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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 giugno 2026

Cassazione n. 20551/2026

Testo disponibile della fonte

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dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], CarlaD’Aloisio; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti;– controricorrente –r.g. n. 26798/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, prima sezionecivile, n. 1890/2022, depositata il 30 agosto 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1.

L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo,breviter: INPS), quale successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, ha propostoricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza concui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primogrado che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento deldanno asseritamente subito dall’INPS per effetto della dedotta malagestio di [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,consistente in pagamenti preferenziali in favore di altri creditori dellasocietà, che avevano compromesso la garanzia patrimoniale dellasocietà, a fronte di un credito vantato dal predetto Istituto pari a euro210.799,89, oltre accessori.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3.

La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto che il diritto dedotto in lite fosse prescritto, pur dovendosicorreggere la motivazione della sentenza di primo grado, laddove lastessa aveva fatto decorrere il relativo termine dal deposito delbilancio finale di liquidazione anziché dalla data di cancellazione dellasocietà dal Registro delle impese; invero, anche lo slittamentotemporale conseguente a tale correzione non era idoneo a far ritenererispettato il temine prescrizionale quinquennale, atteso che il primor.g. n. 26798/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026consegna dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio alBusato e non nella data di consegna del relativo atto all’ufficio postaleper la notificazione, siccome il principio di scissione degli effetti dellanotificazione non trovava applicazione al diritto fatto valere in lite, maera riservato ai diritti che non possono farsi valere che attraverso attiprocessuali e a particolari categorie di diritti sostanziali, tra i qualituttavia non rientra l’art. 2495 cod. civ. inerente alla responsabilitàdel liquidatore di società di capitali, per la quale è ben possibileinterrompere la prescrizione anche con un atto di messa in morastragiudiziale.3 Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1.

Il ricorso lamenta: «Violazione e falsa applicazione degliartt. 2495.3, 2943.1 e 2949 c.c., nonché dell’art. 149 u.c. c.p.c.(art. 360, n. 3, c.p.c.).», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha negato l’applicazione al caso di specie delprincipio di scissione degli effetti temporali tra notificante edestinatario della notificazione dell’atto giudiziario effettuata amezzo posta ed esponendo argomentazioni critiche all’indirizzonomofilattico di questa Corte dopo la sentenza n. 24822/2015, alfine di pervenire a una rimeditazione dell’orientamento, nel sensodell’estensione dell’effetto interruttivo delle prescrizione anche allaconsegna da parte del notificante dell’atto giudiziario introduttivodell’azione a tutela del diritto ivi fatto valere.2.

Il motivo è infondato.

L’indirizzo nomofilattico inauguratodalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24822 del 9dicembre 2015, e di recente ribadito dalla Sez. 3 con la sentenzan. 4193 del 18 febbraio 2025, che può dirsi, dunque consolidato,non essendovi, quindi, alcuna ragione per rimettere la causa inr.g. n. 26798/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026pubblica udienza, come auspica il ricorrente nella memoria,essendo del resto il Pubblico Ministero stato notiziato delladiscussione della presente controversia, si fonda sulla limitazionedella scissione degli effetti della notificazione ai soli diritti che nonpossono farsi valere che attraverso un’azione giudiziaria (id est:interruzione dell’usucapione), eccezionalmente estesa alle ipotesiin cui il diritto fatto valere abbia contemporaneamente effettiprocessuali ed effetti sostanziali (id est: azione revocatoria o leggispeciali, nella disamina effettuata dalla stessa sentenza di appello,con i relativi precedenti di questa Corte, ivi citati).

Ma, come leSezioni Unite di questa Corte hanno condivisibilmente affermatonella citata sentenza, è il legislatore, con l’art. 1334 cod. civ., adavere posto un principio generale di efficacia degli atti unilaterali,identificandone il momento operativo con la conoscenza deglistessi da parte dei rispettivi destinatari.

Ed è questo, a benvedere, il fulcro dell’orientamento espresso da questa Corte, chenuovamente in questa sede si condivide.

L’invocato ripensamentodell’orientamento espresso, che vorrebbe estendere a tutti i diritti,anche di natura sostanziale, un effetto interruttivo coincidente conl’esaurimento dell’attività del soggetto-attore che consegni l’attogiudiziario interruttivo della prescrizione per la sua notificazione,non tiene in debito conto che l’effettuato bilanciamento degliinteressi si fonda sulla non smentita circostanza secondo cui, per idiritti che possono farsi valere anche in via stragiudiziale, ilrelativo titolare ha a disposizione lo strumento della messa in morastragiudiziale per ottenere l’interruzione del termine diprescrizione.

Uno strumento che, a differenza dei diritti chepossono essere fatti valere solo con l’introduzione di un’azionegiudiziale, consente al titolare del diritto di ottenere l’obiettivor.g. n. 26798/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’interruzione del termine prescrizionale del tutto a prescinderedalla necessità di notificare l’atto introduttivo della lite in cui queldiritto è fatto valere.

E tale alternativa è, a ben vedere, centralenel meccanismo di bilanciamento delle conseguenzedell’orientamento prescelto da questa Corte, giacché, solo ove talealternativa non vi sia, è possibile discorrere degli effetti dellanotificazione dell’atto giudiziario e della sua scissione temporaletra notificante e destinatario della notificazione.

Ma nella diversaipotesi, come quella in esame, in cui l’atto processuale non sial’unico strumento di tutela del diritto vantato dall’attore, è benragionevole ritenere che il bilanciamento sia stato effettuato dallostesso legislatore, proprio con la regola dettata dall’art. 1334 cod.civ., di cui si è fatta nella specie, quindi, corretta applicazione.3.

Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.4.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass.

S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020).

P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’[OSCURATO:PERSONA] dellaPrevidenza Sociale a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese dellapresente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,r.g. n. 26798/2022Cons. est.

Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 26798/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], CarlaD’Aloisio; [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce al ricorso;– ricorrente –Contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], giustaprocura in atti;– controricorrente –r.g. n. 26798/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026avverso la sentenza della Corte di appello di Venezia, prima sezionecivile, n. 1890/2022, depositata il 30 agosto 2022;udita la relazione svolta nella camera di consiglio non partecipata del16 giugno 2026 dal [OSCURATO:PERSONA].RILEVATO CHE1. L’[OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo,breviter: INPS), quale successore ex lege dell’[OSCURATO:PERSONA] diPrevidenza dei [OSCURATO:PERSONA] “[OSCURATO:PERSONA]”, ha propostoricorso in cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza concui la Corte di appello di Venezia ha confermato la sentenza di primogrado che aveva dichiarato prescritto il diritto al risarcimento deldanno asseritamente subito dall’INPS per effetto della dedotta malagestio di [OSCURATO:PERSONA], quale liquidatore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,consistente in pagamenti preferenziali in favore di altri creditori dellasocietà, che avevano compromesso la garanzia patrimoniale dellasocietà, a fronte di un credito vantato dal predetto Istituto pari a euro210.799,89, oltre accessori.2. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.3. La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva,ha ritenuto che il diritto dedotto in lite fosse prescritto, pur dovendosicorreggere la motivazione della sentenza di primo grado, laddove lastessa aveva fatto decorrere il relativo termine dal deposito delbilancio finale di liquidazione anziché dalla data di cancellazione dellasocietà dal Registro delle impese; invero, anche lo slittamentotemporale conseguente a tale correzione non era idoneo a far ritenererispettato il temine prescrizionale quinquennale, atteso che il primor.g. n. 26798/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026consegna dell’atto di citazione introduttivo del presente giudizio alBusato e non nella data di consegna del relativo atto all’ufficio postaleper la notificazione, siccome il principio di scissione degli effetti dellanotificazione non trovava applicazione al diritto fatto valere in lite, maera riservato ai diritti che non possono farsi valere che attraverso attiprocessuali e a particolari categorie di diritti sostanziali, tra i qualituttavia non rientra l’art. 2495 cod. civ. inerente alla responsabilitàdel liquidatore di società di capitali, per la quale è ben possibileinterrompere la prescrizione anche con un atto di messa in morastragiudiziale.3 Il ricorrente ha depositato memoria.CONSIDERATO CHE1. Il ricorso lamenta: «Violazione e falsa applicazione degliartt. 2495.3, 2943.1 e 2949 c.c., nonché dell’art. 149 u.c. c.p.c.(art. 360, n. 3, c.p.c.).», deducendo l’erroneità della sentenzaimpugnata laddove ha negato l’applicazione al caso di specie delprincipio di scissione degli effetti temporali tra notificante edestinatario della notificazione dell’atto giudiziario effettuata amezzo posta ed esponendo argomentazioni critiche all’indirizzonomofilattico di questa Corte dopo la sentenza n. 24822/2015, alfine di pervenire a una rimeditazione dell’orientamento, nel sensodell’estensione dell’effetto interruttivo delle prescrizione anche allaconsegna da parte del notificante dell’atto giudiziario introduttivodell’azione a tutela del diritto ivi fatto valere.2. Il motivo è infondato. L’indirizzo nomofilattico inauguratodalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24822 del 9dicembre 2015, e di recente ribadito dalla Sez. 3 con la sentenzan. 4193 del 18 febbraio 2025, che può dirsi, dunque consolidato,non essendovi, quindi, alcuna ragione per rimettere la causa inr.g. n. 26798/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026pubblica udienza, come auspica il ricorrente nella memoria,essendo del resto il Pubblico Ministero stato notiziato delladiscussione della presente controversia, si fonda sulla limitazionedella scissione degli effetti della notificazione ai soli diritti che nonpossono farsi valere che attraverso un’azione giudiziaria (id est:interruzione dell’usucapione), eccezionalmente estesa alle ipotesiin cui il diritto fatto valere abbia contemporaneamente effettiprocessuali ed effetti sostanziali (id est: azione revocatoria o leggispeciali, nella disamina effettuata dalla stessa sentenza di appello,con i relativi precedenti di questa Corte, ivi citati). Ma, come leSezioni Unite di questa Corte hanno condivisibilmente affermatonella citata sentenza, è il legislatore, con l’art. 1334 cod. civ., adavere posto un principio generale di efficacia degli atti unilaterali,identificandone il momento operativo con la conoscenza deglistessi da parte dei rispettivi destinatari. Ed è questo, a benvedere, il fulcro dell’orientamento espresso da questa Corte, chenuovamente in questa sede si condivide. L’invocato ripensamentodell’orientamento espresso, che vorrebbe estendere a tutti i diritti,anche di natura sostanziale, un effetto interruttivo coincidente conl’esaurimento dell’attività del soggetto-attore che consegni l’attogiudiziario interruttivo della prescrizione per la sua notificazione,non tiene in debito conto che l’effettuato bilanciamento degliinteressi si fonda sulla non smentita circostanza secondo cui, per idiritti che possono farsi valere anche in via stragiudiziale, ilrelativo titolare ha a disposizione lo strumento della messa in morastragiudiziale per ottenere l’interruzione del termine diprescrizione. Uno strumento che, a differenza dei diritti chepossono essere fatti valere solo con l’introduzione di un’azionegiudiziale, consente al titolare del diritto di ottenere l’obiettivor.g. n. 26798/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026dell’interruzione del termine prescrizionale del tutto a prescinderedalla necessità di notificare l’atto introduttivo della lite in cui queldiritto è fatto valere. E tale alternativa è, a ben vedere, centralenel meccanismo di bilanciamento delle conseguenzedell’orientamento prescelto da questa Corte, giacché, solo ove talealternativa non vi sia, è possibile discorrere degli effetti dellanotificazione dell’atto giudiziario e della sua scissione temporaletra notificante e destinatario della notificazione. Ma nella diversaipotesi, come quella in esame, in cui l’atto processuale non sial’unico strumento di tutela del diritto vantato dall’attore, è benragionevole ritenere che il bilanciamento sia stato effettuato dallostesso legislatore, proprio con la regola dettata dall’art. 1334 cod.civ., di cui si è fatta nella specie, quindi, corretta applicazione.3. Le spese di lite della presente fase di legittimità seguonola soccombenza e sono liquidate come indicato in dispositivo.4. Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a normadel comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto (Cass. S.U., n.4315 del 20 febbraio 2020). P.Q.Mla Corte rigetta il ricorso e condanna l’[OSCURATO:PERSONA] dellaPrevidenza Sociale a rifondere a [OSCURATO:PERSONA] le spese dellapresente fase di legittimità, che liquida in complessivi euro 8.200,00,di cui euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misuradel 15 per cento e agli accessori di legge; dà atto della sussistenzadei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente,r.g. n. 26798/2022Cons. est. Paolo FrauliniNumero registro generale 26798/2022Numero sezionale 2708/2026Numero di raccolta generale 20551/2026Data pubblicazione 18/06/2026di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quelloprevisto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 giugno2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA].g. n. 26798/2022Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]
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