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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 3 ottobre 2023

Cassazione n. 51192/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/04/2022 dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, e preso atto della formulazione di motivi nuovi nella memoria difensiva. t [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Catania ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. e dalla recidiva i nfra qui nquen na le.

2. La difesa formula quattro motivi di ricorso. 2.1 .

Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2

I. 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui limita l'improcedibilità, conseguente alla mancata definizione dei giudizi di appello nel termine di due anni, ai soli procedimenti che hanno a oggetto reati commessi dal 10 gennaio 2020, in quanto, trattandosi di una norma di carattere sostanziale e solo formalmente processuale, la sua applicazione, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., deve ritenersi più favorevole. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., lamenta che, con motivazione generica e inadeguata, la corte territoriale ha omesso di disporre una perizia antropometrica, ritenendola non necessaria ai fini della decisione„ senza chiarirne nello specifico la non rilevanza. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. (E06, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., lamenta che la decisione assunta dalla corte territoriale si fonda sulla visione delle immagini di un filmato, acquisito agli atti, i cui fotogrammi peccano di nitidezza, nonché sulla circostanza, inverosimile, che, nell'arco di circa mezz'ora, il ricorrente si fosse reso responsabile del furto del veicolo, avesse portato il mezzo lontano dal luogo in cui era parcheggiato, per poi rientrare sul posto di lavoro e riprendere la sua attività. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale, nel ribadire quanto affermato dal primo giudice, ha omesso di confrontarsi con il motivo di appello nel quale si sottolineava la poca chiarezza delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, utilizzate ai fini dell'individuazione dell'imputato, quale autore del furto.

3. Con memoria del 03 ottobre 2023, la difesa, ribaditi i primi tre motivi di ricorso, con un quarto motivo ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità, per difetto di querela, del reato ascritto all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOt

1. Il ricorso, unitariamente considerato, non è manifestamente infondato, tenuto conto delle questioni sollevate.

2. Tanto premesso, il controllo degli atti processuali, consentito in questa sede in ragione della natura del quarto motivo introdotto dalla difesa con la memoria depositata in data 03 ottobre 2023, ha permesso di accertare che la vittima del delitto ha presentato una mera denuncia di furto, dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un'istanza di punizione, come desumibile sia dalla qualificazione dell'atto, sia dal suo contenuto.

3. Con riferimento ai reati divenuti, come nel caso di specie, proceclibili a querela di parte a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va sottolineato che il comma 1 dell'art. 85 del decreto citato - nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con I. 30 dicembre 2022, n. 199 - dispone che, per i reati perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, ossia prima del 30 dicembre 2022, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato.

Il sistema normativo, inoltre, non contempla alcun meccanismo di sospensione del processo e, al di fuori del caso previsto per le misure cautelari personali in corso di esecuzione, nessuna attività di ricerca e di sollecito della persona offesa.

Ne deriva che il silenzio legislativo esclude uno stringente dovere dr svolgere accertamenti, quanto alla sopravvenuta presentazione di una querela, fatta salva la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistente procedibilità dell'azione penale esercitata.

Tanto, tuttavia, non esclude che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rimedio alle carenze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure della Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive, attraverso modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rappresentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela (Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698).

5. Ciò posto, nel caso di specie, la richiesta inoltrata alla competente Procura della Repubblica al fine di conoscere se, a seguito dell'originaria denuncra, sia stata presentata querela, non ha sortito alcun esito.

6. Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, rimanendo assorbiti i restanti motivi.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere inizia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], nato ad Acireale il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza emessa il 05/04/2022 dalla Corte d'appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; sentite le conclusioni formulate dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'imputato, e preso atto della formulazione di motivi nuovi nella memoria difensiva. t [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Catania ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, nn. 2 e 7, cod. pen. e dalla recidiva i nfra qui nquen na le. 2. La difesa formula quattro motivi di ricorso. 2.1 . Con il primo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen, eccepisce l'illegittimità costituzionale dell'art. 344-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 2 I. 27 settembre 2021, n. 134, per contrasto con gli artt. 3 e 111 Cost. e 6 CEDU, nella parte in cui limita l'improcedibilità, conseguente alla mancata definizione dei giudizi di appello nel termine di due anni, ai soli procedimenti che hanno a oggetto reati commessi dal 10 gennaio 2020, in quanto, trattandosi di una norma di carattere sostanziale e solo formalmente processuale, la sua applicazione, ai sensi dell'art. 2 cod. pen., deve ritenersi più favorevole. 2.2 Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione all'art. 495, comma 2, cod. proc. pen., lamenta che, con motivazione generica e inadeguata, la corte territoriale ha omesso di disporre una perizia antropometrica, ritenendola non necessaria ai fini della decisione„ senza chiarirne nello specifico la non rilevanza. 2.3 Con il terzo motivo, proposto ai sensi dell'art. (E06, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen. per errata applicazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 533 cod. proc. pen., lamenta che la decisione assunta dalla corte territoriale si fonda sulla visione delle immagini di un filmato, acquisito agli atti, i cui fotogrammi peccano di nitidezza, nonché sulla circostanza, inverosimile, che, nell'arco di circa mezz'ora, il ricorrente si fosse reso responsabile del furto del veicolo, avesse portato il mezzo lontano dal luogo in cui era parcheggiato, per poi rientrare sul posto di lavoro e riprendere la sua attività. 2.4 Con il quarto motivo, proposto ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., lamenta che la corte territoriale, nel ribadire quanto affermato dal primo giudice, ha omesso di confrontarsi con il motivo di appello nel quale si sottolineava la poca chiarezza delle immagini estrapolate dal sistema di videosorveglianza, utilizzate ai fini dell'individuazione dell'imputato, quale autore del furto. 3. Con memoria del 03 ottobre 2023, la difesa, ribaditi i primi tre motivi di ricorso, con un quarto motivo ha eccepito la sopravvenuta improcedibilità, per difetto di querela, del reato ascritto all'imputato. [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOt 1. Il ricorso, unitariamente considerato, non è manifestamente infondato, tenuto conto delle questioni sollevate. 2. Tanto premesso, il controllo degli atti processuali, consentito in questa sede in ragione della natura del quarto motivo introdotto dalla difesa con la memoria depositata in data 03 ottobre 2023, ha permesso di accertare che la vittima del delitto ha presentato una mera denuncia di furto, dalla quale non emerge in alcun modo la formulazione di un'istanza di punizione, come desumibile sia dalla qualificazione dell'atto, sia dal suo contenuto. 3. Con riferimento ai reati divenuti, come nel caso di specie, proceclibili a querela di parte a decorrere dall'entrata in vigore del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, va sottolineato che il comma 1 dell'art. 85 del decreto citato - nel testo attualmente vigente, a seguito delle modifiche apportate dall'art. 5-bis d.l. 31 ottobre 2022, n. 162, convertito con I. 30 dicembre 2022, n. 199 - dispone che, per i reati perseguibili a querela della persona offesa, commessi prima della data di entrata in vigore dello stesso, ossia prima del 30 dicembre 2022, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data, se la persona offesa ha avuto in precedenza notizia del fatto costituente reato. Il sistema normativo, inoltre, non contempla alcun meccanismo di sospensione del processo e, al di fuori del caso previsto per le misure cautelari personali in corso di esecuzione, nessuna attività di ricerca e di sollecito della persona offesa. Ne deriva che il silenzio legislativo esclude uno stringente dovere dr svolgere accertamenti, quanto alla sopravvenuta presentazione di una querela, fatta salva la sussistenza di un onere in capo alla pubblica accusa di introdurre atti sopravvenuti che valgano a documentare la persistente procedibilità dell'azione penale esercitata. Tanto, tuttavia, non esclude che il giudice di legittimità, nel tentativo di porre rimedio alle carenze normative, attivi prassi finalizzate a impedire che ritardi, da parte delle Procure della Repubblica, nella trasmissione delle querele sopravvenute possano condurre ad epiloghi decisori di improcedibilità nonostante la sopraggiunta presentazione di istanze punitive, attraverso modelli organizzativi che, in assenza di puntuali indicazioni normative, rappresentano uno scrupolo istituzionale finalizzato all'avanzamento della tutela garantita dall'ordinamento alle persone offese con riguardo alla facoltà di sporgere querela (Sez. 5, n. 22658 del 10/05/2023, Giurca, Rv. 284698). 5. Ciò posto, nel caso di specie, la richiesta inoltrata alla competente Procura della Repubblica al fine di conoscere se, a seguito dell'originaria denuncra, sia stata presentata querela, non ha sortito alcun esito. 6. Ne discende che la sentenza va annullata senza rinvio perché l'azione penale non poteva essere iniziata per difetto di querela, rimanendo assorbiti i restanti motivi. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere inizia
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