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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 25921/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27908 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 432/04/2021, depositata in data 29 marzo 2021.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso la sentenza n. 569/02/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Modena che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della suddetta società e dei soci avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva contestato nei confronti della società, esercente l'attività di riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, maggiori redditi, ai fini Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi, per gli anni 2010-2011, e nei c:onfronti dei soci maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef, ai sensi dell'art. 5 TUIR; -nella sentenza impugnata la CTR ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento in quanto l'Ufficio aveva dedotto da riscontrate irregolarità "a monte" della [OSCURATO:PERSONA] la assunta parziale inesistenza delle operazioni attive di sponsorizzazione (sovrafatturazione) nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] senza che alcuna contestazione fosse stata mossa circa la regolarità formale delle registrazioni e, in buona sostanza, la regolarità del servizio prestato; peraltro, quanto alla dedotta esiguità del profitto economico, operava la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 8, della

I. n. 289/2002; -la società contribuente e i soci rimangono intimati; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sui motivi di appello con cui l'Ufficio aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione a tutti i rilievi cui facevano riferimento gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società (e, per trasparenza, ex art. 5 TUIR, nei confronti dei soci) e, in particolare, in relazione 1) al rilievo n. 2) concernente costi asseritamente non documentati e non inerenti riguardanti rapporti intercorsi tra la società contribuente e le associazioni dilettantistiche [OSCURATO:PERSONA] 2000, KC [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010-2011; 2) al rilievo n. 3) concernente costi asseritamente non documentati e non inerenti, per l'anno 2010, per carburante relativi a tre autocarri; :3) al rilievo n. 4) inerente all'Iva non detraibile connessa ai recuperi n.n. 1 e 2 delle imposte dirette per gli anni 2010-2011; -con il secondo motivo, si denuncia, in subordine„ la nullità della sentenza impugnata per carenza della motivazione in violazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., 1 comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in quanto, ad avviso dell'Agenzia, laddove si volesse ravvisare nel generico richiamo alla sentenza di primo grado una forma di motivazione per relationem la sentenza sarebbe comunque nulla non esponendo le ragioni della conferma avuto riguardo ai motivi di appello; il primo motivo- in ordine al quale l'Agenzia ha riportato in ricorso, nelle parti rilevanti, l'atto di appello, in ossequio al principio di autosufficienza- è fondato, con assorbimento del secondo; -costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); -nella specie, la CTR ha fondato la pronuncia di annullamento degli impugnati avvisi esclusivamente sulla ritenuta illegittimità del rilievo n. 1) concernente costi relativi a prestazioni di sponsorizzazione parzialmente inesistenti fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] omettendo di pronunciarsi sugli altri motivi di censura proposti in appello dall'Agenzia attinenti al rilievo n. 2) concernente costi asseritamente non documentati e non inerenti riguardanti rapporti intercorsi tra la società contribuente e le associazioni dilettantistiche [OSCURATO:PERSONA] 2000, KC [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010-2011, al rilievo n. 3) concernente costi asseritamente non documentati e non inerenti, per l'anno 2010, per carburante relativi a tre autocarri e al rilievo n. 4) inerente all'Iva non detraibile connessa ai recuperi nn. 1 e 2 delle imposte dirette per gli anni 2010-2011; -in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione.

P.Q.

