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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 19 settembre 2023

Cassazione n. 28349/2023

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4674/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] CENTRALE,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 resistente avverso la sentenza n. 281/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19-9- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso OGGETTO: regolamento di competenza R.G.4674/2023 C.C. 19-9-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale il 16 - 11 - 2021 a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 198.933,90 oltre interessi e spese, a titolo di competenze legali maturate per avere, quale dirigente del settore avvocatura,patrocinato l’ente in vari giudizi nel periodo 2016-2020.

L’opponente preliminarmente ha rilevato l’incompetenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] indicando come competente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 413 co.5 cod. proc. civ., essendo i crediti relativi a spettanze retributive; nel merito ha contestato la fondatezza della domanda e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’opposto alla restituzione della somma di Euro 8.452,50 indebitamente corrisposta in violazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale e con sentenza n. 281 pubblicata il 30-1-2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo,indicando come competente a decidere il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dando il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione e compensando le spese di lite.

La sentenza ha rilevato che i compensi professionali degli avvocati dipendenti aventi diritto, oltre che allo stipendio tabellare, anche a una quota di retribuzione quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali, avevano natura retributiva, in quanto costituivano una parte del trattamento economico complessivo; di conseguenza la competenza a decidere spettava al giudice del lavoro e nella fattispecie al giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ex art. 413 co. 5 cod. proc. civ.2.Con ricorso notificato il 16-2-2023 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. affidato a unico motivo.

Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 47 cod. proc. civ.e il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte.

Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n.4e 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del giorno 19-9-2023la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con motivo rubricato “sulla competenza funzionale del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] individuato, ex art. 637 c.p.c.

III comma, quale foro facoltativo e concorrente con quello previsto al primo comma” il ricorrente sostiene che ai sensi dell’art. 637 co.

I e co.

III cod. proc. civ. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva la facoltà di presentare il ricorso per decreto ingiuntivo avanti al giudice competente per valore del luogo ove aveva sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo egli era iscritto, e perciò al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale era competente per la fase di opposizione.

Evidenzia che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un doppio status, di dirigente pubblico in quanto dipendente dell’ente pubblico e di avvocato iscritto all’elenco speciale annesso all’albo professionale, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio in favore del proprio ente di appartenenza.

A ggiunge che il diritto dell’avvocato di percepire il compenso sussiste in virtù del contratto di patrocinio e non in virtù del contratto di assunzione, al verificarsi delle condizioni relative all’esito favorevole della lite con condanna della controparte alla rifusione delle spese legali o compensazione delle stesse.

Infine rileva che tali compensi professionali solo figurativamente possono considerarsi elemento della retribuzione e rappresentano corrispettivi per l’attività professionale espletata in favore dell’ente pubblico. 2.Il ricorso si fonda sull’assunto che il diritto dell’avvocato a percepire il compenso derivi dall’incaricodi patrocinio ricevuto dall’en te pubblico,ma la tesi è infondata.

Prima della devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro delle controversie di pubblico impiego, ai fini del riparto della giurisdizione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto più volte occasione di affermare cheil patrocinio legale che l’avvocato presti a favore dell’ente pubblico del quale è dipendente non poteva ritenersi compreso nel rapporto di pubblico impiego tra l’ente e il professionista esclusivamentenel caso in cui il dipendente non fosse inquadrato nel ruolo legale, ma nel ruolo amministrativo dell’ente .

S oltanto in tale seconda ipotesi si è ritenuto che il rapporto di pubblico impiego non rappresentasse la fonte della doverosa esecuzione di detta attività di patrocinio, ma la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale; quindi si è ritenuto che l’attività difensiva si presentasse come del tutto estranea al rapporto che lega va il dipendente alla pubblica amministrazione(Cass. Sez.

U. 26- 7- 2004 n. 13970 Rv. 575880-01, Cass. Sez.

U. 15-3-2002 n. 3875 Rv. 553087, Cass. Sez.U. 9-4-1999 n. 216 Rv. 525079-01, Cass. Sez.

U. 23-3-1999 n. 182 Rv. 524453-01, per tutte).

Però, al fine di dichiarare la competenza per materia del giudice del lavoro nella controversia relativa al compenso, si èanche escluso che rientri nel rapporto d’opera intellettuale, caratterizzato dall’autonomia del prestatore, l’attività svolta dall’avvocato seppure dipendente del ruolo amministrativo dell’ente pubblico, il quale in virtù di apposita delibera abbia ricevuto l’incarico per il patrocinio dell’ente negli affari contenziosi pendenti, non essendo venuto meno il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro (Cass. Sez. 2 18-4-2003 n. 6326 Rv. 562337-01).La Cassazione ha altresì statuito che il dipendente di ente pubblico con mansioni di dirigente il quale svolga abitua lmente, per espressa previsione contrattuale, anche l’attività di difesa in giudizio dell’ente, non ha diritto a percepire, oltre la normale retribuzione, anche onorari e competenze per l’attività professionale svolta, salvo che esista una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale in tal senso (Cass. Sez.L 8 - 8 - 2006 n. 17941 Rv. 591690 –01, Cass. Sez.

L 7 - 10 - 2021 n. 27316, Cass. Sez.

L 10-5-2022 n. 14761 Rv. 664695-01).

Quindi, è certo che icompensi percepiti per l’attività di difesa in giudizio dell’ente datore di lavoronon costituiscano il corrispettivo privatistico per l’attività professionale svolta, masiano voce retributiva accessoria, spettante se e in quanto sussista specifica prevision e da applicare al relativo rapporto di lavoro.

Ne consegue che l’azione per ottenere il riconoscimento di questa voce retributiva accessoria non può essere proposta al giudice individuato dall’art. 637 co. 3cod. proc. civ. -disposizione che riguarda la diversa fattispecie del rapporto professionale tra l’avvocato e il suo cliente-, ma deve essere proposta al Tribunale in funzione di giudice del lavoro competente ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ..

Si enuncia ex art. 384 co. 1 cod. proc. civ. il relativo principio di diritto: «L’avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenereil pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio dell’ente datore di lavorosvolta in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributivae non agisce nei confronti del proprio cliente, per cui deve agire avanti al giudice del lavoro competente ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ.». 3.L’applicazione di taleprincipio alla fattispecie impone di rigettare il regolamento di competenza,dichiara ndo la compet enza del giudice del lavoro di Napoli, con termine di tre mesi ex art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione del giudizio.E’pacifico che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è dirigente dell’Avvocatura dell’[OSCURATO:PERSONA] resistente e perciò egli è dipendente di ente pubblico che, inquadrato nel ruolo legale , svolge abitualmente, nell’ambito di una prestazione lavorativa unitaria, anche l’attività di difesa in giudizio dell’ente.

Icompensi da lui richiesti non costituiscono corrispettivo per l’attività professionale, che trovi titolo nel conferimento di incarico distinto rispetto al contratto di lavoro e che si aggiunga all’attività lavorativa svolta con mansioni di dirigente , ma costituiscono una vocedella sua retribuzione.

Pertanto, esattamente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata ha escluso la propria competenza e ha individuato la competenza ex art. 413 co.5 cod. proc. civ. del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del luogoove ha sede l’ufficio al quale è addetto il dipendente. 4.Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione a favore dell’Autorità resistente delle spese del giudizio, in dispositivo liquidate.

In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il regolamento di competenzae dichiara la competenza del giudice del lavoro di Napoli; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del resistente delle spese del regolamento di competenza, che liquida in Euro 2 . 500,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito .

Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n.4674/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], c.f. [OSCURATO:CODICE_FISCALE], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], con indirizzo pec [OSCURATO:EMAIL] ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA]’ [OSCURATO:PERSONA] CENTRALE,[OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma nei suoi uffici in via dei Portoghesi n. 12 resistente avverso la sentenza n. 281/2023 del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] pubblicata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19-9- 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del Pubblico Ministero nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto il rigetto del ricorso OGGETTO: regolamento di competenza R.G.4674/2023 C.C. 19-9-2023 [OSCURATO:PERSONA] 1.Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha proposto avanti il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] opposizione al decreto ingiuntivo emesso dallo stesso Tribunale il 16 - 11 - 2021 a favore dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di Euro 198.933,90 oltre interessi e spese, a titolo di competenze legali maturate per avere, quale dirigente del settore avvocatura,patrocinato l’ente in vari giudizi nel periodo 2016-2020. L’opponente preliminarmente ha rilevato l’incompetenza del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] indicando come competente il giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ai sensi dell’art. 413 co.5 cod. proc. civ., essendo i crediti relativi a spettanze retributive; nel merito ha contestato la fondatezza della domanda e in via riconvenzionale ha chiesto la condanna dell’opposto alla restituzione della somma di Euro 8.452,50 indebitamente corrisposta in violazione del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] chiedendo il rigetto dell’opposizione e della domanda riconvenzionale e con sentenza n. 281 pubblicata il 30-1-2023 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha accolto l’opposizione e per l’effetto ha revocato il decreto ingiuntivo,indicando come competente a decidere il Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, dando il termine di cui all’art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione e compensando le spese di lite. La sentenza ha rilevato che i compensi professionali degli avvocati dipendenti aventi diritto, oltre che allo stipendio tabellare, anche a una quota di retribuzione quantificata sulla base della legge e delle tariffe professionali, avevano natura retributiva, in quanto costituivano una parte del trattamento economico complessivo; di conseguenza la competenza a decidere spettava al giudice del lavoro e nella fattispecie al giudice del lavoro presso il Tribunale di Napoli ex art. 413 co. 5 cod. proc. civ.2.Con ricorso notificato il 16-2-2023 [OSCURATO:PERSONA] ha proposto regolamento necessario di competenza ex art. 42 cod. proc. civ. affidato a unico motivo. Autorità di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria ex art. 47 cod. proc. civ.e il Pubblico Ministero ha depositato conclusioni scritte. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ex artt. 375 co.2 n.4e 380bis.1 cod. proc. civ. e a ll’esito della camera di consiglio del giorno 19-9-2023la Corte ha riservato il deposito dell’ordinanza. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con motivo rubricato “sulla competenza funzionale del Tribunale civile di [OSCURATO:PERSONA] individuato, ex art. 637 c.p.c. III comma, quale foro facoltativo e concorrente con quello previsto al primo comma” il ricorrente sostiene che ai sensi dell’art. 637 co. I e co. III cod. proc. civ. l’avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva la facoltà di presentare il ricorso per decreto ingiuntivo avanti al giudice competente per valore del luogo ove aveva sede il Consiglio dell’Ordine al cui albo egli era iscritto, e perciò al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], il quale era competente per la fase di opposizione. Evidenzia che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è titolare di un doppio status, di dirigente pubblico in quanto dipendente dell’ente pubblico e di avvocato iscritto all’elenco speciale annesso all’albo professionale, abilitato ad assumere incarichi di patrocinio in favore del proprio ente di appartenenza. A ggiunge che il diritto dell’avvocato di percepire il compenso sussiste in virtù del contratto di patrocinio e non in virtù del contratto di assunzione, al verificarsi delle condizioni relative all’esito favorevole della lite con condanna della controparte alla rifusione delle spese legali o compensazione delle stesse. Infine rileva che tali compensi professionali solo figurativamente possono considerarsi elemento della retribuzione e rappresentano corrispettivi per l’attività professionale espletata in favore dell’ente pubblico. 