CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 06249/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
gliere ORDINANZA sul ricorso 26650 /2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.in persona del legale rappres. p.t., elett .te domic. presso l’avv. [OSCURATO:PERSONA],dal quale è rappres. e difesa , per procura speciale in atti; -ricorrente- [OSCURATO:SOCIETA].,in persona del curatore p.t.; -intimato- avverso l’ordinanza della Corte di Cassazione, n. 15836/22, pubblicata in data 17.5.2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023dal Cons. rel., dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] Il Tribunale di Catania, con decreto del 2015, rigettava l’opposizione allo stato passivo della SI.GEN.CO s . p . a ., proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.n.c.per ottenere il negato riconoscimento del privilegio ex art. 2751bis cc., in ordine al credito artigiano ammesso in chirografo. Avverso tale decreto, la suddetta società proponeva ricorso per cassazione che, con ordinanza del 2022, la Corte Suprema ha dichiarato improcedibile, a norma del l’art. 369, c.2, n.2, c . p . c . , osservando che: la ricorrente aveva riferito che il decreto impugnato era stato notificato con pec dalla cancelleria il 19.5.15, senza depositare la relata; sarebbe stato onere della ricorrente produrre copia autentica del provvedimento impugnato, unitamente alla relazione di comunicazione/notificazione; era irrilevante la mera allegazione della ricorrente che il ricorso fosse stato notificato entro il termine ex art. 325 c.p.c. di sessanta giorni dalla predetta data, essendo la verifica d’ufficio della procedibilità preliminare rispetto alla stessa ammissibilità del ricorso; né rilevava l’attestazione di conformità della copia cartacea del provvedimento impugnato che è effettuata dal difensore ad altri fini. [OSCURATO:PERSONA] le [OSCURATO:SOCIETA]propone ricorso per revocazione ex art. 391 bis c.p.a. con due motivi, illustrati da memoria. Il fallimento intimato non svolge difese. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denunziache la Corte di Cassazione sarebbe incorsa in una svista nelfare riferimento ad una notifica, eseguita tramite pec da parte della cancelleria del Tribunale di Catania, del provvedimento che aveva rigettato l’opposizione allo stato passivo, essendo invece stata data solo comunicazione di tale provvedimento alla società ricorrente attraverso un biglietto di cancelleria. La ricorrente assume altresì che la legge non contemplava la notificazione del provvedimento conclusivo dell’opposizione allo stato passivo.Il secondo motivolamenta che la questione dell’avvenuta notifica con pec era comunque irrilevante, dato che la Cassazione era incorsa in una svista in ordine alle modalità d’impugnazione del provvedimento, che aveva deciso l’opposizione allo stato passivo, riguardo al quale la disciplina dell’impugnazione era contemplata dall’art. 99, uc., l . f . I due motivi, esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi, sono inammissibili. La Corte di Cassazione ha espresso una mera valutazione giuridica, constatando che ‒ in violazione dell’art. 369, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorrente non aveva prodotto copia autentica della decisione impugnata con la relazione della notificazione, derivandone l’improcedibilità del ricorso. La Corte ‒ a sostegno della decisione ‒ ha richiamato anche le ordinanze nn. 14389 e 22324/2020, dalle quali si desume che il ricorrente è tenuto ad allegare l'avvenuta comunicazione del decreto impugnato (o la mancata esecuzione di tale adempimento), producendo, a pena d'improcedibilità, copia autentica del provvedimento unitamente alla relazione di comunicazione, munita di attestazione di conformità delle ricevute PEC. Il che rende del tutto irrilevanti le deduzioni del ricorrente per revocazione, secondoil quale nonessendovi stata la notifica del provvedimento impugnato, ma solo la comunicazione a mezzo pec, ex art. 99 l. fall., ai fini del decorso del termine di trenta giorni per il ricorso per Cassazione, nessuna notificazione avrebbe dovuto essere allegata, derivandone la inesistenza dell’affermata improcedibilità. A rendere sussistente l’errore revocatorio non può, pertanto, essere sufficiente l’improprio riferimento che l’ordinanza revocanda ha operato alla «notifica», anziché alla «comunicazione», posto che‒ alla stregua delle pronunce poste a fondamento della decisione ‒ anche la comunicazione, con le ricevute della spedizione a mezzo pec , deve essere depositata, ai sensi dell’art. 369, secondo comma, c.p.c., unitamente alla copia autentica del provvedimento impugnato. Né l’errore revocatorio potrebbe essere ravvisato nel fatto ‒ denunciato dal ricorrente ‒ che la Corte non si sarebbe avveduta della presenza del provvedimento, con relativa comunicazione, nel fascicolo d’ufficio del giudizio di merito, che sarebbe stato acquisito, a seguito della richiesta di parte, ai sensi del terzo comma dell’art. 369 c.p.c. (applicabile ratione temporis), atteso che la Corte ‒ accedendo agli atti, come consentito nella specie , trattandosi di violazioni di ordine processuale ‒ ha potutoconstatare che detto fascicolo, nonostante la richiesta di parte, non è stato acquisito. Pertanto, deve ritenersi che anche su questo punto la Corte, nell’impugnata ordinanza, abbia effettuato una valutazione di merito, atteso che ‒ dalle citate pronunce ‒ si evince che la mancanza della relata,o comunicazione del provvedimento impugnato, non comporta improcedibilità del ricorso per cassazione, quando tale comunicazione risulti comunque nella disponibilità della Corte di Cassazione, perché acquisita a seguito dell'istanza di trasmissione del fascicolo d'ufficio, sempre che l'acquisizione sia stata in concreto effettuata,e che da essa risulti l'avvenuta comunicazione, non spettando alla Corte attivarsi per supplire, attraverso tale via, all'inosservanza della parte al precetto posto dall'art. 369, comma 2, c.p.c. (Cass. nn. 14389 e 22324/2020). Nulla per le spese, attese le mancate difese della parte intimata. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, del d.p.r. n.115/02, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma d