CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 gennaio 2022
Cassazione n. 06989/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
tY\ 99:5' ORDINANZA sul ricorso 4562/2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso da sé stesso; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura in calce al controricorso; - controricorrente e ricorrente incidentale - avverso la SENTENZA N. 4637/2015 della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/1/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in qualità di chiamati all'eredità del ricorrente, con atto in data 7/12/2021, hanno dichiarato di rinunciare al ricorso; - il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato, a sua volta, di accettare la rinuncia al ricorso; ritenuto che la rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione e che, a fronte dell'adesione del controricorrente, la condanna alle spese non è pronunciata (art. 391 c.p.c.). P.Q.M. La Corte così provvede: dichiara l'estinzione del giudizio di cassazione. Così deciso a Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, il 25 gennaio 2022. [OSCURATO:PERSONA] Virgilio igittL2 , 7',2à7,9 Giediztra. NER3 [OSCURATO:PERSONA] Roma, 03 NAR, 2022 sio [OSCURATO:PERSONA].