M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27908 del ruolo generale dell'anno 2021, proposto Da Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende; -ricorrente- [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- - per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna n. 432/04/2021, depositata in data 29 marzo 2021. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 luglio 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] - l'Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], aveva rigettato l'appello proposto nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali soci, avverso la sentenza n. 569/02/2017 della Commissione Tributaria provinciale di Modena che, previa riunione, aveva accolto i ricorsi della suddetta società e dei soci avverso gli avvisi di accertamento con i quali l'Ufficio aveva contestato nei confronti della società, esercente l'attività di riparazione di impianti elettrici e di alimentazione per autoveicoli, maggiori redditi, ai fini Irap e Iva, oltre sanzioni e interessi, per gli anni 2010-2011, e nei c:onfronti dei soci maggior reddito da partecipazione ai fini Irpef, ai sensi dell'art. 5 TUIR; -nella sentenza impugnata la CTR ha confermato l'annullamento degli avvisi di accertamento in quanto l'Ufficio aveva dedotto da riscontrate irregolarità "a monte" della [OSCURATO:PERSONA] la assunta parziale inesistenza delle operazioni attive di sponsorizzazione (sovrafatturazione) nei rapporti con la [OSCURATO:PERSONA] senza che alcuna contestazione fosse stata mossa circa la regolarità formale delle registrazioni e, in buona sostanza, la regolarità del servizio prestato; peraltro, quanto alla dedotta esiguità del profitto economico, operava la presunzione legale di inerenza/deducibilità delle spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche di cui all'art. 90, comma 8, della I. n. 289/2002; -la società contribuente e i soci rimangono intimati; -sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso, si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza per violazione dell'art.112 c.p.c. per avere la CTR omesso di pronunciare sui motivi di appello con cui l'Ufficio aveva censurato la sentenza di primo grado in relazione a tutti i rilievi cui facevano riferimento gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della società (e, per trasparenza, ex art. 5 TUIR, nei confronti dei soci) e, in particolare, in relazione 1) al rilievo n. 2) concernente costi asseritamente non documentati e non inerenti riguardanti rapporti intercorsi tra la società contribuente e le associazioni dilettantistiche [OSCURATO:PERSONA] 2000, KC [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010-2011; 2) al rilievo n. 3) concernente costi asseritamente non documentati e non inerenti, per l'anno 2010, per carburante relativi a tre autocarri; :3) al rilievo n. 4) inerente all'Iva non detraibile connessa ai recuperi n.n. 1 e 2 delle imposte dirette per gli anni 2010-2011; -con il secondo motivo, si denuncia, in subordine„ la nullità della sentenza impugnata per carenza della motivazione in violazione degli artt. 132 comma 2, n. 4 c.p.c., 1 comma 2, e 36, comma 2, n. 4 del d.lgs. n. 546/92, in quanto, ad avviso dell'Agenzia, laddove si volesse ravvisare nel generico richiamo alla sentenza di primo grado una forma di motivazione per relationem la sentenza sarebbe comunque nulla non esponendo le ragioni della conferma avuto riguardo ai motivi di appello; il primo motivo- in ordine al quale l'Agenzia ha riportato in ricorso, nelle parti rilevanti, l'atto di appello, in ossequio al principio di autosufficienza- è fondato, con assorbimento del secondo; -costituisce violazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, e configura il vizio di cui all'art. 112 cod. proc. civ., l'omesso esame di specifiche richieste o eccezioni fatte valere dalla parte e rilevanti ai fini della definizione del giudizio, che va fatto valere ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 4 cod. proc. civ. (Cass. n. 22759 del 2014; n. 6835 del 2017 Cass. 28580-2021); in particolare, il vizio di omessa pronuncia ricorre quando vi sia omissione di qualsiasi decisione su un capo della domanda, intendendosi per capo di domanda ogni richiesta delle parti che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale deve essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto (Cass. n. 27566 del 2018; n. 28308 del 2017; n. 7653 del 2012); -nella specie, la CTR ha fondato la pronuncia di annullamento degli impugnati avvisi esclusivamente sulla ritenuta illegittimità del rilievo n. 1) concernente costi relativi a prestazioni di sponsorizzazione parzialmente inesistenti fatturate dalla [OSCURATO:PERSONA] omettendo di pronunciarsi sugli altri motivi di censura proposti in appello dall'Agenzia attinenti al rilievo n. 2) concernente costi asseritamente non documentati e non inerenti riguardanti rapporti intercorsi tra la società contribuente e le associazioni dilettantistiche [OSCURATO:PERSONA] 2000, KC [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per gli anni 2010-2011, al rilievo n. 3) concernente costi asseritamente non documentati e non inerenti, per l'anno 2010, per carburante relativi a tre autocarri e al rilievo n. 4) inerente all'Iva non detraibile connessa ai recuperi nn. 1 e 2 delle imposte dirette per gli anni 2010-2011; -in conclusione, il primo motivo di ricorso va accolto, assorbito il secondo, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale dell'Emilia-Romagna, in diversa composizione. P.Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la determinazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regio
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