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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47932/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, con la sentenza n. 49896 del 2019, limitatamente alla quantificazione della pena detentiva con rigetto nel resto del ricorso, è inammissibile perché coperto dal giudicato progressivo formatosi sul punto essendo stato rigettato il ricorso con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen.

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 25 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/02/2022 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nel giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Corte di cassazione, con la sentenza n. 49896 del 2019, limitatamente alla quantificazione della pena detentiva con rigetto nel resto del ricorso, è inammissibile perché coperto dal giudicato progressivo formatosi sul punto essendo stato rigettato il ricorso con riguardo al mancato riconoscimento delle circostanze di cui all'art. 62 bis cod.pen. Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 25 novembre
Sentenza Cassazione n. 47932/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris