Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45903/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3130/2015 del 20/02/2018 della Corte di appello di Firenze, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137/2020 convertito in L n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale, Domenico A.R.

Seccia, ha chiesto: -l'accoglimento del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'ultimo motivo di gravame, con rinvio a diverso giudice per una diversa quantificazione della pena; -l'annullamento con rinvio per il motivo riportato per [OSCURATO:PERSONA]; -l'inammissibilità con ogni conseguenza per gli altri ricorsi; preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale nè hanno presentato memorie; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto di dichiarare inammissibile o respingere i ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, che si quantificano in complessivi euro 5.760,00, oltre accessori di legge; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC, avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto di dichiarare inammissibile o respingere i ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, che si quantificano in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca all'esito di giudizio abbreviato in data 02/12/2014: -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 35 e 43 perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per gli altri reati (già assolto in primo grado per il capo 46); -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 35 perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per gli altri reati (già assolto in primo grado per il capo 73): dispositivo successivamente corretto dalla Corte di appello con ordinanza in data 29/06/2018, nei seguenti termini "assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 35, perché il fatto non sussiste"; -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 35, 43 e 49 perché il fatto non sussiste (già assolto in primo grado per il capo 52), con conferma nel resto della sentenza impugnata; -confermava nel resto le condanne di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue.

3. Ricorso nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA].

À 2 Lo stesso è stato condannato in appello alla pena di anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa per i capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 68, 70 e

73. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: mancanza di motivazione per tutti i capi di sentenza che confermano la sussistenza del delitto di riciclaggio.

Se la condotta dei partecipi fosse quella descritta dal primo giudice, non si sarebbe potuto parlare di riciclaggio, ma, semmai, di concorso nella truffa; in ogni caso, per aversi riciclaggio occorre che la denuncia di furto sia anteriore alla falsificazione. -Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen.

In una situazione in cui l'associazione ricercava persone che cedessero la loro autovettura denunciandone falsamente il furto, garantendo che la truffa non poteva essere scoperta perché le auto sarebbero state trasferite all'estero, reinnmatricolate con targhe false e falsi documenti e all'estero vendute, non si potrebbe comunque parlare di riciclaggio ma sempre e comunque di concorso nelle truffe. -Terzo motivo: mancanza o comunque contraddittorietà della motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Si negano le attenuanti generiche per l'apporto causalmente rilevante offerto per la realizzazione dei delitti finalizzato a perseguire gli interessi del gruppo: in realtà, detto contributo è già stato valutato per la configurabilità del reato associativo e si omesso di considerare che l'imputato non aveva potuto fruire degli arresti domiciliari perché sfrattato per morosità.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 1.600 di multa, pena confermata in appello per i capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 50, 70 e

73. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: mancanza di motivazione per tutti i capi di sentenza che confermano la sussistenza del delitto di riciclaggio.

Se la condotta dei partecipi fosse quella descritta dal primo giudice, non si sarebbe potuto parlare di riciclaggio, ma, semmai, di concorso nella truffa; in ogni caso, per aversi riciclaggio occorre che la denuncia di furto sia anteriore alla falsificazione. -Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen. 4P 3 In una situazione in cui l'associazione ricercava persone che cedessero la loro autovettura denunciandone falsamente il furto, garantendo che la truffa non poteva essere scoperta perché le auto sarebbero state trasferite all'estero, reinnmatricolate con targhe false e falsi documenti e all'estero vendute, non si potrebbe comunque parlare di riciclaggio ma sempre e comunque di concorso nelle truffe. -Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale, nella specie dell'art. 597, comma 4 cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione della pena.

La Corte territoriale ha riformato la sentenza di prime cure assolvendo il ricorrente dai reati di cui ai capi 35, 43 e 49, senza ridurre la pena inflitta in primo grado.

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso è stato condannato in primo grado (confermato in appello) alla pena di anni uno di reclusione per il capo

1. Lamenta il ricorrente: -Unico motivo: mancanza o comunque contraddittorietà della motivazione.

Si censura la sentenza impugnata che ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena a ragione del suo inserimento in un contesto familiare criminale che osterebbe ad una prognosi favorevole in ordine alla commissione di nuovi reati.

In realtà, dai fatti sono trascorsi ben sette anni e la stessa non risulta aver riportato né condanne né denunce.

6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso è stato condannato in primo grado (con giudizio confermato in appello) alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa per i capi 1, 3, 9, 12, 32, 46 e

68. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: mancanza di motivazione per tutti i capi di sentenza che confermano la sussistenza del delitto di riciclaggio.

Se la condotta dei partecipi fosse quella descritta dal primo giudice, non si sarebbe potuto parlare di riciclaggio, ma, semmai, di concorso nella truffa; in ogni caso, per aversi riciclaggio occorre che la denuncia di furto sia anteriore alla falsificazione. -Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen.

In una situazione in cui l'associazione ricercava persone che cedessero la loro autovettura denunciandone falsamente il furto, garantendo che la truffa non poteva essere scoperta perché le auto sarebbero state trasferite all'estero, reimmatricolate con targhe false e falsi documenti e all'estero vendute, non si potrebbe comunque parlare di riciclaggio ma sempre e comunque di concorso nelle truffe.

7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Lo stesso è stato assolto in appello in relazione all'unico (ritenuto) capo d'imputazione (capo 35) perché il fatto non sussiste (vedi ordinanza di correzione del 29/06/2018): in realtà in primo grado l'imputato era stato condannato anche per il capo 1, ma nulla si dice in appello, né vi è gravame da parte della pubblica accusa.

Lamenta il ricorrente: -Unico motivo: contraddittorietà della motivazione sul punto della responsabilità dell'imputato.

La sentenza di appello assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 35 (precisando a pag. 9, che si tratta dell'unico reato addebitatogli) ma poi ridetermina la pena nella misura di anni due, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 966 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado e rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena in considerazione del suo ammontare.

In primo grado l'imputato era stato condannato a pena inferiore, e precisamente ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa.

Con successiva ordinanza in data 29/06/2018, la Corte di appello ha corretto il dispositivo nei seguenti termini "assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 35 perché il fatto non sussiste".

Essendovi contraddizione tra parte motiva e dispositivo e la correzione del dispositivo comporterebbe la modificazione essenziale dell'atto, il Petrovici si trova costretto a presentare ricorso non potendosi avvalere della procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio che andrà rideterminato in sede di giudizio di rinvio, essendo inammissibile nel resto.

Di contro, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono integralmente inammissibili.

2. La perfetta identità dei primi due motivi di doglianza, comuni ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impone una considerazione di carattere preliminare.Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione adeguata in relazione all'accusa di responsabilità degli imputati per le ipotesi di riciclaggio in contestazione.

In primo luogo, si ritiene che il fatto che il giudice di seconde cure abbia riformato la valutazione del Tribunale in ordine a specifici capi d'imputazione, seppur pochi, sia indice della circostanza che il Collegio ha, invero, analizzato le diverse ipotesi di reato al fine di verificare quali, una volta corretta l'impostazione del primo giudice, dovessero comunque essere confermate.

L'analisi da parte del giudice di tutte le fattispecie di reato in contestazione non deve, dunque, reputarsi correttamente effettuata solo qualora la stessa si riferisca esplicitamente e tutte le ipotesi delittuose, potendo la Corte legittimamente limitarsi ad escludere quelle non più rispondenti alla fattispecie penale contestata, confermando per le restanti le conclusioni a cui era pervenuto il primo giudice.

La motivazione del giudice di secondo grado appare, pertanto, legittima, desumendosi implicitamente dall'esclusione di determinate ipotesi di reato il convincimento dello stesso circa la correttezza della qualificazione giuridica attribuita alle restanti.

Si consideri inoltre che il secondo giudice, in riferimento alle ipotesi delittuose specificamente prese in considerazione, esclude la provenienza illecita delle autovetture oggetto dell'attività di riciclaggio in quanto il reato presupposto era stato identificato dal Tribunale nella denuncia di furto, la quale, essendo avvenuta in seguito alla reimmatricolazione dei mezzi (l'attività che integra il delitto di riciclaggio), non poteva logicamente configurare l'illecito presupposto alla fattispecie di riciclaggio.

Diversamente, con riferimento agli altri capi d'imputazione, il reato presupposto non è sempre coincidente con quello di cui all'art. 367 cod. pen.

Pertanto, la sola constatazione espressa dalle difese a sostegno delle proprie comuni censure, ovvero che il giudice di primo grado aveva fatto riferimento allo schema per cui le autovetture venivano prima reimmatricolate e solo poi ne veniva denunciato il furto, non è sufficiente a palesare l'irragionevolezza della motivazione della Corte territoriale, potendo l'illecita provenienza dei mezzi derivare anche da un'altra fattispecie di reato antecedente alla reimmatricolazione degli stessi.

Al fine di palesare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire elementi concreti atti a dimostrare non solo l'erronea ricostruzione dei fatti operata del Tribunale, ma anche il fatto che quest'ultimo avesse sempre riconnesso l'illecita provenienza delle autovetture alla denuncia di furto: circostanza che non pare emergere dalla sentenza impugnata.

Tali censure non possono, dunque, trovare accoglimento in questa sede.3.

Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

3.1. Manifestamente infondati per genericità sono sia il primo che il secondo motivo, tra loro connessi.

Sui reati di cui ai capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 50, 70 e 73 v'è doppia conforme.

La circostanza consente la lettura congiunta delle due sentenze di merito che costituiscono un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le pronunce - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218).

Nella fattispecie, ferme le considerazioni di carattere generale espresse nel precedente paragrafo 2., a fronte di un motivo di appello che si era limitato a sostenere in termini generali la ricorrenza in capo agli associati di un'ipotesi concorso nel reato di truffa o di appropriazione indebita e non di riciclaggio, omettendo di procedere ad un'analitica contestazione per ogni singolo episodio, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta riconoscendo come le condotte di riciclaggio contestate (che ha escluso, rispetto al primo grado, solo per i capi 35, 43 e 49, motivandone congruamente le ragioni) fossero sicuramente ricorrenti, come risultava dalla richiamata analitica motivazione del primo giudice.

Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado reiterando sostanzialmente il motivo di appello.

La ricostruzione dei fatti operata dal secondo giudice risponde correttamente alla qualificazione giuridica attribuita agli stessi da entrambi i giudici del merito.

Di contro, il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a palesare l'erroneità di tale qualificazione, non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto a quelli presi in considerazione dal giudice, né spiega il motivo per il quale la qualificazione di riciclaggio doveva considerarsi errata.

Invero, la difesa si limita, con una motivazione estremamente succinta, ad interpretare i fatti processuali e collocarli, nella sua prospettiva, all'interno della fattispecie di truffa.

Come è noto, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare analiticamente, per ogni singola eventuale vicenda, gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, i due collegati motivi sono manifestamente infondati perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione, ancorchè per relationem, della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato su ogni contestazione singolarmente considerata.

3.2. Fondato è il terzo motivo.

La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo [OSCURATO:PERSONA] da tre imputazioni per le quali aveva riportato condanna; tuttavia, la stessa Corte ha ritenuto di non dover ridurre in alcun modo la pena inflitta, finendo così con il violare il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. che impone, ove sia accolto l'appello dell'imputato relativo a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, che la pena complessiva irrogata sia corrispondentemente diminuita.

L'accoglimento del motivo impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio: compito che questa Suprema Corte non può assolvere tenuto conto delle modalità di calcolo della pena quale determinata dal primo giudice che, dopo l'individuazione del reato più grave e la fissazione della pena base, ha aumentato la pena ex art. 4

I. n. 146/2006, effettuato un secondo cumulativo aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per tutte le altre imputazioni ed infine operato la riduzione di un terzo per il rito.

4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

4.1. Manifestamente infondati per genericità sono sia il primo che il secondo motivo, tra loro connessi.

Sui reati di cui ai capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 68, 70 e 73 v'è doppia conforme.

La circostanza, come detto, consente la lettura congiunta delle due sentenze di merito che costituiscono un unico corpo decisionale.

Nella fattispecie, ferme le considerazioni di carattere generale espresse nel precedente paragrafo 2., a fronte di un motivo di appello che - anche qui - si era limitato a sostenere in termini generali la ricorrenza in capo agli associati di un'ipotesi concorso nel reato di truffa o di appropriazione indebita e non di riciclaggio, omettendo di procedere ad un'analitica contestazione per ogni singolo episodio, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta riconoscendo come le condotte di riciclaggio contestate (che ha escluso, rispetto al primo grado, solo per i capi 35 e 43, motivandone congruamente le ragioni) fossero sicuramente ricorrenti, come risultava dalla richiamata analitica motivazione del primo giudice.

Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado reiterando sostanzialmente il motivo di appello, evocando peraltro l'avvenuta esclusione di un reato (capo 49), mai contestato al Guresu (errore del difensore, frutto della cumulazione di più If 8 ricorsi formalmente speculari e della sovrapposizione delle diverse imputazioni a carico dei propri assistiti).

La ricostruzione dei fatti operata dal secondo giudice risponde correttamente alla qualificazione giuridica attribuita agli stessi da entrambi i giudici del merito.

Di contro, il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a palesare l'erroneità di tale qualificazione, non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto a quelli presi in considerazione dal giudice, né spiega il motivo per il quale la qualificazione di riciclaggio doveva considerarsi errata.

Invero, la difesa si limita, con una motivazione estremamente succinta, ad interpretare i fatti processuali e collocarli, nella sua prospettiva, all'interno della fattispecie di truffa.

Si è già ricordato come, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare analiticamente, per ogni singola eventuale vicenda, gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, i due collegati motivi sono manifestamente infondati perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione, ancorchè per relationem, della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato su ogni contestazione singolarmente considerata.

4.2. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il terzo motivo.

Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla mancanza di elementi di segno positivo, in presenza di fatti gravi e numerosi, espressivi di una significativa intensità del dolo ed apparendo del tutto recessiva la condizione di indigenza economica.

In tal modo il giudice di merito si è correttamente adeguato al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163).

Va ricordato, inoltre, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche "non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse" (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590).

5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

5.1. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è l'unico motivo proposto.

La Corte territoriale giustifica il diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua astensione futura dalla commissione di ulteriori reati.

Detta conclusione si fonda sull'analisi della condotta, rivelatrice di una particolare pericolosità, non avendo l'imputata "... esitato ad inserirsi nell'illecito traffico posto in essere dal marito (ndr., [OSCURATO:PERSONA]), rivelando una conoscenza del tipo di attività che dimostra una capacità a delinquere non trascurabile (si pensi alla conoscenza dei sistemi di rilevamento satellitare utilizzati dalla polizia, all'attenzione nell'uso del linguaggio nelle conversazioni telefoniche".

Con questa congrua e non illogica motivazione, la ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la strada, conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello.

6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Sui reati di cui ai capi 1, 3, 9, 12, 32, 46 e 68 v'è doppia conforme.

La circostanza, come detto, consente la lettura congiunta delle due sentenze di merito che costituiscono un unico corpo decisionale.

Nella fattispecie, ferme le considerazioni di carattere generale espresse nel precedente paragrafo 2., a fronte di un motivo di appello che si era limitato a sostenere in termini generali la ricorrenza in capo agli associati di un'ipotesi concorso nel reato di truffa o di appropriazione indebita e non di riciclaggio, omettendo di procedere ad un'analitica contestazione per ogni singolo episodio, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta riconoscendo come le condotte di riciclaggio contestate (che ha escluso, rispetto al primo grado, solo per i capi 35, 43 e 49, motivandone congruamente le ragioni) fossero sicuramente ricorrenti, come risultava dalla richiamata analitica motivazione del primo giudice.

Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado reiterando sostanzialmente il motivo di appello, evocando peraltro l'avvenuta esclusione di ben tre reati (i sunnominati capi 35, 43 e 49), nessuno dei quali mai contestato a [OSCURATO:PERSONA] (errore del difensore - si ribadisce - frutto della cumulazione di più ricorsi formalmente speculari e della sovrapposizione delle diverse imputazioni a carico dei propri assistiti).La ricostruzione dei fatti operata dal secondo giudice risponde correttamente alla qualificazione giuridica attribuita agli stessi da entrambi i giudici del merito.

Di contro, il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a palesare l'erroneità di tale qualificazione, non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto a quelli presi in considerazione dal giudice, né spiega il motivo per il quale la qualificazione di riciclaggio doveva considerarsi errata.

Invero, la difesa si limita, con una motivazione estremamente succinta, ad interpretare i fatti processuali e collocarli, nella sua prospettiva, all'interno della fattispecie di truffa.

Si è già ricordato come, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare analiticamente, per ogni singola eventuale vicenda, gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze.

Nel caso di specie, i due collegati motivi sono manifestamente infondati perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione, ancorchè per relationem, della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato su ogni contestazione singolarmente considerata.

7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA].

Pur se il ricorso risulta essere stato proposto in data antecedente rispetto a quella del provvedimento di correzione indicato in premessa e per cui è stato proposto gravame, lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.

Del tutto legittimo, infatti, deve ritenersi il sopravvenuto intervento correttivo di errori materiali da parte del giudice che ha deliberato il provvedimento, non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche fino a quando gli atti - come avvenuto nella fattispecie - non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice "ad quem" (cfr., Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259933; Sez. 4, n. 29807 del 21/05/2015, Mosconi, Rv. 264111; Sez. 2, n. 46676 del 20/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.).

Come detto in parte espositiva, [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, risulta essere stato condannato anche per il capo 1).

La sentenza di appello dà erroneamente atto che il ricorrente risponde solo del capo 35) ed omette ogni pronuncia sul capo 1).

Non potendosi ritenere che detta omissione configuri un semplice errore materiale, la mancanza di gravame da parte della pubblica accusa non consente di pronunciare anche sul reato di cui al capo 1), in considerazione del divieto di reformatio in peius.

Ricorrono giustificati motivi per esonerare il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende; non vi sono, invece, i presupposti per concedere allo stesso ulteriore esonero dalla condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili.

8. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per il giudizio; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed irrevocabile la responsabilità relativamente ai reati di cui ai capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 50, 70, 73; -la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; -la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in euro 4.563,00 oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC che si liquidano in euro 2.280,00 oltre accessori di legge P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per il giudizio; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile la responsabilità relativamente ai reati di cui ai capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 50, 70, 73; dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], tutti rappresentati ed assistiti dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 3130/2015 del 20/02/2018 della Corte di appello di Firenze, seconda sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta ex art. 23 dl. n. 137/2020 convertito in L n. 176/2020 con la quale il Sostituto procuratore generale, Domenico A.R. Seccia, ha chiesto: -l'accoglimento del ricorso per [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all'ultimo motivo di gravame, con rinvio a diverso giudice per una diversa quantificazione della pena; -l'annullamento con rinvio per il motivo riportato per [OSCURATO:PERSONA]; -l'inammissibilità con ogni conseguenza per gli altri ricorsi; preso atto che le difese non hanno chiesto la discussione orale nè hanno presentato memorie; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., già [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto di dichiarare inammissibile o respingere i ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, che si quantificano in complessivi euro 5.760,00, oltre accessori di legge; lette le conclusioni della parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC, avv. [OSCURATO:PERSONA], con le quali si è chiesto di dichiarare inammissibile o respingere i ricorsi, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile nel grado, che si quantificano in complessivi euro 3.015,00, oltre accessori di legge [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della pronuncia resa in primo grado dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Lucca all'esito di giudizio abbreviato in data 02/12/2014: -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 35 e 43 perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per gli altri reati (già assolto in primo grado per il capo 46); -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 35 perché il fatto non sussiste, rideterminando la pena per gli altri reati (già assolto in primo grado per il capo 73): dispositivo successivamente corretto dalla Corte di appello con ordinanza in data 29/06/2018, nei seguenti termini "assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 35, perché il fatto non sussiste"; -assolveva [OSCURATO:PERSONA] dai reati di cui ai capi 35, 43 e 49 perché il fatto non sussiste (già assolto in primo grado per il capo 52), con conferma nel resto della sentenza impugnata; -confermava nel resto le condanne di primo grado nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso tale sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sono stati proposti ricorsi per cassazione, per lamentare quanto segue. 3. Ricorso nell'interesse dì [OSCURATO:PERSONA]. À 2 Lo stesso è stato condannato in appello alla pena di anni quattro, mesi tre, giorni dieci di reclusione ed euro 1.333 di multa per i capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 68, 70 e 73. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: mancanza di motivazione per tutti i capi di sentenza che confermano la sussistenza del delitto di riciclaggio. Se la condotta dei partecipi fosse quella descritta dal primo giudice, non si sarebbe potuto parlare di riciclaggio, ma, semmai, di concorso nella truffa; in ogni caso, per aversi riciclaggio occorre che la denuncia di furto sia anteriore alla falsificazione. -Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen. In una situazione in cui l'associazione ricercava persone che cedessero la loro autovettura denunciandone falsamente il furto, garantendo che la truffa non poteva essere scoperta perché le auto sarebbero state trasferite all'estero, reinnmatricolate con targhe false e falsi documenti e all'estero vendute, non si potrebbe comunque parlare di riciclaggio ma sempre e comunque di concorso nelle truffe. -Terzo motivo: mancanza o comunque contraddittorietà della motivazione in merito al diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Si negano le attenuanti generiche per l'apporto causalmente rilevante offerto per la realizzazione dei delitti finalizzato a perseguire gli interessi del gruppo: in realtà, detto contributo è già stato valutato per la configurabilità del reato associativo e si omesso di considerare che l'imputato non aveva potuto fruire degli arresti domiciliari perché sfrattato per morosità. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso è stato condannato in primo grado alla pena di anni quattro, mesi dieci di reclusione ed euro 1.600 di multa, pena confermata in appello per i capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 50, 70 e 73. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: mancanza di motivazione per tutti i capi di sentenza che confermano la sussistenza del delitto di riciclaggio. Se la condotta dei partecipi fosse quella descritta dal primo giudice, non si sarebbe potuto parlare di riciclaggio, ma, semmai, di concorso nella truffa; in ogni caso, per aversi riciclaggio occorre che la denuncia di furto sia anteriore alla falsificazione. -Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen. 4P 3 In una situazione in cui l'associazione ricercava persone che cedessero la loro autovettura denunciandone falsamente il furto, garantendo che la truffa non poteva essere scoperta perché le auto sarebbero state trasferite all'estero, reinnmatricolate con targhe false e falsi documenti e all'estero vendute, non si potrebbe comunque parlare di riciclaggio ma sempre e comunque di concorso nelle truffe. -Terzo motivo: erronea applicazione della legge penale, nella specie dell'art. 597, comma 4 cod. proc. pen. con riferimento alla determinazione della pena. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di prime cure assolvendo il ricorrente dai reati di cui ai capi 35, 43 e 49, senza ridurre la pena inflitta in primo grado. 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso è stato condannato in primo grado (confermato in appello) alla pena di anni uno di reclusione per il capo 1. Lamenta il ricorrente: -Unico motivo: mancanza o comunque contraddittorietà della motivazione. Si censura la sentenza impugnata che ha negato il beneficio della sospensione condizionale della pena a ragione del suo inserimento in un contesto familiare criminale che osterebbe ad una prognosi favorevole in ordine alla commissione di nuovi reati. In realtà, dai fatti sono trascorsi ben sette anni e la stessa non risulta aver riportato né condanne né denunce. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso è stato condannato in primo grado (con giudizio confermato in appello) alla pena di anni tre di reclusione ed euro 1.000 di multa per i capi 1, 3, 9, 12, 32, 46 e 68. Lamenta il ricorrente: -Primo motivo: mancanza di motivazione per tutti i capi di sentenza che confermano la sussistenza del delitto di riciclaggio. Se la condotta dei partecipi fosse quella descritta dal primo giudice, non si sarebbe potuto parlare di riciclaggio, ma, semmai, di concorso nella truffa; in ogni caso, per aversi riciclaggio occorre che la denuncia di furto sia anteriore alla falsificazione. -Secondo motivo: erronea applicazione della legge penale in relazione all'art. 648 bis cod. pen. In una situazione in cui l'associazione ricercava persone che cedessero la loro autovettura denunciandone falsamente il furto, garantendo che la truffa non poteva essere scoperta perché le auto sarebbero state trasferite all'estero, reimmatricolate con targhe false e falsi documenti e all'estero vendute, non si potrebbe comunque parlare di riciclaggio ma sempre e comunque di concorso nelle truffe. 7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Lo stesso è stato assolto in appello in relazione all'unico (ritenuto) capo d'imputazione (capo 35) perché il fatto non sussiste (vedi ordinanza di correzione del 29/06/2018): in realtà in primo grado l'imputato era stato condannato anche per il capo 1, ma nulla si dice in appello, né vi è gravame da parte della pubblica accusa. Lamenta il ricorrente: -Unico motivo: contraddittorietà della motivazione sul punto della responsabilità dell'imputato. La sentenza di appello assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 35 (precisando a pag. 9, che si tratta dell'unico reato addebitatogli) ma poi ridetermina la pena nella misura di anni due, mesi undici, giorni dieci di reclusione ed euro 966 di multa, con conferma nel resto della pronuncia di primo grado e rigetto della richiesta di sospensione condizionale della pena in considerazione del suo ammontare. In primo grado l'imputato era stato condannato a pena inferiore, e precisamente ad anni due, mesi quattro di reclusione ed euro 800 di multa. Con successiva ordinanza in data 29/06/2018, la Corte di appello ha corretto il dispositivo nei seguenti termini "assolve [OSCURATO:PERSONA] dal reato di cui al capo 35 perché il fatto non sussiste". Essendovi contraddizione tra parte motiva e dispositivo e la correzione del dispositivo comporterebbe la modificazione essenziale dell'atto, il Petrovici si trova costretto a presentare ricorso non potendosi avvalere della procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il solo ricorso di [OSCURATO:PERSONA] risulta fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio che andrà rideterminato in sede di giudizio di rinvio, essendo inammissibile nel resto. Di contro, i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sono integralmente inammissibili. 2. La perfetta identità dei primi due motivi di doglianza, comuni ai ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], impone una considerazione di carattere preliminare.Ritiene il Collegio che la Corte territoriale abbia fornito una motivazione adeguata in relazione all'accusa di responsabilità degli imputati per le ipotesi di riciclaggio in contestazione. In primo luogo, si ritiene che il fatto che il giudice di seconde cure abbia riformato la valutazione del Tribunale in ordine a specifici capi d'imputazione, seppur pochi, sia indice della circostanza che il Collegio ha, invero, analizzato le diverse ipotesi di reato al fine di verificare quali, una volta corretta l'impostazione del primo giudice, dovessero comunque essere confermate. L'analisi da parte del giudice di tutte le fattispecie di reato in contestazione non deve, dunque, reputarsi correttamente effettuata solo qualora la stessa si riferisca esplicitamente e tutte le ipotesi delittuose, potendo la Corte legittimamente limitarsi ad escludere quelle non più rispondenti alla fattispecie penale contestata, confermando per le restanti le conclusioni a cui era pervenuto il primo giudice. La motivazione del giudice di secondo grado appare, pertanto, legittima, desumendosi implicitamente dall'esclusione di determinate ipotesi di reato il convincimento dello stesso circa la correttezza della qualificazione giuridica attribuita alle restanti. Si consideri inoltre che il secondo giudice, in riferimento alle ipotesi delittuose specificamente prese in considerazione, esclude la provenienza illecita delle autovetture oggetto dell'attività di riciclaggio in quanto il reato presupposto era stato identificato dal Tribunale nella denuncia di furto, la quale, essendo avvenuta in seguito alla reimmatricolazione dei mezzi (l'attività che integra il delitto di riciclaggio), non poteva logicamente configurare l'illecito presupposto alla fattispecie di riciclaggio. Diversamente, con riferimento agli altri capi d'imputazione, il reato presupposto non è sempre coincidente con quello di cui all'art. 367 cod. pen. Pertanto, la sola constatazione espressa dalle difese a sostegno delle proprie comuni censure, ovvero che il giudice di primo grado aveva fatto riferimento allo schema per cui le autovetture venivano prima reimmatricolate e solo poi ne veniva denunciato il furto, non è sufficiente a palesare l'irragionevolezza della motivazione della Corte territoriale, potendo l'illecita provenienza dei mezzi derivare anche da un'altra fattispecie di reato antecedente alla reimmatricolazione degli stessi. Al fine di palesare l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata, i ricorrenti avrebbero dovuto fornire elementi concreti atti a dimostrare non solo l'erronea ricostruzione dei fatti operata del Tribunale, ma anche il fatto che quest'ultimo avesse sempre riconnesso l'illecita provenienza delle autovetture alla denuncia di furto: circostanza che non pare emergere dalla sentenza impugnata. Tali censure non possono, dunque, trovare accoglimento in questa sede.3. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 3.1. Manifestamente infondati per genericità sono sia il primo che il secondo motivo, tra loro connessi. Sui reati di cui ai capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 50, 70 e 73 v'è doppia conforme. La circostanza consente la lettura congiunta delle due sentenze di merito che costituiscono un unico corpo decisionale, essendo stati rispettati i parametri del richiamo della pronuncia di appello a quella di primo grado e dell'adozione - da parte di entrambe le pronunce - dei medesimi criteri nella valutazione delle prove (cfr., Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595; Sez. 2, n. 37295 del 12/06/2019, E., Rv. 277218). Nella fattispecie, ferme le considerazioni di carattere generale espresse nel precedente paragrafo 2., a fronte di un motivo di appello che si era limitato a sostenere in termini generali la ricorrenza in capo agli associati di un'ipotesi concorso nel reato di truffa o di appropriazione indebita e non di riciclaggio, omettendo di procedere ad un'analitica contestazione per ogni singolo episodio, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta riconoscendo come le condotte di riciclaggio contestate (che ha escluso, rispetto al primo grado, solo per i capi 35, 43 e 49, motivandone congruamente le ragioni) fossero sicuramente ricorrenti, come risultava dalla richiamata analitica motivazione del primo giudice. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado reiterando sostanzialmente il motivo di appello. La ricostruzione dei fatti operata dal secondo giudice risponde correttamente alla qualificazione giuridica attribuita agli stessi da entrambi i giudici del merito. Di contro, il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a palesare l'erroneità di tale qualificazione, non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto a quelli presi in considerazione dal giudice, né spiega il motivo per il quale la qualificazione di riciclaggio doveva considerarsi errata. Invero, la difesa si limita, con una motivazione estremamente succinta, ad interpretare i fatti processuali e collocarli, nella sua prospettiva, all'interno della fattispecie di truffa. Come è noto, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare analiticamente, per ogni singola eventuale vicenda, gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, i due collegati motivi sono manifestamente infondati perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione, ancorchè per relationem, della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato su ogni contestazione singolarmente considerata. 3.2. Fondato è il terzo motivo. La Corte territoriale ha riformato la sentenza di primo grado assolvendo [OSCURATO:PERSONA] da tre imputazioni per le quali aveva riportato condanna; tuttavia, la stessa Corte ha ritenuto di non dover ridurre in alcun modo la pena inflitta, finendo così con il violare il disposto dell'art. 597, comma 4, cod. proc. pen. che impone, ove sia accolto l'appello dell'imputato relativo a reati concorrenti, anche se unificati per la continuazione, che la pena complessiva irrogata sia corrispondentemente diminuita. L'accoglimento del motivo impone l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata al fine di rideterminare il trattamento sanzionatorio: compito che questa Suprema Corte non può assolvere tenuto conto delle modalità di calcolo della pena quale determinata dal primo giudice che, dopo l'individuazione del reato più grave e la fissazione della pena base, ha aumentato la pena ex art. 4 I. n. 146/2006, effettuato un secondo cumulativo aumento di pena ex art. 81 cod. pen. per tutte le altre imputazioni ed infine operato la riduzione di un terzo per il rito. 4. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 4.1. Manifestamente infondati per genericità sono sia il primo che il secondo motivo, tra loro connessi. Sui reati di cui ai capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 68, 70 e 73 v'è doppia conforme. La circostanza, come detto, consente la lettura congiunta delle due sentenze di merito che costituiscono un unico corpo decisionale. Nella fattispecie, ferme le considerazioni di carattere generale espresse nel precedente paragrafo 2., a fronte di un motivo di appello che - anche qui - si era limitato a sostenere in termini generali la ricorrenza in capo agli associati di un'ipotesi concorso nel reato di truffa o di appropriazione indebita e non di riciclaggio, omettendo di procedere ad un'analitica contestazione per ogni singolo episodio, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta riconoscendo come le condotte di riciclaggio contestate (che ha escluso, rispetto al primo grado, solo per i capi 35 e 43, motivandone congruamente le ragioni) fossero sicuramente ricorrenti, come risultava dalla richiamata analitica motivazione del primo giudice. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado reiterando sostanzialmente il motivo di appello, evocando peraltro l'avvenuta esclusione di un reato (capo 49), mai contestato al Guresu (errore del difensore, frutto della cumulazione di più If 8 ricorsi formalmente speculari e della sovrapposizione delle diverse imputazioni a carico dei propri assistiti). La ricostruzione dei fatti operata dal secondo giudice risponde correttamente alla qualificazione giuridica attribuita agli stessi da entrambi i giudici del merito. Di contro, il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a palesare l'erroneità di tale qualificazione, non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto a quelli presi in considerazione dal giudice, né spiega il motivo per il quale la qualificazione di riciclaggio doveva considerarsi errata. Invero, la difesa si limita, con una motivazione estremamente succinta, ad interpretare i fatti processuali e collocarli, nella sua prospettiva, all'interno della fattispecie di truffa. Si è già ricordato come, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare analiticamente, per ogni singola eventuale vicenda, gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, i due collegati motivi sono manifestamente infondati perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione, ancorchè per relationem, della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato su ogni contestazione singolarmente considerata. 4.2. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è il terzo motivo. Il diniego di riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è stato giustificato dalla mancanza di elementi di segno positivo, in presenza di fatti gravi e numerosi, espressivi di una significativa intensità del dolo ed apparendo del tutto recessiva la condizione di indigenza economica. In tal modo il giudice di merito si è correttamente adeguato al consolidato orientamento di questa Suprema Corte, per la quale, al fine di ritenere od escludere la configurabilità di circostanze attenuanti generiche, il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio: anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole od all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può, pertanto, risultare all'uopo sufficiente (cfr., ex multis, Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Va ricordato, inoltre, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche "non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse" (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590). 5. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. 5.1. Manifestamente infondato oltre che aspecifico è l'unico motivo proposto. La Corte territoriale giustifica il diniego di riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena ritenendo impossibile formulare un giudizio prognostico favorevole in ordine alla sua astensione futura dalla commissione di ulteriori reati. Detta conclusione si fonda sull'analisi della condotta, rivelatrice di una particolare pericolosità, non avendo l'imputata "... esitato ad inserirsi nell'illecito traffico posto in essere dal marito (ndr., [OSCURATO:PERSONA]), rivelando una conoscenza del tipo di attività che dimostra una capacità a delinquere non trascurabile (si pensi alla conoscenza dei sistemi di rilevamento satellitare utilizzati dalla polizia, all'attenzione nell'uso del linguaggio nelle conversazioni telefoniche". Con questa congrua e non illogica motivazione, la ricorrente omette di confrontarsi, preferendo la strada, conducente all'inammissibilità, della sostanziale reiterazione del motivo di appello. 6. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Sui reati di cui ai capi 1, 3, 9, 12, 32, 46 e 68 v'è doppia conforme. La circostanza, come detto, consente la lettura congiunta delle due sentenze di merito che costituiscono un unico corpo decisionale. Nella fattispecie, ferme le considerazioni di carattere generale espresse nel precedente paragrafo 2., a fronte di un motivo di appello che si era limitato a sostenere in termini generali la ricorrenza in capo agli associati di un'ipotesi concorso nel reato di truffa o di appropriazione indebita e non di riciclaggio, omettendo di procedere ad un'analitica contestazione per ogni singolo episodio, la Corte territoriale ha fornito adeguata risposta riconoscendo come le condotte di riciclaggio contestate (che ha escluso, rispetto al primo grado, solo per i capi 35, 43 e 49, motivandone congruamente le ragioni) fossero sicuramente ricorrenti, come risultava dalla richiamata analitica motivazione del primo giudice. Il ricorrente censura la sentenza di secondo grado reiterando sostanzialmente il motivo di appello, evocando peraltro l'avvenuta esclusione di ben tre reati (i sunnominati capi 35, 43 e 49), nessuno dei quali mai contestato a [OSCURATO:PERSONA] (errore del difensore - si ribadisce - frutto della cumulazione di più ricorsi formalmente speculari e della sovrapposizione delle diverse imputazioni a carico dei propri assistiti).La ricostruzione dei fatti operata dal secondo giudice risponde correttamente alla qualificazione giuridica attribuita agli stessi da entrambi i giudici del merito. Di contro, il ricorrente non fornisce alcun elemento idoneo a palesare l'erroneità di tale qualificazione, non aggiunge alcun elemento ulteriore rispetto a quelli presi in considerazione dal giudice, né spiega il motivo per il quale la qualificazione di riciclaggio doveva considerarsi errata. Invero, la difesa si limita, con una motivazione estremamente succinta, ad interpretare i fatti processuali e collocarli, nella sua prospettiva, all'interno della fattispecie di truffa. Si è già ricordato come, tra i requisiti del ricorso per cassazione, vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare analiticamente, per ogni singola eventuale vicenda, gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie, i due collegati motivi sono manifestamente infondati perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione, ancorchè per relationem, della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato su ogni contestazione singolarmente considerata. 7. Ricorso nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]. Pur se il ricorso risulta essere stato proposto in data antecedente rispetto a quella del provvedimento di correzione indicato in premessa e per cui è stato proposto gravame, lo stesso non può che essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Del tutto legittimo, infatti, deve ritenersi il sopravvenuto intervento correttivo di errori materiali da parte del giudice che ha deliberato il provvedimento, non solo nella pendenza dei termini per l'impugnazione, ma anche fino a quando gli atti - come avvenuto nella fattispecie - non siano ancora materialmente pervenuti nella sfera del giudice "ad quem" (cfr., Sez. 2, n. 19619 del 13/02/2014, Bruno, Rv. 259933; Sez. 4, n. 29807 del 21/05/2015, Mosconi, Rv. 264111; Sez. 2, n. 46676 del 20/09/2019, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Come detto in parte espositiva, [OSCURATO:PERSONA], in primo grado, risulta essere stato condannato anche per il capo 1). La sentenza di appello dà erroneamente atto che il ricorrente risponde solo del capo 35) ed omette ogni pronuncia sul capo 1). Non potendosi ritenere che detta omissione configuri un semplice errore materiale, la mancanza di gravame da parte della pubblica accusa non consente di pronunciare anche sul reato di cui al capo 1), in considerazione del divieto di reformatio in peius. Ricorrono giustificati motivi per esonerare il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] dalla condanna al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende; non vi sono, invece, i presupposti per concedere allo stesso ulteriore esonero dalla condanna al pagamento delle spese processuali sostenute nel grado dalle parti civili. 8. Alla pronuncia consegue: -l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per il giudizio; -la declaratoria di inammissibilità nel resto del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] ed irrevocabile la responsabilità relativamente ai reati di cui ai capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 50, 70, 73; -la declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; -la declaratoria di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; -la condanna di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese processuali sostenute nel grado dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che si liquidano in euro 4.563,00 oltre accessori di legge, nonché dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] PLC che si liquidano in euro 2.280,00 oltre accessori di legge P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] limitatamente al trattamento sanzionatorio, con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Firenze per il giudizio; dichiara inammissibile nel resto il ricorso ed irrevocabile la responsabilità relativamente ai reati di cui ai capi 1, 3, 6, 9, 12, 16, 18, 21, 24, 27, 30, 32, 37, 40, 50, 70, 73; dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifu
Sentenza Cassazione n. 45903/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris