CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 27686/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
unciato la seguente ORDINANZA sulricorso 1365 / 20 1 9 propost i da: Comune di Pizzo ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Pizzo, alla Via M. Salomone, presso la casa comunale, in persona sindaco pro tempore, suo legale rappresentante ex lege , dott. [OSCURATO:PERSONA], difeso dall' A vv. [OSCURATO:PERSONA] SRVDNC781.12F537H, pcc: [OSCURATO:EMAIL] tel/[OSCURATO:TELEFONO]),come da procura speciale in calce al ricors o , nonché in forza di deliberadi G.M. n. 154/2018, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE], pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]), in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 32; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (C.F./[OSCURATO:PARTITA_IVA]), con sede in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 11, in persona del legale rappresentante in carica, rappresentata e difesa Avviso accertamento omessa/infedele dichiarazione ICI – Prova pagamento a mezzo cassetto fiscale dall’ Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: DRNGNE48R26 F537Y) e domiciliata pressolo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], sito i n Roma , [OSCURATO:PERSONA] n. 6 ( indirizzo di posta elettronica cer tificata : [OSCURATO:EMAIL]), giusta procura speciale rilasciata su foglio separato; -controricorrente – - avverso l a sente nza n. 2786 / 20 1 8 emessa d a l la CTR Calabria in data 25/10/2018e notif icata il 27/09/2018 ; udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. La [OSCURATO:SOCIETA]. proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento relativo all’omessa/infedele presentazione della dichiarazione ICI e all’omesso versamento dell’imposta per l’anno 2011, deducendo, tra l’altro, l’illogicità del valore attribuito, l’omessa considerazione delle somme da essa versate, l’assoluta inedificabilità di alcune aree attraversate dalla linea elettrica aerea ad alta tensione, l’inedificabilità di fatto dei terreni a causa delle loro caratteristiche. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva parzialmente il ricorso, ritenendo che la contribuente avesse dato dimostrazione del pagamento della somma di euro 7.325,00, che la p.lla n. 703, come emergeva dalla perizia giurata esibita dalla società, era inedificabile per 7.135 mq. (su 11.866 mq.), essendo attraversata da una linea elettrica di alta tensione, sì che sotto tale profilo l’imposta andava abbattuta del 60%, e che altre aree, gravate da servitù di acquedotto, avrebbero richiesto (ai fini della relativa utilizzazione) maggiori oneri di urbanizzazione, sì che sotto tale profilo andava operata una riduzione del 25%, con la conseguenza che l’imposta in fine era dovuta nella misura di euro 301,92, oltre sanzioni ed interessi. 3. Sull’appello del Comune di Pizzo, la [OSCURATO:PERSONA] rigettava il gravame, affermando, per quanto qui ancora rileva, che la ricorrente aveva fornito la prova dell’intervenuto pagamento della somma di euro 7.325,00 a titolo di ICI 2011 esibendo la stampa delle pagine del cassetto fiscale, non avendo il Comune specificamente contestato la non corrispondenza tra quanto esibito in via cartacea e quanto effettivamente contenuto nel detto cassetto, che la contribuente aveva altresì dato adeguata dimostrazione, attraverso una perizia giurata depositata in primo grado, sia della presenza sulla p.lla 703 della linea elettrica Enel ad alta tensione sia della necessità per gli altri appezzamenti di terreno di maggiori costi di urbanizzazione. 4. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione il Comune di Pizzo sulla base di quattro motivi. [OSCURATO:SOCIETA]. ha resistito con controricorso. In prossimità della camera di consiglio la resistente ha depositato memoria illustrativa. Considerato che 1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per avere la CTR ritenuto che la contribuente avesse fornito idonea prova in ordine all’avvenuto pagamento della somma di euro 7.325,00 a titolo di ICI per l’anno d’imposta 2011. 2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., per non aver la CTR considerato che la contribuente aveva omesso di produrre in giudizio la quietanza e/o altra prova circa l’avvenuto pagamento della somma di euro 7.325,00 a titolo di ICI per l’anno d’imposta 2011. 3. I due motivi, da trattarsi congiuntamente, siccome strettamente connessi, sono fondati. Poichè la prova dell'estinzione (anche parziale) di un'obbligazione incombe al debitore, la quietanza che egli produca deve indicare il titolo e la causa del pagamento, risolvendosi l'incertezza o l'ambiguità di essa contro il debitore stesso (Cass., Sez. 2, Sentenza n. 1103 del 21/03/1977; Cass., Sez. 3, Sentenza n. 4215 del 22/12/1975; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 1328 del 12/05/1973). Nel caso di specie, anche a fronte della contestazione formulata dal Comune (in termini inevitabilmente generici, non avendo l’ente pubblico accesso all’area riservata al contribuente, atteso che il “cassetto fiscale” rientra nell’esclusivo dominiodel relativo titolare), la società si è limitata a produrre una semplice stampa del cassetto fiscale. Orbene, è notorio che le modalità per effettuare i pagamenti degli F24 sono due: a) attraverso un intermediario o tramite l’home banking. Nel caso in cuisorge la necessità di recuperare le quietanze di pagamento dei modelli F24 dei pagamenti effettuati, il contribuente ha la possibilità di accedere e scaricare tali modelli direttamente dal portale dell’Agenzia delle Entrate. Questa, infatti, conserva tutti i pagamenti di imposte e contributi effettuati dal contribuente. Accedendo al proprio personale cassetto fiscale, egli ha la possibilità di accedere altresì ai modelli F24 e di scaricare le quietanze di pagamento F24 seguendo i seguenti passi: 1) accesso alla sezione “area riservata” del portale dell’Agenzia delle Entrate; 2) ingresso nell’“area riservata“, in particolare all’interno del proprio “cassetto fiscale“; 3) accesso alle quietanze di pagamento F23/24 e F24 Elide. In particolare, se il contribuente ha pagato il modello F24 attraverso la funzione home banking del suo istituto di credito, potrà trovare la quietanza di pagamento del modello F24 nella sezione “documenti” del relativo servizio. In definitiva, nel caso di accertamento o di sollecito di pagamento, la quietanza accerta che il relativo modello F24 è stato “quietanzato” ovvero che per il modello F24 è stato rilasciato un documento che ne certifica l’avvenuto pagamento. Del resto, nel caso di specie, i modelli F24 prodotti dalla società non riportano né la relativa ricevuta di inoltro telematico né un timbro di un istituto nel quale sarebbe avvenuta la negoziazione. In quest’ottica, è errata l’affermazione resa dalla CTR secondo cui il Comune avrebbe dovuto formulare una specifica contestazione circa la non corrispondenza tra quanto esibito dalla parte privata in via cartacea e quanto contenuto nel suo cassetto fiscale, non fosse altro perché nessun soggetto, al di fuori del titolare e di un eventuale delegato, può avere accesso al cassetto di un contribuente. 4. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., per non essersi la CTR pronunciata sul suo ultimo motivo di appello con il quale aveva censurato l’errore di calcolo nelle riduzioni d’imposta, con particolare riferimento all’area edificabile contrassegnata dalla particella n. 703. 4.1. Il motivo è inammissibile e, comunque, infondato. In definitiva, il Comune ritiene che la CTR, una volta decurtata la somma inizialmente dovuta dell’importo di euro 7.325,00 che la contribuente avrebbe versato, avrebbe dovuto, quanto alla p.lla n. 703, dapprima applicare la riduzione del 60% per la ritenuta sua non edificabilità (a causa dell’attraversamento di una linea elettrica di alta tensione) e, poi, sulla somma di euro 3.718,28 così conseguita applicare l’ulteriore decurtazione del 25% (per via dei maggiori oneri di urbanizzazione), laddove la commissione ha prima calcolato la riduzione del 25% e poi quella del 60%. Premesso che il ricorrente, in violazione del principio di specificità, ha omesso di trascrivere l’atto di appello nella parte in cui ha sviluppato la censura in esame (non potendosi, a tal fine, considerare sufficiente la sintesi operata a pagina 5 del ricorso) e che la doglianza si rivela contraddittoria (atteso che, da un lato, sembrerebbe –cfr. altresì pag. 5 del ricorso - denunciare la circostanza che la riduzione del 25% dell’imposta comprenderebbe anche la quota del 60% e, dall’altro lato, lamenta un errore nell’ordine di applicazione delle due decurtazioni), non indica sulla base di quali parametri la riduzione del 60% sulla sola p.lla 703 dovrebbe precedere quella del 25% comune a tutti i terreni. 5. Con il quarto motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 5, comma 5, d.lgs. n. 504/1992, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., per aver la CTR erroneamente, a suo dire, determinato il valore venale delle aree edificabili riprese a tassazione, senza considerare che le asserite limitazioni erano state comunque già considerate dall’ente, e trasformato un valore presuntivo (ex art. 59, comma 1, lett. g, d.lgs. n. 446/1997) in un valore reale in modo apodittico. 5.1. Il motivo è fondato. Il processo tributario non è annoverabile tra quelli di impugnazione- annullamento bensì tra quelli di impugnazione-merito; sicché, il giudice tributario, nel rideterminare il valore di aree edificabili ai fini ICI, rispetto alla stima fattane negli atti impositivi impugnati, deve procedere ad un proprio giudizio estimatorio, sulla base degli elementi provati e comunque non controversi, indicando, in base ai parametri normativi di riferimento, le effettive potenzialità edificatorie delle aree in oggetto e valutando le incidenze dei vincoli alle stesse afferenti, comportando, altrimenti, la sua decisione, un sostanziale esonero dell'Amministrazione dall'onere probatorio su di essa incombente ( Cass., Sez. 6 - 5, Ordinanza n. 21695 del 19/09/2017). Orbene, nel caso di specie, la CTP, prima, e la CTR, poi, sebbene abbiano evidenziato che la p.lla n. 703, sì come emergeva dalla perizia giurata esibita dalla società, fosse inedificabile per 7.135 mq. (su 11.866 mq.), essendo attraversata da una linea elettrica di alta tensione,e che altre aree, gravate da servitù di acquedotto, avrebbero richiesto (ai fini della relativa utilizzazione) maggiori oneri di urbanizzazione, non ha indicato i parametri oggettivi sulla cui base ha stabilito che, per i detti profili,l’imposta andasse abbattuta, rispettivamente,del 60% e del 25% 6. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto con riferimentoai primi due motivi ed al quarto motivo . La sentenza impugnata va, pertanto, cassata, con conseguente rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio , alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria. P.Q.M. rigetta il terzo motivo del ricorso, accoglie i primi dueed il quarto, cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia la causa, anche per le spese delpresen