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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2021

Cassazione n. 31741/2021

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o la seguente SENTENZA sul ricorso 28837-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2021 che la rappresenta e difende; 1756 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 595/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 2496/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. nt. g. 28837/2015 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 595 del 2015, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana di Previdenza ed assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva accolto la domanda proposta dallo stesso Lonati al fine di ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico senza l'abbattimento del 14% e con calcolo del trattamento sulla base del requisito di anzianità contributiva pari a 40 anni, con decorrenza 1.3.2008 oltre accessori.

Ad avviso della Corte d'appello, considerato il disposto dell'art.4, comma 5, D.lgs. n. 42 del 2006, non poteva accogliersi la tesi sostenuta dall'appellante secondo la quale, ai fini del calcolo del trattamento richiesto, rileva l'anzianità contributiva maturata nella pertinente gestione pensionistica, in relazione alla quale si applica il sistema di calcolo previsto dal relativo ordinamento e senza che la complessiva anzianità risultante dalla totalizzazione rilevi nello specifico ambito; dunque, la porzione della complessiva pensione di anzianità a carico della [OSCURATO:PERSONA] geometri avrebbe dovuto essere calcolata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento con la conseguente applicazione del coefficiente di riduzione previsto per l'accesso al trattamento.

La Corte ha quindi condiviso le motivazioni del primo giudice secondo il quale dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2006 si evince che, ove il requisito contributivo maturato presso la [OSCURATO:PERSONA] sia uguale o superiore a quello minimo necessario per accedere a pensione di vecchiaia, allora il calcolo deve essere effettuato integralmente secondo le regole della [OSCURATO:PERSONA] che deve considerare anche i periodi contributivi maturati presso altre gestioni.

In tal senso depone anche il contenuto dell'art. 1, comma 2,

I. n. 247 del 2007.

Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli arti. 1,3 e 4 d.lgs. n.42/2006; 1, comma 6 lett. a)

I. n. 243 n.r. g. 28837/2015 del 2004 ( come modificato dall'art. 1, comma 2,

I. n. 247 del 2007 ) e dell'art. 3 del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, per avere la Corte di merito ritenuto che la liquidazione della quota di pensione a carico della [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuata in regime di totalizzazione, dovesse andare esente dall'applicazione dei coefficienti di riduzione previsti dall'art. 3 del proprio Regolamento, nonostante l'odierno controricorrente potesse vantare una anzianità di iscrizione presso la [OSCURATO:PERSONA] di trentasette anni e due mesi, come tale insuscettibile di garantirgli l'accesso alle prestazioni di anzianità.

Del tutto inappropriato, inoltre era il richiamo all'art. 1, comma 6 lett. a)

I. n. 243/2004 perché inapplicabile alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e 103 del 1996 e comunque del tutto irrilevante quanto alla questione in esame.

Con il secondo motivo, si denuncia, quanto ad aspetti di rito, la violazione dei principi del giusto processo e degli artt. 111, comma 6, Cost. 132 comma 2 n. 4), nullità della sentenza, motivazione inesistente, apparente, perplessa ed oggettivamente incomprensibile, tutto sempre avuto riguardo ai contenuti sopra riferiti che, partendo da una inesatta interpretazione della tesi difensiva sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] appellante, non avevano confutato i motivi d'appello limitandosi a mere affermazioni di condivisione delle argomentazioni del primo giudice.

Il secondo motivo che, se fondato, comporterebbe la nullità della sentenza e per questo assume carattere preliminare, è infondato.

Questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentatívo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia n.r. g. 28837/2015 impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 14786/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nn. 15187/2018, 14401/2018, 13594/2018, 8684/2018, 8012/2018).

Infatti, il giudice di appello, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass. n. 15884/2017 e Cass. n. 5209/2018); nel caso di specie, la Corte territoriale ha ripercorso seppure in modo sintetico le ragioni dell'accoglimento della domanda adottate dal primo giudice ed ha, evidentemente con proprie considerazioni interpretative, pure indicato nelle linee essenziali la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] appellante ( così a pag. 4 della sentenza), per cui è certamente integrato il minimo costituzionale che impedisce la configurabilità della nullità della sentenza.

Il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, rispetto ai singoli ordinamenti pensionistici che entrano in gioco allorché la prestazione pensionistica venga liquidata in regime di totalizzazione, le anzianità contributive maturate presso ciascuna forma di previdenza sono da considerare in misura pari alla somma di tutti i contributi totalizzati, di talché l'accesso alla pensione di anzianità va considerato, anche con riferimento alla quota di pensione a carico della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i Geometri liberi professionisti, come se fosse derivante, per effetto della totalizzazione, dalla sussistenza di quaranta anni di contribuzione (Cass. n. 15892 del 2018; n. 12027/2019).

In ragione deiranzidetto principio, è stato coerentemente negato che la pensione conseguita in regime di totalizzazione sia assoggettabile ad altro requisito di accesso che non sia quello di cui all'art. 11, lett. a)„ del n.r. g. 28837/2015 Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur facendo letteralmente riferimento alla maturazione di quarant'anni di contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA], deve, in presenza di totalizzazione, estensivamente interpretarsi come inerente alla contribuzione complessiva, atteso che l'effetto della totalizzazione è quello di far sì che, rispetto all'accesso a pensione, siano efficaci, per i singoli ordinamenti, i contributi maturati anche presso altre gestioni (così ancora Cass. n. 15892 del 2018, cit.).

Si è pure ( Cass. 12027 del 2019), confutata la critica mossa a Cass. n. 15892 del 2018, cit., nel senso che la stessa cadrebbe in contraddizione laddove riconosce alla [OSCURATO:PERSONA] la potestà di liquidazione dei trattamenti pensionistici in modo da preservare l'equilibrio finanziario salvo poi escludere l'operatività della clausola di salvaguardia in fattispecie di totalizzazione; si è detto che la censura non coglie nel segno, atteso che - come sottolineato nella motivazione di Cass. n. 15892 del 2018, più volte cit. - «se la totalizzazione impone di considerare, per l'accesso alla pensione di anzianità, l'anzianità contributiva quale deriva dall'insieme dei periodi che la legge consente di cumulare e se lo scopo del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente quello di disincentivare l'accesso a pensione di anzianità per chi abbia meno di quarant'anni di contributi, è palese che le concomitanti esigenze convergono in un sistema unitario allorquando, per effetto del cumulo, l'anzianità da considerare sia appunto quella, complessiva e maggiore, derivante dalla totalizzazione».

Il ricorso, pertanto, va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5250,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. n.r. g. 28837/2015 Ca.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribut

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso 28837-2015 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] Italiana di Previdenza ed Assistenza dei [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 173, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], 2021 che la rappresenta e difende; 1756 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 595/2015 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 01/10/2015 R.G.N. 2496/2012; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/05/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] visto l'art. 23, comma 8 bis del D.L. 28 ottobre 2020 n. 137, convertito con modificazioni nella legge 18 dicembre 2020 n. 176, ha depositato conclusioni scritte. nt. g. 28837/2015 [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza n. 595 del 2015, la Corte d'appello di Milano ha rigettato l'impugnazione proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] Italiana di Previdenza ed assistenza dei [OSCURATO:PERSONA] (d'ora in avanti [OSCURATO:PERSONA]) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza del Tribunale di Monza che aveva accolto la domanda proposta dallo stesso Lonati al fine di ottenere la ricostituzione del trattamento pensionistico senza l'abbattimento del 14% e con calcolo del trattamento sulla base del requisito di anzianità contributiva pari a 40 anni, con decorrenza 1.3.2008 oltre accessori. Ad avviso della Corte d'appello, considerato il disposto dell'art.4, comma 5, D.lgs. n. 42 del 2006, non poteva accogliersi la tesi sostenuta dall'appellante secondo la quale, ai fini del calcolo del trattamento richiesto, rileva l'anzianità contributiva maturata nella pertinente gestione pensionistica, in relazione alla quale si applica il sistema di calcolo previsto dal relativo ordinamento e senza che la complessiva anzianità risultante dalla totalizzazione rilevi nello specifico ambito; dunque, la porzione della complessiva pensione di anzianità a carico della [OSCURATO:PERSONA] geometri avrebbe dovuto essere calcolata ai sensi dell'art. 3 del Regolamento con la conseguente applicazione del coefficiente di riduzione previsto per l'accesso al trattamento. La Corte ha quindi condiviso le motivazioni del primo giudice secondo il quale dall'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2006 si evince che, ove il requisito contributivo maturato presso la [OSCURATO:PERSONA] sia uguale o superiore a quello minimo necessario per accedere a pensione di vecchiaia, allora il calcolo deve essere effettuato integralmente secondo le regole della [OSCURATO:PERSONA] che deve considerare anche i periodi contributivi maturati presso altre gestioni. In tal senso depone anche il contenuto dell'art. 1, comma 2, I. n. 247 del 2007. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione la [OSCURATO:PERSONA] con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli arti. 1,3 e 4 d.lgs. n.42/2006; 1, comma 6 lett. a) I. n. 243 n.r. g. 28837/2015 del 2004 ( come modificato dall'art. 1, comma 2, I. n. 247 del 2007 ) e dell'art. 3 del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] per l'attuazione delle attività di previdenza ed assistenza, per avere la Corte di merito ritenuto che la liquidazione della quota di pensione a carico della [OSCURATO:PERSONA], in quanto effettuata in regime di totalizzazione, dovesse andare esente dall'applicazione dei coefficienti di riduzione previsti dall'art. 3 del proprio Regolamento, nonostante l'odierno controricorrente potesse vantare una anzianità di iscrizione presso la [OSCURATO:PERSONA] di trentasette anni e due mesi, come tale insuscettibile di garantirgli l'accesso alle prestazioni di anzianità. Del tutto inappropriato, inoltre era il richiamo all'art. 1, comma 6 lett. a) I. n. 243/2004 perché inapplicabile alle forme pensionistiche gestite dagli enti di diritto privato di cui al d.lgs. n. 509 del 1994 e 103 del 1996 e comunque del tutto irrilevante quanto alla questione in esame. Con il secondo motivo, si denuncia, quanto ad aspetti di rito, la violazione dei principi del giusto processo e degli artt. 111, comma 6, Cost. 132 comma 2 n. 4), nullità della sentenza, motivazione inesistente, apparente, perplessa ed oggettivamente incomprensibile, tutto sempre avuto riguardo ai contenuti sopra riferiti che, partendo da una inesatta interpretazione della tesi difensiva sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] appellante, non avevano confutato i motivi d'appello limitandosi a mere affermazioni di condivisione delle argomentazioni del primo giudice. Il secondo motivo che, se fondato, comporterebbe la nullità della sentenza e per questo assume carattere preliminare, è infondato. Questa Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che la sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d'appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentatívo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia n.r. g. 28837/2015 impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l'esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 14786/2016 e negli stessi termini, fra le tante, Cass. nn. 15187/2018, 14401/2018, 13594/2018, 8684/2018, 8012/2018). Infatti, il giudice di appello, al quale non è imposta l'originalità nè dei contenuti nè delle modalità espositive, ben può aderire alla motivazione della statuizione impugnata ove la condivida, senza necessità di ripeterne tutti gli argomenti o di rinvenirne altri, ma a condizione che la condivisione della motivazione sia stata raggiunta attraverso una autonoma valutazione critica, che deve emergere, sia pure in modo sintetico, dal testo della decisione (Cass. n. 15884/2017 e Cass. n. 5209/2018); nel caso di specie, la Corte territoriale ha ripercorso seppure in modo sintetico le ragioni dell'accoglimento della domanda adottate dal primo giudice ed ha, evidentemente con proprie considerazioni interpretative, pure indicato nelle linee essenziali la tesi sostenuta dalla [OSCURATO:PERSONA] appellante ( così a pag. 4 della sentenza), per cui è certamente integrato il minimo costituzionale che impedisce la configurabilità della nullità della sentenza. Il primo motivo è infondato, essendosi chiarito che, rispetto ai singoli ordinamenti pensionistici che entrano in gioco allorché la prestazione pensionistica venga liquidata in regime di totalizzazione, le anzianità contributive maturate presso ciascuna forma di previdenza sono da considerare in misura pari alla somma di tutti i contributi totalizzati, di talché l'accesso alla pensione di anzianità va considerato, anche con riferimento alla quota di pensione a carico della [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza e Assistenza per i Geometri liberi professionisti, come se fosse derivante, per effetto della totalizzazione, dalla sussistenza di quaranta anni di contribuzione (Cass. n. 15892 del 2018; n. 12027/2019). In ragione deiranzidetto principio, è stato coerentemente negato che la pensione conseguita in regime di totalizzazione sia assoggettabile ad altro requisito di accesso che non sia quello di cui all'art. 11, lett. a)„ del n.r. g. 28837/2015 Regolamento della [OSCURATO:PERSONA], il quale, pur facendo letteralmente riferimento alla maturazione di quarant'anni di contribuzione alla [OSCURATO:PERSONA], deve, in presenza di totalizzazione, estensivamente interpretarsi come inerente alla contribuzione complessiva, atteso che l'effetto della totalizzazione è quello di far sì che, rispetto all'accesso a pensione, siano efficaci, per i singoli ordinamenti, i contributi maturati anche presso altre gestioni (così ancora Cass. n. 15892 del 2018, cit.). Si è pure ( Cass. 12027 del 2019), confutata la critica mossa a Cass. n. 15892 del 2018, cit., nel senso che la stessa cadrebbe in contraddizione laddove riconosce alla [OSCURATO:PERSONA] la potestà di liquidazione dei trattamenti pensionistici in modo da preservare l'equilibrio finanziario salvo poi escludere l'operatività della clausola di salvaguardia in fattispecie di totalizzazione; si è detto che la censura non coglie nel segno, atteso che - come sottolineato nella motivazione di Cass. n. 15892 del 2018, più volte cit. - «se la totalizzazione impone di considerare, per l'accesso alla pensione di anzianità, l'anzianità contributiva quale deriva dall'insieme dei periodi che la legge consente di cumulare e se lo scopo del Regolamento della [OSCURATO:PERSONA] è evidentemente quello di disincentivare l'accesso a pensione di anzianità per chi abbia meno di quarant'anni di contributi, è palese che le concomitanti esigenze convergono in un sistema unitario allorquando, per effetto del cumulo, l'anzianità da considerare sia appunto quella, complessiva e maggiore, derivante dalla totalizzazione». Il ricorso, pertanto, va rigettato; le spese seguono la soccombenza e vanno poste a carico della [OSCURATO:PERSONA] ricorrente nella misura liquidata in dispositivo e con distrazione in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha reso la prescritta dichiarazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 5250,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% e spese accessorie di legge da distrarsi in favore dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA]. n.r. g. 28837/2015 Ca.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contribut
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