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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 29297/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. • Ritenuto in fatto

1. È oggetto di ricorso il decreto della Corte d'appello di appello di Roma, che, in data 26 ottobre 2023, ha confermato il provvedimento del 22 maggio 2023, con cui il Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e prescrizioni.

2. Avverso il menzionato decreto, ha proposto ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di pericolosità sociale.

A parere del ricorrente, la Corte d'appello si sarebbe limitata a reiterare la valutazione a tal proposito espressa dal Tribunale in maniera del tutto acritica, illogica e priva di qualsivoglia aderenza rispetto a oggettivi e incontroversi dati fattuali.

In particolare, si censura l'impugnato provvedimento nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] persona dedita, pressocché ininterrottamente a partire dal 2008, alla commissione di "reati contro il patrimonio", indicativi della capacità di organizzare e di porre in essere delitti di natura "predatoria".

Già con atto d'appello, la difesa aveva evidenziato l'esistenza di soli tre precedenti penali, risalenti a oltre un decennio rispetto al reato per cui è procedimento, per delitti di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (dunque, fatti di lievi entità legati alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti).

Nell'ambito della medesima fattispecie normativa è stato riqualificato il delitto oggetto del procedimento definito dal G.u.p. del Tribunale di Roma in data 20 ottobre 2023.

Infine, il presunto coinvolgimento del proposto al sodalizio di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 è risalente agli anni 2019-2020.

Date tali basi, e atteso il modesto allarme sociale e i modesti profitti ricavati dalle condotte illecite dalle quali non può ricavarsi l'abitualità alla commissione di delitti, la Corte avrebbe dovuto rimeditare più approfonditamente il giudizio di attuale pericolosità sociale del Casamonica.

3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso.

Considerato in clliritto

1. L'unico motivo di ricorso è infondato per i motivi qui di seguito illustrati.

Occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 10„ comma 3 e dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della

I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3-ter, comma secondo, della

I. 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106).

Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difeCi tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284).

Nella nozione di motivazione apparente va inclusa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche l'ipotesi in cui il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01).

D'altra parte, nell'esaminare la portata del provvedimento impugnato deve considerarsi l'autonomia dei presupposti della cautela penale rispetto a quelli dell'adozione delle misure di prevenzione„ che presuppone una specifica valutazione di questi ultimi, rispetto ai quali l'accertamento penale può fungere da mero accertamento in fatto, ferma la necessità che il giudizio in tema di pericolosità sia compiuto dal giudice della prevenzione, senza possibilità di affidarsi ad un meccanismo di automatico riconoscimento della pericolosità ritenuta in sede cautelare penale. (Sez. 6, n. 24616 del 21/03/2023, Stellitano, Rv. 284789 - 01).

Ora, nel caso di specie, il giudizio di attualità della pericolosità del ricorrente (da ancorarsi alla data del provvedimento di primo grado - nel caso di specie: 22 maggio 2023 -, salvo il caso qui non ricorrente di un'anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio: v., ad es., Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 - 01) è saldamente e logicamente correlato dai giudici di merito sia agli elementi fattuali che hanno condotto alla condanna del proposto per delitti - 1111rImr• anche da ultimo di carattere associativo - legati agli stupefacenti con una progressione che prende le mosse dal 2008, ma ha registrato l'ultimo arresto nel 2022, sia all'assenza di ogni altra lecita occupazione.

La rilevanza delle prime condanne, allora, non è sminuii:a dalla distanza temporale dei fatti, perché, al contrario, nel contesto della valutazione della Corte di merito, esse attestano, come detto, una risalenza nel tempo di condotte che rendono le ultime attività accertate non meramente episodiche, ma appunto la conferma di una pericolosità inveterata che, ancorché non avente ad oggetto delitti contro il patrimonio (secondo quella che appare un'evidente imprecisione linguistica del provvedimento impugnato), comunque si caratterizza per una chiara matrice lucrogenetica, che giustifica l'adozione della misura della quale si tratta.

2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni della Procura generale, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. • Ritenuto in fatto 1. È oggetto di ricorso il decreto della Corte d'appello di appello di Roma, che, in data 26 ottobre 2023, ha confermato il provvedimento del 22 maggio 2023, con cui il Tribunale aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per la durata di anni due con obbligo di soggiorno nel comune di residenza e prescrizioni. 2. Avverso il menzionato decreto, ha proposto ricorso per cassazione il proposto, per il tramite del proprio difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure ad un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con cui si duole di violazione di legge e vizio di motivazione, in relazione al giudizio di pericolosità sociale. A parere del ricorrente, la Corte d'appello si sarebbe limitata a reiterare la valutazione a tal proposito espressa dal Tribunale in maniera del tutto acritica, illogica e priva di qualsivoglia aderenza rispetto a oggettivi e incontroversi dati fattuali. In particolare, si censura l'impugnato provvedimento nella parte in cui la Corte territoriale ha ritenuto [OSCURATO:PERSONA] persona dedita, pressocché ininterrottamente a partire dal 2008, alla commissione di "reati contro il patrimonio", indicativi della capacità di organizzare e di porre in essere delitti di natura "predatoria". Già con atto d'appello, la difesa aveva evidenziato l'esistenza di soli tre precedenti penali, risalenti a oltre un decennio rispetto al reato per cui è procedimento, per delitti di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n. 309/1990 (dunque, fatti di lievi entità legati alla produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti). Nell'ambito della medesima fattispecie normativa è stato riqualificato il delitto oggetto del procedimento definito dal G.u.p. del Tribunale di Roma in data 20 ottobre 2023. Infine, il presunto coinvolgimento del proposto al sodalizio di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309/1990 è risalente agli anni 2019-2020. Date tali basi, e atteso il modesto allarme sociale e i modesti profitti ricavati dalle condotte illecite dalle quali non può ricavarsi l'abitualità alla commissione di delitti, la Corte avrebbe dovuto rimeditare più approfonditamente il giudizio di attuale pericolosità sociale del Casamonica. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, di. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, a) le conclusioni scritte dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto pronunciarsi il rigetto del ricorso. Considerato in clliritto 1. L'unico motivo di ricorso è infondato per i motivi qui di seguito illustrati. Occorre ribadire che, ai sensi dell'art. 10„ comma 3 e dell'art. 27, comma 2, del d.lgs. n. 159 del 2011 (e, in precedenza, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della I. 27 dicembre 1956, n. 1423 e dell'art. 3-ter, comma secondo, della I. 31 maggio 1965, n. 575), il ricorso per cassazione avverso provvedimenti applicativi di misure di prevenzione è ammesso solo per violazione di legge (con una soluzione normativa che ha superato il vaglio di costituzionalità: Corte Cost., 09/06/2015, n. 106). Ne consegue che in sede di legittimità non è deducibile il vizio di motivazione, a meno che questa non sia del tutto carente, o presenti difeCi tali da renderla meramente apparente e in realtà inesistente, ossia priva dei requisiti minimi di coerenza, di completezza e di logicità; ovvero quando la motivazione stessa si ponga come assolutamente inidonea a rendere comprensibile il filo logico seguito dal giudice di merito, oppure, ancora, allorché le linee argonnentative del provvedimento siano talmente scoordinate e carenti dei necessari passaggi logici da fare risultare oscure le ragioni che hanno giustificato la decisione della misura (Sez. 5, n. 19598 del 08/04/2010, Palermo, Rv. 247514; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Buonocore, Rv. 257007; Sez. 1, n. 6636 del 07/01/2016, Pandico, Rv. 266365; Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Rv. 270080; Sez. 2, n. 20968 del 06/07/2020, Rv. 279435; Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284). Nella nozione di motivazione apparente va inclusa, secondo la giurisprudenza di questa Corte, anche l'ipotesi in cui il decreto ometta del tutto di confrontarsi con un elemento potenzialmente decisivo nel senso che, singolarmente considerato, sarebbe tale da poter determinare un esito opposto del giudizio (v., ad es., Sez. 6, n. 21525 del 18/06/2020, Rv. 279284 - 01). D'altra parte, nell'esaminare la portata del provvedimento impugnato deve considerarsi l'autonomia dei presupposti della cautela penale rispetto a quelli dell'adozione delle misure di prevenzione„ che presuppone una specifica valutazione di questi ultimi, rispetto ai quali l'accertamento penale può fungere da mero accertamento in fatto, ferma la necessità che il giudizio in tema di pericolosità sia compiuto dal giudice della prevenzione, senza possibilità di affidarsi ad un meccanismo di automatico riconoscimento della pericolosità ritenuta in sede cautelare penale. (Sez. 6, n. 24616 del 21/03/2023, Stellitano, Rv. 284789 - 01). Ora, nel caso di specie, il giudizio di attualità della pericolosità del ricorrente (da ancorarsi alla data del provvedimento di primo grado - nel caso di specie: 22 maggio 2023 -, salvo il caso qui non ricorrente di un'anomala distanza temporale tra i due gradi di giudizio: v., ad es., Sez. 5, n. 28343 del 12/04/2019, Mazzagatti, Rv. 276135 - 01) è saldamente e logicamente correlato dai giudici di merito sia agli elementi fattuali che hanno condotto alla condanna del proposto per delitti - 1111rImr• anche da ultimo di carattere associativo - legati agli stupefacenti con una progressione che prende le mosse dal 2008, ma ha registrato l'ultimo arresto nel 2022, sia all'assenza di ogni altra lecita occupazione. La rilevanza delle prime condanne, allora, non è sminuii:a dalla distanza temporale dei fatti, perché, al contrario, nel contesto della valutazione della Corte di merito, esse attestano, come detto, una risalenza nel tempo di condotte che rendono le ultime attività accertate non meramente episodiche, ma appunto la conferma di una pericolosità inveterata che, ancorché non avente ad oggetto delitti contro il patrimonio (secondo quella che appare un'evidente imprecisione linguistica del provvedimento impugnato), comunque si caratterizza per una chiara matrice lucrogenetica, che giustifica l'adozione della misura della quale si tratta. 2. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.