CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 10298/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/05/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 18 maggio 2022 dalla Corte di appello di Trento, che ha confermato la decisione del Tribunale di Rovereto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di furto di alcuni beni mobili contenuti nell'abitazione di [OSCURATO:PERSONA], fatto commesso il 16 novembre 1996. La prescrizione è stata sospesa dal 5 marzo 2001 al 2 aprile 2020 ex art. 175, comma 8, cod. proc. pen. 2. Contro la sentenza predetta, ha proposto ricorso per cassazione l'imputata a mezzo del proprio difensore di fiducia, che ha affidato le doglianze ad un unico motivo, in cui lamenta violazione di legge e vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio. Si legge nel ricorso che l'imputata era stata condannata, in primo grado, alla pena finale di mesi sette di reclusione ed alla multa, previa concessione delle attenuanti generiche ex art.69 cod. pen. ritenute equivalenti alla aggravante contestata. Con l'atto di impugnazione, si era lamentato il mancato giudizio di prevalenza delle concesse attenuanti sulla aggravante e, in ogni caso la eccessività della pena irrogata in relazione al minimo previsto per il furto semplice, stante l'operato giudizio di comparazione e bilanciamento tra aggravanti/attenuanti y all'epoca di perpetrazione del fatto. La Corte distrettuale ha disatteso tale motivo, rilevando che "appariva equa la pena di mesi sette di reclusione ed Euro 200 di multa" in quanto "di poco superiore al minimo edittale, con il concorso delle circostanze attenuanti generiche, riconosciute con giudizio di equivalenza rispetto alla contestata circostanza aggravante". Tale affermazione è erronea giacché all'epoca del fatto — 16 novembre 1996 — la pena prevista per il furto semplice non contemplava un minimo edittale che era, dunque, quello generale della reclusione, ex art. 23 cod. pen., pari a giorni quindici (l'innalzamento del minimo edittale dell'art. 624 cod. pen. è intervenuto solo con L. 128 del 2001) e, per effetto dell'art. 2, comma 4, cod. pen., nel caso di specie si applica la disciplina anteriormente vigente in quanto più favorevole. Da tutto ciò consegue — si legge nel ricorso — che la pena-base (mesi sette di reclusione) determinata dal primo giudice è ben superiore al minimo edittale, sicché il presupposto su cui la Corte distrettuale ha motivato la propria valutazione di congruità del trattamento sanzionatorio sarebbe errata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile in quanto aspecifico, dal momento che si appunta su un passaggio motivazionale della sentenza impugnata — quello che concerne la vicinanza della pena al minimo edittale, evincendone che esso fosse stato erroneamente individuato in mesi sei di reclusione — senza tuttavia avvedersi che il ragionamento della decisione avversata è più articolato. La Corte di appello, infatti, ha valorizzato in malam partem la non comune disinvoltura, l'intensità del dolo ed il comportamento processuale dell'imputata, caratterizzato dalla assenza di qualsivoglia ravvedimento; quanto alla disinvoltura, più avanti, nella sentenza impugnata, il concetto è specificato con il riferimento alle concrete modalità della condotta (introduzione all'interno di un'abitazione, previa effrazione della porta di ingresso, ed impossessamento di beni mobili). Rispetto a queste argomentazioni, il ricorso non sviluppa consideraziontp critiche, sicché esso va dichiarato inammissibile. 2. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna della parte ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. (come modificato ex I. 23 giugno 2017, n. 103), al pagamento delle spese del procedimento e al versamento della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, così equitativamente determinata in relazione ai motivi di ricorso che inducono a ritenere la parte in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. 13/6/2000 n.186). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore dell