CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 34860/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 16221/2021proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (RC) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) e [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], alla Via G. Carulli n. 5, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di [OSCURATO:PERSONA], in virtù di procura speciale allegata al ricorso, ed elettivamente domiciliata presso l’indirizzo di posta elettronica certificata [OSCURATO:EMAIL]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] accertamento rettifica rendita catastale immobili –Prova ruralità Agenzia delle Entrate ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]) e presso la stessa domiciliata in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12; -controricorrente – -avverso la sentenza n. 3566/7/2020 depositata dalla CTR Calabria il 17/12/2020 e non notificata; - udita la relazione della causa svolta dal [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza camerale del 9 novembre 2022; Ritenuto in fatto 1. [OSCURATO:PERSONA] proponeva ricorso davanti alla [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] avverso un avviso di accertamento con il quale era stata variata la rendita catastale di due immobili di sua proprietà, modificando la classificazione da D10 a D8 e rivedendo l’estensione. 2. [OSCURATO:PERSONA] accoglieva il ricorso. 3. Sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, la CTR Calabria accoglieva il gravame, evidenziando che la contribuente non aveva offerto alcuna prova in ordine alla ruralità degli immobili e che la ruralità di un fabbricato presupponeva rigidi presupposti oggettivi e soggettivi, che non erano stati neppure dedotti dalla stessa. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] sulla base di due motivi. L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso. 5. Sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ. risulta regolarmente costituito il contraddittorio. 6. Rileva il Collegio che il ricorso per cassazione risulta notificato via PEC all’Ufficio provinciale di [OSCURATO:PERSONA] dell’Agenzia delle Entrate presso l’avvocatura generale dello Stato, che invero non risulta aver difeso l’Ufficio nei gradi di merito; in ogni caso, l’avvenuta costituzione dell’[OSCURATO:PERSONA], qui regolarmente e tempestivamente avvenuta, ha efficacia sanante di ogni vizio del procedimento notificatorio; (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 17700 del 22/06/2021); Ritenuto in diritto 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione degli artt. 9, commi 3 e 3 bis, d.l. n. 557/1993 (conv. in l. n. 133/1994), 2, comma 3, l. n. 77/1977 e 2697, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per aver la CTR fatto riferimento, ai fini della risoluzione della controversia, al comma 3 dell’art. 9 d.l. n. 557/1993, anziché al comma 3 bis della stessa norma. 1.1. Il motivo è fondato. In materia di classificazione catastale delle unità immobiliari aventi destinazione abitativa, perché possa riconoscersi il carattere della "ruralità" ai fini fiscali, la legge richiede la sussistenza di requisiti soggettivi e oggettivi, afferenti rispettivamente a caratteristiche proprie dei soggetti utilizzatori dei fabbricati (coltivatore diretto del fondo, imprenditore agricolo, affittuario, loro familiari conviventi, etc.) e a qualità tipologiche edilizie, di ubicazione, di destinazione d'uso e di utilizzazione, nonché della condizione di cui all'art. 9, comma 3, lett. d), del d.L. n. 557 del 1993, conv. nella l. n. 133 del 1994, quale novellato dall'art. 42 bis del d.L. n. 159 del 2007, conv. nella l. n. 222 del 2007, secondo cui il volume d'affari derivante da attività agricole del soggetto che conduce il fondo deve risultare superiore alla metà del suo reddito complessivo, determinato senza far confluire in esso i trattamenti pensionistici corrisposti a seguito di attività svolta in agricoltura. L’art. 42-bis, comma 1, del d.L.n. 159 del 2007, conv., con modif., dalla l. n. 222 del 2007, ha, invece, introdotto la nuova formulazione dell'art. 9, comma 3-bis, del d.L. n. 557 del 1993, conv., con modif., dalla l. n. 133 del 1994, sul carattere rurale delle costruzioni strumentali allo svolgimento delle attività agricole. La distinzione assume rilevanza,atteso che, in tema di classamento, il carattere rurale dei fabbricati diversi da quelli destinati ad abitazione (categoria D/10) non può essere negato ogniqualvolta essi siano strumentalmente destinati allo svolgimento di attività agricole contemplate dall'art. 29 (ora 32) d.P.R. n. 917 del 1986 o anche di quelle aggiunte dall'art. 9, comma 3-bis, d.L. 30 dicembre 1993, n. 557, e ciò a prescindere dal fatto che non coincidano la titolarità del fabbricato e la titolarità dei terreni da cui provengono i prodotti (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 20953 del 01/08/2008; conf. Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 14013 del 03/08/2012). E’ evidente, pertanto, l’errore in cui è incorsa la CTR nel momento in cui, nel valutare la sussistenza o meno dei requisiti necessari per attribuire ai due immobili la qualifica di “rurale”, ha richiamato il comma 3 dell’art. 9 del d.l. n. 557/1993. 2. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la violazione dell’art. 91 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3), c.p.c., per averla la CTR condannata al rimborso delle spese processuali sostenute dall’Agenzia delle Entrate, nonostante quest’ultima fosse stata in giudizio, sia in primo che in secondo grado, senza l’assistenza di un difensore. 2.1. Il motivo resta assorbito nell’accoglimento del precedente. 3. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso merita di essere accolto, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria; P.Q.M. accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata con riferimento al motivo accolto e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado