Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 febbraio 2026

Cassazione n. 26045/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria della difesa, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del primo febbraio 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., per avere ricevuto e negoziato un assegno bancario dell'importo di euro 4.450, posto all'incasso nel mese di ottobre 2016, e la condannava alla pena di due anni di reclusione ed euro novecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali.

2. Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata, chiedendo l'assoluzione della prevenuta, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. e, in 1subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio.

3. Con sentenza del 19 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva all'imputata le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva e rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata.

4. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione.

4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 485 e 648 cod. pen., per avere la corte territoriale omesso di verificare la corretta qualificazione giuridica della falsità relativa all'assegno bancario, posto che, a seguito della depenalizzazione del delitto di falso in scrittura privata ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la falsificazione dell'assegno bancario non trasferibile non integrerebbe più un fatto previsto dalla legge come reato, con conseguente insussistenza del delitto presupposto della ricettazione; assume, pertanto, che il fatto avrebbe dovuto essere diversamente qualificato e che, in difetto di querela, avrebbe dovuto essere pronunciata declaratoria di improcedibilità.

4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena base e finale e sostenendo che, avuto riguardo al ruolo dell'imputata, la pena avrebbe dovuto essere commisurata in misura prossima ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 485 e 648 cod. pen., sostenendo che la falsificazione dell'assegno oggetto della contestazione, in quanto non trasferibile, non integrava più, all'epoca dei fatti, un fatto previsto dalla legge come reato, con conseguente insussistenza del delitto presupposto della ricettazione.

La censura coglie nel segno.

Come chiarito dalle Sezioni unite, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della riformulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la falsificazione dell'assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non integra più un fatto penalmente rilevante, costituendo mero illecito civile, mentre conserva rilevanza penale la 2falsificazione di titoli di credito trasferibili per girata (Sez.

U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936-01).

La persistente rilevanza penale dell'art. 491 cod. pen. riguarda, dunque, i titoli che, per il loro regime di circolazione, siano esposti a più frequenti rischi di falsificazione, sicché la girata rilevante ai fini della norma è soltanto quella idonea a determinare la concreta circolazione del titolo.

La clausola di non trasferibilità, invece, immobilizza l'assegno nelle mani del prenditore, non potendo deporre, in senso contrario, la girata al banchiere per l'incasso, che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto incorporato nel titolo.

Nel caso di specie, la contestazione riguarda un assegno dell'importo di euro 4.450, negoziato dalla ricorrente il 4 ottobre 2016, con riscossione del relativo importo il successivo 10 ottobre.

In forza della disciplina vigente all'epoca dei fatti, gli assegni di importo pari o superiore ad euro 1.000 dovevano recare la clausola di non trasferibilità e non potevano, pertanto, essere qualificati come titoli trasferibili per girata.

Ne consegue che la falsificazione dell'assegno in questione non costituiva più reato al momento della sua consumazione.

Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto provenga da un delitto.

Deve, pertanto, escludersi la configurabilità del reato contestato quando la falsificazione del titolo, posta in essere successivamente all'intervento di depenalizzazione operato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non integri più un fatto previsto dalla legge come reato.

In tal caso, Infatti, difetta il delitto presupposto richiesto dall'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 9026 del 12/02/2026, Amosi, n.m.; Sez. 2, n. 37162 del 25/09/2024, Pellegrini, n.m.).

Dagli atti risulta che l'assegno venne negoziato dalla ricorrente il 4 ottobre 2016 e il relativo importo fu riscosso il successivo 10 ottobre 2016, dunque in epoca successiva all'intervento di depenalizzazione operato dal d.lgs. n. 7 del 2016.

Né emergono elementi idonei a ritenere che la falsificazione del titolo sia stata commessa in epoca anteriore alla depenalizzazione.

Difettando il delitto presupposto della ricettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste.

3. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo.

P.Q.M.

Annu P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/11/2025 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dalla [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona della [OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; letta la memoria della difesa, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del primo febbraio 2019, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in composizione monocratica, dichiarava [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di ricettazione di cui all'art. 648 cod. pen., per avere ricevuto e negoziato un assegno bancario dell'importo di euro 4.450, posto all'incasso nel mese di ottobre 2016, e la condannava alla pena di due anni di reclusione ed euro novecento di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso tale sentenza proponeva appello il difensore dell'imputata, chiedendo l'assoluzione della prevenuta, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., la riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 712 cod. pen. e, in 1subordine, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata recidiva, con conseguente rideterminazione del trattamento sanzionatorio. 3. Con sentenza del 19 novembre 2025, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della decisione di primo grado, riconosceva all'imputata le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza rispetto alla contestata recidiva e rideterminava la pena in anni uno e mesi quattro di reclusione ed euro seicento di multa, confermando nel resto la sentenza impugnata. 4. Avverso tale sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che, ai sensi dell'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen., saranno esposti nei limiti strettamente necessari alla motivazione. 4.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 485 e 648 cod. pen., per avere la corte territoriale omesso di verificare la corretta qualificazione giuridica della falsità relativa all'assegno bancario, posto che, a seguito della depenalizzazione del delitto di falso in scrittura privata ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la falsificazione dell'assegno bancario non trasferibile non integrerebbe più un fatto previsto dalla legge come reato, con conseguente insussistenza del delitto presupposto della ricettazione; assume, pertanto, che il fatto avrebbe dovuto essere diversamente qualificato e che, in difetto di querela, avrebbe dovuto essere pronunciata declaratoria di improcedibilità. 4.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133 e 62-bis cod. pen., lamentando che la Corte territoriale non avrebbe adeguatamente motivato in ordine alla determinazione della pena base e finale e sostenendo che, avuto riguardo al ruolo dell'imputata, la pena avrebbe dovuto essere commisurata in misura prossima ai minimi edittali. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2. Con il primo motivo, la ricorrente deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 129, 485 e 648 cod. pen., sostenendo che la falsificazione dell'assegno oggetto della contestazione, in quanto non trasferibile, non integrava più, all'epoca dei fatti, un fatto previsto dalla legge come reato, con conseguente insussistenza del delitto presupposto della ricettazione. La censura coglie nel segno. Come chiarito dalle Sezioni unite, a seguito dell'abrogazione dell'art. 485 cod. pen. e della riformulazione dell'art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, la falsificazione dell'assegno bancario munito della clausola di non trasferibilità non integra più un fatto penalmente rilevante, costituendo mero illecito civile, mentre conserva rilevanza penale la 2falsificazione di titoli di credito trasferibili per girata (Sez. U, n. 40256 del 19/07/2018, F., Rv. 273936-01). La persistente rilevanza penale dell'art. 491 cod. pen. riguarda, dunque, i titoli che, per il loro regime di circolazione, siano esposti a più frequenti rischi di falsificazione, sicché la girata rilevante ai fini della norma è soltanto quella idonea a determinare la concreta circolazione del titolo. La clausola di non trasferibilità, invece, immobilizza l'assegno nelle mani del prenditore, non potendo deporre, in senso contrario, la girata al banchiere per l'incasso, che ha natura di semplice mandato a riscuotere ed è priva di effetti traslativi del diritto incorporato nel titolo. Nel caso di specie, la contestazione riguarda un assegno dell'importo di euro 4.450, negoziato dalla ricorrente il 4 ottobre 2016, con riscossione del relativo importo il successivo 10 ottobre. In forza della disciplina vigente all'epoca dei fatti, gli assegni di importo pari o superiore ad euro 1.000 dovevano recare la clausola di non trasferibilità e non potevano, pertanto, essere qualificati come titoli trasferibili per girata. Ne consegue che la falsificazione dell'assegno in questione non costituiva più reato al momento della sua consumazione. Per integrare il delitto di ricettazione è necessario che il bene ricevuto provenga da un delitto. Deve, pertanto, escludersi la configurabilità del reato contestato quando la falsificazione del titolo, posta in essere successivamente all'intervento di depenalizzazione operato dal d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, non integri più un fatto previsto dalla legge come reato. In tal caso, Infatti, difetta il delitto presupposto richiesto dall'art. 648 cod. pen. (Sez. 2, n. 9026 del 12/02/2026, Amosi, n.m.; Sez. 2, n. 37162 del 25/09/2024, Pellegrini, n.m.). Dagli atti risulta che l'assegno venne negoziato dalla ricorrente il 4 ottobre 2016 e il relativo importo fu riscosso il successivo 10 ottobre 2016, dunque in epoca successiva all'intervento di depenalizzazione operato dal d.lgs. n. 7 del 2016. Né emergono elementi idonei a ritenere che la falsificazione del titolo sia stata commessa in epoca anteriore alla depenalizzazione. Difettando il delitto presupposto della ricettazione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio perché il fatto non sussiste. 3. L'accoglimento del primo motivo assorbe il secondo. P.Q.M. Annu P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 26045/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris