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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 36422/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., come formulato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre a prospettare doglianze in punto di fatto, risulta generico, in quanto fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, pertanto, non specifici; che, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato inoltre che il suddetto motivo risulta comunque manifestamente infondato dal momento che, invero, il ricorrente non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio; che, contrariamente a quanto contestato dal ricorrente, con motivazione esente dai lamentati asseriti vizi logici, il giudice di merito, con corretti e logici argomenti giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) in ordine alla ritenuta integrazione del reato di truffa, indicando, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, i motivi per cui non può affermarsi che si tratti di un mero inadempimento civilistico, avendo il soggetto operato con modalità tali da far ritenere che la mancata consegna del bene oggetto non è dipesa da un fattore sopravvenuto imprevedibile; osservato, infine, che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta reiterativo e privo della necessaria specificità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici (come emerge dalla pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi tenere presente il consolidato principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette circostanze attenuanti (cfr., ad es.: Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, in

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2023 della Corte d'appello di Torino dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'affermata responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., come formulato non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché, oltre a prospettare doglianze in punto di fatto, risulta generico, in quanto fondato su profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e, pertanto, non specifici; che, infatti, nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato il principio di diritto secondo cui la mancanza di specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per l'assenza di correlazione tra le ragioni argomentate nella decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, queste non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, che comporta, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., l'inammissibilità; rilevato inoltre che il suddetto motivo risulta comunque manifestamente infondato dal momento che, invero, il ricorrente non ha lamentato una motivazione mancante, contraddittoria o manifestamente illogica, bensì una decisione erronea, in quanto fondata su una valutazione asseritamente sbagliata dei fatti e del materiale probatorio; che, contrariamente a quanto contestato dal ricorrente, con motivazione esente dai lamentati asseriti vizi logici, il giudice di merito, con corretti e logici argomenti giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento (si vedano, in particolare, le pagg. 2 e 3 della sentenza impugnata) in ordine alla ritenuta integrazione del reato di truffa, indicando, in conformità ai principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, i motivi per cui non può affermarsi che si tratti di un mero inadempimento civilistico, avendo il soggetto operato con modalità tali da far ritenere che la mancata consegna del bene oggetto non è dipesa da un fattore sopravvenuto imprevedibile; osservato, infine, che anche il secondo motivo di ricorso, con cui si lamenta il vizio di violazione di legge e di motivazione in ordine alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, risulta reiterativo e privo della necessaria specificità, in quanto riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici (come emerge dalla pag. 3 della sentenza impugnata), dovendosi tenere presente il consolidato principio, affermato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego dell'applicazione delle attenuanti ex art. 62-bis cod. pen., prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione; che anche i soli precedenti penali possono essere valorizzati per escludere il riconoscimento delle suddette circostanze attenuanti (cfr., ad es.: Sez. 3, n. 34947 del 03/11/2020, S., Rv. 280444-01; Sez. 6, n. 57565 del 15/11/2018, Giallombardo, Rv. 274783-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269-01); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, in
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