2.Il ricorso si fonda sull’assunto che il diritto dell’avvocato a percepire il compenso derivi dall’incaricodi patrocinio ricevuto dall’en te pubblico,ma la tesi è infondata. Prima della devoluzione al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro delle controversie di pubblico impiego, ai fini del riparto della giurisdizione, le Sezioni Unite della Cassazione hanno avuto più volte occasione di affermare cheil patrocinio legale che l’avvocato presti a favore dell’ente pubblico del quale è dipendente non poteva ritenersi compreso nel rapporto di pubblico impiego tra l’ente e il professionista esclusivamentenel caso in cui il dipendente non fosse inquadrato nel ruolo legale, ma nel ruolo amministrativo dell’ente . S oltanto in tale seconda ipotesi si è ritenuto che il rapporto di pubblico impiego non rappresentasse la fonte della doverosa esecuzione di detta attività di patrocinio, ma la mera occasione del conferimento di un mandato di carattere professionale; quindi si è ritenuto che l’attività difensiva si presentasse come del tutto estranea al rapporto che lega va il dipendente alla pubblica amministrazione(Cass. Sez. U. 26- 7- 2004 n. 13970 Rv. 575880-01, Cass. Sez. U. 15-3-2002 n. 3875 Rv. 553087, Cass. Sez.U. 9-4-1999 n. 216 Rv. 525079-01, Cass. Sez. U. 23-3-1999 n. 182 Rv. 524453-01, per tutte). Però, al fine di dichiarare la competenza per materia del giudice del lavoro nella controversia relativa al compenso, si èanche escluso che rientri nel rapporto d’opera intellettuale, caratterizzato dall’autonomia del prestatore, l’attività svolta dall’avvocato seppure dipendente del ruolo amministrativo dell’ente pubblico, il quale in virtù di apposita delibera abbia ricevuto l’incarico per il patrocinio dell’ente negli affari contenziosi pendenti, non essendo venuto meno il rapporto di subordinazione con il datore di lavoro (Cass. Sez. 2 18-4-2003 n. 6326 Rv. 562337-01).La Cassazione ha altresì statuito che il dipendente di ente pubblico con mansioni di dirigente il quale svolga abitua lmente, per espressa previsione contrattuale, anche l’attività di difesa in giudizio dell’ente, non ha diritto a percepire, oltre la normale retribuzione, anche onorari e competenze per l’attività professionale svolta, salvo che esista una disposizione amministrativa o una clausola contrattuale in tal senso (Cass. Sez.L 8 - 8 - 2006 n. 17941 Rv. 591690 –01, Cass. Sez. L 7 - 10 - 2021 n. 27316, Cass. Sez. L 10-5-2022 n. 14761 Rv. 664695-01). Quindi, è certo che icompensi percepiti per l’attività di difesa in giudizio dell’ente datore di lavoronon costituiscano il corrispettivo privatistico per l’attività professionale svolta, masiano voce retributiva accessoria, spettante se e in quanto sussista specifica prevision e da applicare al relativo rapporto di lavoro. Ne consegue che l’azione per ottenere il riconoscimento di questa voce retributiva accessoria non può essere proposta al giudice individuato dall’art. 637 co. 3cod. proc. civ. -disposizione che riguarda la diversa fattispecie del rapporto professionale tra l’avvocato e il suo cliente-, ma deve essere proposta al Tribunale in funzione di giudice del lavoro competente ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ.. Si enuncia ex art. 384 co. 1 cod. proc. civ. il relativo principio di diritto: «L’avvocato dipendente di ente pubblico, il quale intenda ottenereil pagamento di compensi riferiti all’attività di difesa in giudizio dell’ente datore di lavorosvolta in esecuzione del contratto di lavoro, chiede il riconoscimento di voce retributivae non agisce nei confronti del proprio cliente, per cui deve agire avanti al giudice del lavoro competente ai sensi dell’art. 413 cod. proc. civ.». 3.L’applicazione di taleprincipio alla fattispecie impone di rigettare il regolamento di competenza,dichiara ndo la compet enza del giudice del lavoro di Napoli, con termine di tre mesi ex art. 50 cod. proc. civ. per la riassunzione del giudizio.E’pacifico che l’avv. [OSCURATO:PERSONA] è dirigente dell’Avvocatura dell’[OSCURATO:PERSONA] resistente e perciò egli è dipendente di ente pubblico che, inquadrato nel ruolo legale , svolge abitualmente, nell’ambito di una prestazione lavorativa unitaria, anche l’attività di difesa in giudizio dell’ente. Icompensi da lui richiesti non costituiscono corrispettivo per l’attività professionale, che trovi titolo nel conferimento di incarico distinto rispetto al contratto di lavoro e che si aggiunga all’attività lavorativa svolta con mansioni di dirigente , ma costituiscono una vocedella sua retribuzione. Pertanto, esattamente il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza impugnata ha escluso la propria competenza e ha individuato la competenza ex art. 413 co.5 cod. proc. civ. del Tribunale di Napoli in funzione di giudice del lavoro, quale giudice del luogoove ha sede l’ufficio al quale è addetto il dipendente. 4.Al rigetto del ricorso consegue, in applicazione del principio della soccombenza, la condanna del ricorrente alla rifusione a favore dell’Autorità resistente delle spese del giudizio, in dispositivo liquidate. In considerazione dell’esito del ricorso, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 si d eve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il regolamento di competenzae dichiara la competenza del giudice del lavoro di Napoli; condanna il ricorrente alla rifusione a favore del resistente delle spese del regolamento di competenza, che liquida in Euro 2 . 500,00 per compensi,oltre spese prenotate a debito . Sussistono ex art.13 co.1-quater d.P.R. 30 maggio 2002 n.115 i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensidel c