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Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE/1999

ECLI:EU:C:1999:541
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

61999CC0026_IT

Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, sulla base dell'art. 169 del Trattato CE (ora divenuto art. 226 CE) un ricorso contro il Granducato del [OSCURATO:PERSONA] volto a far dichiarare che, non adottando i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva del Consiglio 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), e/o omettendo di informare la [OSCURATO:PERSONA] in merito, il Granducato del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE (1). [OSCURATO:PERSONA] richiede anche la condanna del convenuto alle spese di causa. 2 L'art. 2, n. 1, della direttiva 95/30 (in prosieguo: la «direttiva») dispone che gli Stati membri mettono in vigore le necessarie disposizioni di diritto interno per conformarsi alla direttiva entro il 30 novembre 1996, e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA].

Non essendo stata informata dal Granducato del [OSCURATO:PERSONA] in merito ai provvedimenti adottati per attuare la direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] inviava un'ingiunzione al Granducato del [OSCURATO:PERSONA] in data 30 maggio 1997.

In assenza di risposta a tale ingiunzione, la [OSCURATO:PERSONA] inviava un parere motivato in data 22 dicembre 1997. [OSCURATO:PERSONA] replicava con lettere 25 marzo e 19 agosto 1998, nelle quali faceva presente alla [OSCURATO:PERSONA] che era all'esame del Consiglio di Stato un progetto di legge volto ad attuare la direttiva, e che il governo lussemburghese aveva deciso di emendare il suddetto progetto. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto nessun'altra informazione ufficiale riguardante la trasposizione della direttiva, decideva, il 2 febbraio 1999, di proporre il presente ricorso, basato non solamente sugli obblighi del Granducato del [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall'art. 2, n. 1, della direttiva, ma sull'art. 5 del Trattato CE (ora art. 10 CE) nonché sul terzo comma dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto terzo comma dell'art. 249 CE). 3 In seguito alle osservazioni presentate il 27 aprile 1999, il [OSCURATO:PERSONA], pur non negando di aver omesso di adempiere ai propri obblighi, sostiene che il ritardo causato è da attribuirsi al fatto di aver ricoperto la presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unione europea nella seconda metà del 1997, e che, a partire dalla fine di tale mandato, sono stati adottati tutti i necessari provvedimenti per garantire la rapida attuazione della direttiva.

Esso sostiene ancora che il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] è superfluo e chiede alla Corte di sospendere il procedimento di cui trattasi.

Nella sua risposta del 6 maggio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] prende atto delle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] ma sostiene che, fino ad oggi, i suddetti provvedimenti di attuazione non sono stati attuati.

Pertanto, essa persiste nel ricorso. 4 E' chiaro dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro non può eccepire difficoltà di ordine interno, che possono includere anche il fatto di gestire la presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, per giustificare l'inosservanza dei propri obblighi, derivanti dal diritto comunitario, di trasporre in diritto interno una direttiva nei termini appropriati (2).

Occorre pertanto accogliere quanto richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] con il suo ricorso in merito alla mancata trasposizione della direttiva, e non è necessario prendere in considerazione il ricorso alternativo, riguardante la mancata comunicazione (3) Conclusione 5 Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe: 1) dichiarare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), il Granducato del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE; 2) condannare il Granducato del [OSCURATO:PERSONA] alle spese di causa. (1) - GU 1995 L 155, pag.

41. (2) - V., tra le altre, causa C-214/96, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag.

I-7661, punto 18, nonché causa C-401/98, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag.

I-0000, punto 9). (3) - V., a tal proposito, causa C-362/98, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag.

I-0000).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
61999CC0026_IT Conclusioni dell avvocato generale Conclusioni dell avvocato generale 1 [OSCURATO:PERSONA] ha presentato, sulla base dell'art. 169 del Trattato CE (ora divenuto art. 226 CE) un ricorso contro il Granducato del [OSCURATO:PERSONA] volto a far dichiarare che, non adottando i provvedimenti legislativi, regolamentari e amministrativi necessari per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva del Consiglio 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), e/o omettendo di informare la [OSCURATO:PERSONA] in merito, il Granducato del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE (1). [OSCURATO:PERSONA] richiede anche la condanna del convenuto alle spese di causa. 2 L'art. 2, n. 1, della direttiva 95/30 (in prosieguo: la «direttiva») dispone che gli Stati membri mettono in vigore le necessarie disposizioni di diritto interno per conformarsi alla direttiva entro il 30 novembre 1996, e ne informano immediatamente la [OSCURATO:PERSONA]. Non essendo stata informata dal Granducato del [OSCURATO:PERSONA] in merito ai provvedimenti adottati per attuare la direttiva, la [OSCURATO:PERSONA] inviava un'ingiunzione al Granducato del [OSCURATO:PERSONA] in data 30 maggio 1997. In assenza di risposta a tale ingiunzione, la [OSCURATO:PERSONA] inviava un parere motivato in data 22 dicembre 1997. [OSCURATO:PERSONA] replicava con lettere 25 marzo e 19 agosto 1998, nelle quali faceva presente alla [OSCURATO:PERSONA] che era all'esame del Consiglio di Stato un progetto di legge volto ad attuare la direttiva, e che il governo lussemburghese aveva deciso di emendare il suddetto progetto. [OSCURATO:PERSONA], non avendo ricevuto nessun'altra informazione ufficiale riguardante la trasposizione della direttiva, decideva, il 2 febbraio 1999, di proporre il presente ricorso, basato non solamente sugli obblighi del Granducato del [OSCURATO:PERSONA] derivanti dall'art. 2, n. 1, della direttiva, ma sull'art. 5 del Trattato CE (ora art. 10 CE) nonché sul terzo comma dell'art. 189 del Trattato CE (divenuto terzo comma dell'art. 249 CE). 3 In seguito alle osservazioni presentate il 27 aprile 1999, il [OSCURATO:PERSONA], pur non negando di aver omesso di adempiere ai propri obblighi, sostiene che il ritardo causato è da attribuirsi al fatto di aver ricoperto la presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unione europea nella seconda metà del 1997, e che, a partire dalla fine di tale mandato, sono stati adottati tutti i necessari provvedimenti per garantire la rapida attuazione della direttiva. Esso sostiene ancora che il ricorso presentato dalla [OSCURATO:PERSONA] è superfluo e chiede alla Corte di sospendere il procedimento di cui trattasi. Nella sua risposta del 6 maggio 1999, la [OSCURATO:PERSONA] prende atto delle informazioni fornite dal [OSCURATO:PERSONA] ma sostiene che, fino ad oggi, i suddetti provvedimenti di attuazione non sono stati attuati. Pertanto, essa persiste nel ricorso. 4 E' chiaro dalla giurisprudenza della Corte che uno Stato membro non può eccepire difficoltà di ordine interno, che possono includere anche il fatto di gestire la presidenza del Consiglio dei ministri dell'Unione europea, per giustificare l'inosservanza dei propri obblighi, derivanti dal diritto comunitario, di trasporre in diritto interno una direttiva nei termini appropriati (2). Occorre pertanto accogliere quanto richiesto dalla [OSCURATO:PERSONA] con il suo ricorso in merito alla mancata trasposizione della direttiva, e non è necessario prendere in considerazione il ricorso alternativo, riguardante la mancata comunicazione (3) Conclusione 5 Ritengo pertanto che la Corte dovrebbe: 1) dichiarare che, non adottando le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli obblighi derivanti dalla direttiva della [OSCURATO:PERSONA] 30 giugno 1995, 95/30/CE, recante adeguamento al progresso tecnico della direttiva del Consiglio 90/679/CEE relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'art. 16, n. 1, della direttiva 89/391/CEE), il Granducato del [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi ad esso incombenti ai sensi del Trattato CE; 2) condannare il Granducato del [OSCURATO:PERSONA] alle spese di causa. (1) - GU 1995 L 155, pag. 41. (2) - V., tra le altre, causa C-214/96, [OSCURATO:PERSONA]/Spagna (Racc. pag. I-7661, punto 18, nonché causa C-401/98, [OSCURATO:PERSONA]/Grecia (Racc. pag. I-0000, punto 9). (3) - V., a tal proposito, causa C-362/98, [OSCURATO:PERSONA]/Italia (Racc. pag. I-0000).
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