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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10081/2024

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CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9486/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1, difes i come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); [OSCURATO:PERSONA],(controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale; condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite.

Roma,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CASSAZIONE(artt. 380-bise 391 c.p.c.) [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti del procedimento n. 9486/2020R.G., relativo al ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA],difesa come in atti ; contro [OSCURATO:PERSONA] + 1, difes i come in atti ( controricorrent i e ricorrenti incidentali); [OSCURATO:PERSONA],(controricorrente); Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c.e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che né la parte ricorrente principale, né la parte ricorrente incidentaleabbiano chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto,che ‒ a norma dell ’ art. 380 - bis , secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso principale e il ricorso incidentale dev ono intendersi rinunciat i e deve provvedersia dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art.391 cod. proc. civ.; Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle speseprocessuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M. dichiara l’estinzione del giudizio di cassazione; compensa le spese del giudizio di legittimità tra la parte ricorrente principale e la parte ricorrente incidentale; condanna la parte ricorrente principale al pagamento, in favore della parte controricorrente Comune di [OSCURATO:PERSONA] , delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 2.000,00 (duemila) per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Manda alla cancelleria di comunicare il presente decreto alle parti costituite. Roma,
Sentenza Cassazione n. 10081/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris