CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 30608/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1989 avverso la sentenza resa il 10 dicembre 2021 dalla CORTE di APPELLO di Bologna visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna, parzialmente riformando la sentenza resa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] 18 settembre 2021, ha confermato la responsabilità del ricorrente in ordine ai delitti di rapina aggravata in concorso e lesioni commessi il 9 giugno 2019 in danno di [OSCURATO:PERSONA] e lo ha assolto dal reato di rapina contestato come commesso nella medesima giornata in danno di [OSCURATO:PERSONA], rideterminando per l'effetto la pena inflitta. Si addebita all'imputato di avere in concorso con [OSCURATO:PERSONA], separatamente giudicato, esercitato violenza in danno del connazionale [OSCURATO:PERSONA], cagionandogli lesioni giudicate guaribili in 10 giorni, per impossessarsi del borsello e del relativo contenuto e di avere al fine di scoraggiare la persona offesa che lo stava inseguendo mostrato il calcio di una pistola che teneva alla cintola dei pantaloni. 2.Avverso la detta sentenza propone ricorso l'imputato, deducendo: 2.1 violazione dei diritti della difesa per omissione di prove decisive ai fini della pronunzia poiché nonostante le richieste, avanzate dai difensori dei coimputati sin dalla fase delle indagini preliminariidi acquisire i filmati delle numerose telecamere esistenti all'interno e all'esterno della stazione di Rolo e l'istanza avanzata dalla difesa del ricorrente di disporre perizia per accertare la compatibilità delle tracce biologiche rinvenute sulla cuffia in cui sarebbe stata celata la pistola) con quelle dell'imputato ed esaminare le impronte lasciate sulla pistola dall'utilizzatore, giudici di merito hanno ritenuto tali accertamenti esplorativi e dagli esiti incerti. La corte tuttavia non ha spiegato perché, in assenza di tali accertamenti, abbia ritenuto di dare credito al racconto della persona offesa, mentre la prova pretermessa avrebbe potuto determinare una diversa decisione. Inoltre la corte ha ritenuto superflua la richiesta di acquisizione dei filmati, a fronte della riscontrata incompletezza e cancellazione di alcuni fileScomunicata dai Carabinieri della stazione di Fabbrico. In questo modo è stato impedito all'imputato di difendersi provando virgola in un processo in cui sono assenti le dichiarazioni delle pretese parti lese. 2.2 Omessa e insufficiente motivazione in relazione alle caratteristiche personologiche dei denuncianti, in quanto la corte non ha considerato che mentre l'imputato è entrato in Italia nel 2016, con regolare permesso di soggiorno, ha stabile residenza a Rolo e un regolare contratto di lavoro, e così il suo amico e coimputato, il denunciante [OSCURATO:PERSONA] non ha uno stabile attività lavorativa, ha riportato diverse segnalazioni, è stato sottoposto a controlli di Polizia e ha ricevuto un provvedimento Ci espulsione e il suo amico convivente [OSCURATO:PERSONA] è clandestino con provvedimento di rintraccio e risulta al momento irreperibile. La corte ha respinto le valutazioni difensive in ordine alla attendibilità dei due denuncianti, ritenendo tale censura infondata in ragione dei molteplici riscontri rinvenuti sia nelle dichiarazioni dell'imputato, sia in altri elementi di prova elencati nella sentenza di primo grado e nelle immagini della videosorveglianza. Ma l'assoluzione dell'odierno ricorrente dal reato di rapina contestato al capo C dimostra che il racconto della persona offesa Singh non è attendibile e la corte avrebbe dovuto meglio verificare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], mentre nel caso in esame non sono state prese in considerazione le numerose contraddizioni che emergono dal suo racconto, sia rispetto alle immagini videoregistrate sia rispetto alla versione offerta dal codenunziante. 2.3 Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione e travisamento della prova poiché i fatti non si sono svolti come narrato dalla persona offesa e ciò si desume dalle videoriprese, dall'inattendibilità soggettiva dei dichiarante e dalla incongruenza intrinseca del suo racconto, che ha comportato l'assoluzione dal capo sub C. Dopo avere esposto il tenore delle immagini videoregistrate, il ricorrente deduce che i giudici di merito hanno interpretato erroneamente quanto documentato dalle videoriprese, da cui non emerge alcuna minaccia formulata impugnando la pistola, né alcun tentativo di strangolamento della persona offesa. Inoltre la pronunzia assolutoria dal capo C dimostra la profonda contraddizione della sentenza che al contempo ritiene credibili le accuse di [OSCURATO:PERSONA] ma non le considera idonee a dimostrare la colpevolezza dell'imputato in ordine al reato contestato al capo C, perché prive di riscontri, senza considerare che il giudizio di colpevolezza in ordine ai capi A e B si fonda sulle dichiarazioni della persona offesa, il cui narrato è stato smentito dalle videoregistrazioni. 2.4 Con nota trasmessa il 28 aprile 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato motivi aggiunti insistendo nelle censure formulate con il terzo motivo di ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Va ribadito in questa sede che al Giudice di legittimità è preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Tale modo di procedere trasformerebbe, infatti, la Corte nell'ennesimo giudice del fatto, mentre questa Corte Suprema, anche nel quadro della nuova disciplina introdotta dalla legge 20 febbraio 2006 n. 46, è - e resta - giudice della motivazione. In sostanza, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo; per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965). La sentenza impugnata risulta congruamente motivata in crdine al giudizio di colpevolezza, in relazione a tutti i profili dedotti dal ricorrente, e le argomentazioni della corte non risultano apparenti, né "manifestamente" illogiche o conl:raddittorie. Per contro deve osservarsi che il ricorrente, pur deducendo formalmente vizi della motivazione e violazioni di legge nella valutazione del materiale probatorio, reitera in maniera pedissequa le censure formulate con l'atto di gravame, cui la corte ha fornito esaustive risposte, e tenta in realtà di sottoporre a questa Corte di legittimità un nuovo giudizio di merito. 1.1La prima eccezione processuale è manifestamente infondata poiché deve convenirsi con il collegio di secondo grado che la perizia richiesta non appare necessaria alla stregua del compendio probatorio acquisito in quanto, come esposto a pagina 15 della sentenza impugnata, l'eventuale assenza di tracce biologiche D di impronte digitali sull'arma non sarebbe comunque idonea ad inficiare il robusto compendio probatorio assunto. La corte ha poi spiegato che la impossibilità per tutte le parti del processo di visionare un file non si traduce in alcuna violazione del diritto di difesa, ma semmai nell'assenza di un documento video della cui necessità non è sl:ata, peraltro, offerta alcuna dimostrazione. A ciò si aggiunga che a pagina 17 della sentenza la corte spiega che la visione delle immagini acquisite agli atti non è dirimente ai fini del giudizio di colpevolezza, anche perché le videocamere non hanno registrato per intero la condotta incriminata, in quanto il nucleo essenziale della vicenda si è svolto all'interno della stazione. 1.2 La seconda censura è generica poiché non s: confronta con l'articolata ed esaustiva motivazione della corte, che ha preso in considerazione tutti gli aspetti della vicenda e tutti i profili sottolineati dalla difesa a sostegno della ricostruzione alternativa, che vorrebbe l'imputato falsamente accusato dalla persona offesa, e ha sottolineato alcune circostanze di fatto incontestate su cui poggia il giudizio di colpevolezza: la sussistenza di una colluttazione tra il ricorrente e la persona offesa, (ammessa anche dal ricorrente e dal coimputato), a seguito della quale [OSCURATO:PERSONA] ha riportato lesioni compatibili con il suo racconto; il rinvenimento del borsello e del cappellino della persona offesa nella disponibilità del ricorrente, che non ha offerto alcuna giustificazione al riguardo; il video da cui emerge che il ricorrente ebbe a trattenere dalle spalle la persona offesa; il ritrovamento di una pistola isu indicazione della persona offesa. 1.3 La terza censura è manifestamente infondata poiché la corte ha reso motivazione logicamente coerente e congrua alle emergenze processuali, osservando che un criterio prudenziale induce a ritenere veritiere solo le accuse della persona offesa che hanno trovato precipuo riscontro in altre emergenze probatorie. Tale affermazione è logicamente compatibile con l'assoluzione dell'imputato dalla rapina denunziata dal Singh, poiché in questo caso la corte ha spiegato che non vi sono elementi di riscontro alle dichiarazioni del teste, che sono state acquisite ex articolo 512 cod. proc.pen. . 2.Si impone pertanto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso con le conseguenti statuizioni P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Roma 16 maggio 2023 il consigliere estensore