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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 ottobre 2022

Cassazione n. 27056/2023

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uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1104/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 01570420206, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimati – avverso la sentenza n. 1254/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/10/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese.

Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza.

Così deciso in Roma, il 21/0

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente DECRETO sul ricorso iscritto al n.1104/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], elettivamente domiciliato presso il domicilio digitale dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE], [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. 01570420206, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:CODICE_FISCALE]; -intimati – avverso la sentenza n. 1254/2022 della CORTE D'APPELLO di BRESCIA, depositata il 24/10/2022; letto l’atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal ricorrente e dal difensore; rilevato che gli intimati non risultano costituiti nel giudizio di Cassazione; ritenuto che la rinuncia presenta i requisi ti richiesti dagli articoli 390 e 391 c.p.c.; ritenutoche l’estinzione può essere dichiarata con decreto ai sensi dell’art. 391 c.p.c., come da ultimo modificato dal D.L. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. 197/2016; ritenuto che non occorre provvedere in ordine alle spese, stante la mancanza di attività difensiva degli intimati. P.Q.M. Dichiara estinto il giudizio, nulla per le spese. Dispone che del presente decreto sia data comunicazione ai difensori delle parti costituite con l’espresso avviso che nel termine di dieci giorni dalla comunicazione può essere chiesta la fissazione dell’adunanza o dell’udienza. Così deciso in Roma, il 21/0
Decreto Cassazione n. 27056/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris