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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 12273/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZAsui ricorsi proposti da:1.

Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara2. [OSCURATO:PERSONA] USL di Ferrara, in persona del Direttore generale p.t. – parte civilenel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/19703. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ferraravisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso del pubblico ministero, il rigetto del ricorso dell’imputata, l’annullamentodella sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidatein favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore ingrado di appello per nuovo giudizio;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Giampietro del foro di Bologna, indifesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata ai sensidell’art. 622 cod. proc. pen. con rinvio al giudice competente per valore in gradodi appello limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore dellaparte civile per nuovo giudizio sul punto;letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina, in difesa diCompagno [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con sentenza del 4 dicembre 2025 il Tribunale di Ferrara applicava, ai sensidell’art. 448 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], per i reati a lei ascritti, unificatiin continuazione, la pena finale di anni due di reclusione, riconosciuta lacircostanza attenuante di cui all’art. 323-bis, comma 1, cod. pen. per il delitto dicui all’art. 319 cod. pen., nonché le circostanze attenuanti generiche e lecircostanze attenuanti di cui all’art. 62 nn. 2 e 4 cod. pen., e ridotta la pena per ilrito, disponendo la sospensione condizionale della pena, nonché l’interdizione daipubblici uffici e il divieto temporaneo di contrattare con la P.A. per la durata dianni cinque, estendendo gli effetti della sospensione condizionale della pena anchealle pene accessorie, liquidando, infine a favore della parte civile le spesedeterminate in euro 668,00.2.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblicoministero presso il Tribunale di Ferrara, articolando due motivi, che si riassumonoai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Si deduce, con il primo motivo, l’illegalità della pena con riferimentoall’art. 81 cod. pen. ed alla corretta individuazione della pena base su cui applicarsila continuazione, operata al di sotto del minimo legale.2.2.

Si deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett. e), cod. proc. pen.

La motivazione sarebbe carente in ordine alle ragionidella concessione della sospensione condizionale della pena.3.

Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la partecivile, [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale,articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e mancanza dimotivazione relativamente al capo della sentenza che attiene alla liquidazione dellespese processuali, in merito alla legalità della somma liquidata, peraltro, inmancanza di adeguata motivazione.4.

Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite ilsuo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che si riassumono ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1.

Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt.314 e 635 cod. pen., 444, comma 2, e 448 cod. proc. pen., e vizio di motivazionein relazione alla qualificazione giuridica attribuita al capo E).4.2.

Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge, in relazione agliartt. 319 cod. pen. e 448 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in relazione allaqualificazione giuridica attribuita al capo F).4.3.

Si deduce, con il terzo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt.479, 480, 481, 61 n. 2) cod. pen., 444, comma 2, e 448 cod. proc. pen., e viziodi motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al capo H).5.

Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e tutte le parti hannotrasmesso conclusioni scritte così come riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero va correttamentequalificato come atto di appello, ai sensi degli artt. 448, comma 2, e 568, ultimocomma, cod. proc. pen.

Conseguenzialmente, anche i ricorsi per cassazioneproposti dalla parte civile e dall’imputata si convertono in appello ai sensi dell’art.580 cod. pen. pen. e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna perl’ulteriore corso.2.

Come è noto, in caso di sentenza di patteggiamento pronunciata dal giudicedi primo grado, nonostante il dissenso del pubblico ministero, quest’ultimo puòproporre appello ai sensi dell’art. 448, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18323del 14/04/2010, Rv. 247338-01; in precedenza Sez. 3, n. 5330 del 28/02/1994,Rv. 197453-01).Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Ferrara è stata pronunciata aisensi dell’art. 448 cod. proc. pen. nonostante il dissenso del pubblico ministeroalla proposta di patteggiamento formulata nell’interesse dell’imputata.Dunque, la sentenza era appellabile da parte del pubblico ministero.L’atto di impugnazione concretamente proposto dal pubblico ministero nonpuò essere qualificato come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art.569, comma 1, cod. proc. pen., essendo stato proposto anche per motivi (vedi ilsecondo motivo) non consentiti con il ricorso immediato per cassazione ai sensidel comma 3 del citato art. 569.Pertanto, il ricorso per cassazione deve essere correttamente qualificato comeappello di Bologna.3.

Ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., anche i ricorsi per cassazione propostinell’interesse della parte civile e dell’imputata devono essere convertiti in appelloe trasmessi alla Corte di appello di Bologna (vedi Sez. 3, n. 7940 del 04/06/1998,Rv. 211685-01 e Sez. 5, n. 34843 del 09/07/2001, Rv. 220234-01).

P.Q.MQualificato il ricorso del pubblico ministero come appello e, per conversione,anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della parte civile [OSCURATO:PERSONA] USL Ferrara,dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriorecorso.Così deciso il 24 Marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsui ricorsi proposti da:1. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara2. [OSCURATO:PERSONA] USL di Ferrara, in persona del Direttore generale p.t. – parte civilenel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 12/08/19703. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Ferraravisti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del SostitutoProcuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibileil ricorso del pubblico ministero, il rigetto del ricorso dell’imputata, l’annullamentodella sentenza impugnata limitatamente alla quantificazione delle spese liquidatein favore della parte civile con rinvio al giudice civile competente per valore ingrado di appello per nuovo giudizio;lette le conclusioni scritte dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] di Giampietro del foro di Bologna, indifesa della parte civile [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, che ha concluso chiedendol’accoglimento del ricorso e l’annullamento della sentenza impugnata ai sensidell’art. 622 cod. proc. pen. con rinvio al giudice competente per valore in gradodi appello limitatamente alla quantificazione delle spese liquidate in favore dellaparte civile per nuovo giudizio sul punto;letta la memoria di replica dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Latina, in difesa diCompagno [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso insistendo nei motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 4 dicembre 2025 il Tribunale di Ferrara applicava, ai sensidell’art. 448 cod. proc. pen. a [OSCURATO:PERSONA], per i reati a lei ascritti, unificatiin continuazione, la pena finale di anni due di reclusione, riconosciuta lacircostanza attenuante di cui all’art. 323-bis, comma 1, cod. pen. per il delitto dicui all’art. 319 cod. pen., nonché le circostanze attenuanti generiche e lecircostanze attenuanti di cui all’art. 62 nn. 2 e 4 cod. pen., e ridotta la pena per ilrito, disponendo la sospensione condizionale della pena, nonché l’interdizione daipubblici uffici e il divieto temporaneo di contrattare con la P.A. per la durata dianni cinque, estendendo gli effetti della sospensione condizionale della pena anchealle pene accessorie, liquidando, infine a favore della parte civile le spesedeterminate in euro 668,00.2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il pubblicoministero presso il Tribunale di Ferrara, articolando due motivi, che si riassumonoai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.2.1. Si deduce, con il primo motivo, l’illegalità della pena con riferimentoall’art. 81 cod. pen. ed alla corretta individuazione della pena base su cui applicarsila continuazione, operata al di sotto del minimo legale.2.2. Si deduce, con il secondo motivo, vizio di motivazione ai sensi dell’art.606, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione sarebbe carente in ordine alle ragionidella concessione della sospensione condizionale della pena.3. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione la partecivile, [OSCURATO:PERSONA] di Ferrara, a mezzo del proprio difensore e procuratore speciale,articolando un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e mancanza dimotivazione relativamente al capo della sentenza che attiene alla liquidazione dellespese processuali, in merito alla legalità della somma liquidata, peraltro, inmancanza di adeguata motivazione.4. Avverso la citata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite ilsuo difensore, [OSCURATO:PERSONA], deducendo tre motivi, che si riassumono ai sensidell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen.4.1. Si deduce, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt.314 e 635 cod. pen., 444, comma 2, e 448 cod. proc. pen., e vizio di motivazionein relazione alla qualificazione giuridica attribuita al capo E).4.2. Si deduce, con il secondo motivo, violazione di legge, in relazione agliartt. 319 cod. pen. e 448 cod. proc. pen., e vizio di motivazione in relazione allaqualificazione giuridica attribuita al capo F).4.3. Si deduce, con il terzo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt.479, 480, 481, 61 n. 2) cod. pen., 444, comma 2, e 448 cod. proc. pen., e viziodi motivazione in relazione alla qualificazione giuridica attribuita al capo H).5. Il procedimento si è svolto con trattazione scritta e tutte le parti hannotrasmesso conclusioni scritte così come riportate in epigrafe.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso per cassazione proposto dal pubblico ministero va correttamentequalificato come atto di appello, ai sensi degli artt. 448, comma 2, e 568, ultimocomma, cod. proc. pen. Conseguenzialmente, anche i ricorsi per cassazioneproposti dalla parte civile e dall’imputata si convertono in appello ai sensi dell’art.580 cod. pen. pen. e gli atti vanno trasmessi alla Corte di appello di Bologna perl’ulteriore corso.2. Come è noto, in caso di sentenza di patteggiamento pronunciata dal giudicedi primo grado, nonostante il dissenso del pubblico ministero, quest’ultimo puòproporre appello ai sensi dell’art. 448, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 18323del 14/04/2010, Rv. 247338-01; in precedenza Sez. 3, n. 5330 del 28/02/1994,Rv. 197453-01).Nel caso di specie, la sentenza del Tribunale di Ferrara è stata pronunciata aisensi dell’art. 448 cod. proc. pen. nonostante il dissenso del pubblico ministeroalla proposta di patteggiamento formulata nell’interesse dell’imputata.Dunque, la sentenza era appellabile da parte del pubblico ministero.L’atto di impugnazione concretamente proposto dal pubblico ministero nonpuò essere qualificato come ricorso immediato per cassazione ai sensi dell’art.569, comma 1, cod. proc. pen., essendo stato proposto anche per motivi (vedi ilsecondo motivo) non consentiti con il ricorso immediato per cassazione ai sensidel comma 3 del citato art. 569.Pertanto, il ricorso per cassazione deve essere correttamente qualificato comeappello di Bologna.3. Ai sensi dell’art. 580 cod. proc. pen., anche i ricorsi per cassazione propostinell’interesse della parte civile e dell’imputata devono essere convertiti in appelloe trasmessi alla Corte di appello di Bologna (vedi Sez. 3, n. 7940 del 04/06/1998,Rv. 211685-01 e Sez. 5, n. 34843 del 09/07/2001, Rv. 220234-01). P.Q.MQualificato il ricorso del pubblico ministero come appello e, per conversione,anche i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e della parte civile [OSCURATO:PERSONA] USL Ferrara,dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Bologna per l’ulteriorecorso.Così deciso il 24 Marzo 2026Il Consigliere estensore Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 12273/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris