023), ma la denunzia nella misura in cui essa non prevede un'eccezione all'inammissibilità dell'impugnazione quando l'imputato — correttamente dichiarato assente, a conoscenza del processo e non nella posizione di attivare i rimedi di cui agli artt. 175 e 629 cod. proc. pen. — si trovi nell'impossibilità materiale di conferire specifico mandato difensivo perché all'estero e impedito a rientrare in Italia. 1.3. Così circoscritto il dubbio di costituzionalità del ricorrente, il Collegio ritiene che il vaglio circa le sue ragioni debba arrestarsi ad un primo, ineludibile passaggio, ossia quello della rilevanza della questione nell'odierno giudizio. Si ritiene, infatti, che la questione di costituzionalità posta con il ricorso sia inammissibile siccome non rilevante nell'attuale regiudicanda, per la fondamentale ragione che né dalle sentenze impugnate, né dall'atto di appello e neanche dal ricorso per cassazione risulta che l'imputato si trovasse all'estero e che ciò, in particolare, si fosse verificato nel periodo temporale utile per la proposizione dell'appello. Particolarmente significativa in questo senso è la circostanza che la presunta collocazione all'estero del prevenuto, con impossibilità di rientrare in Italia o del difensore di recarsi nel luogo ove si trovava l'assistito, non fosse stata rappresentata con lo stesso atto di appello sfornito del mandato difensivo ed in cui si era reso necessario sollevare l'eccezione di incostituzionalità proprio per vincere il difetto della condizione di ammissibilità dell'impugnativa; tale rappresentazione, infatti, avrebbe consentito alla Corte di merito — nel vaglio di ammissibilità dell'appello e con i poteri di esame del fatto che le competono — la verifica dei dati eventualmente dedotti e allegati. Tanto in disparte il tema ulteriore — ugualmente trascurato dal ricorrente benché significativo circa il giudizio di rilevanza della questione di costituzionalità — della eventuale impossibilità per l'imputato, ancorché presente all'estero, di conferire mandato difensivo al difensore attraverso la trasmissione a distanza di quest'ultimo (Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279894, Sez. 5, n. 21950 del 24/04/2008, Hamdo, Rv. 240486, sulla nomina difensiva; Sez. 5, n. 48528 del 06/10/2011, B., Rv. 252115, Sez. 5, n. 46957 del 16/10/2009, Mauro, Rv. 245398, sulla querela). 2. Poiché il ricorso si risolve nella questione di costituzionalità sopra esaminata, esso va dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione al motivo di ricorso, che induce a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma