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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2024

Cassazione n. 09607/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente al fine di cessione a terzi.

Rilevato che, con motivo unico, la difesa si duole dell'affermazione di penale responsabilità del suo assistito e del trattamento sanzionatorio adottato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione.

Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum.

Nel caso di specie, la Corte di merito, dopo avere precisato che i rilievi difensivi riguardavano esclusivamente i fatti di cui al capo d) della rubrica, ha posto in evidenza come la detenzione a fini di commercio della sostanza stupefacente caduta in sequestro fosse chiaramente desumibile dal contenuto delle conversazioni ambientali intercettate dalle quali si evinceva la disponibilità della sostanza stupefacente in capo all'imputato e la destinazione a terzi consumatori.

Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico, ed il carattere continuativo della condotta illecita.

Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente").

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 21 febbraio 2024 Il C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2023 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, per avere illecitamente detenuto sostanza stupefacente al fine di cessione a terzi. Rilevato che, con motivo unico, la difesa si duole dell'affermazione di penale responsabilità del suo assistito e del trattamento sanzionatorio adottato, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione. Considerato che la prima doglianza non rientra nel numerus clausus delle censure deducibili in sede di legittimità, investendo profili di valutazione della prova e di ricostruzione del fatto riservati alla cognizione del giudice di merito, le cui determinazioni, al riguardo, sono insindacabili in cassazione ove siano sorrette, come nel presente caso, da motivazione congrua, idonea a dar conto dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante e delle ragioni del decisum. Nel caso di specie, la Corte di merito, dopo avere precisato che i rilievi difensivi riguardavano esclusivamente i fatti di cui al capo d) della rubrica, ha posto in evidenza come la detenzione a fini di commercio della sostanza stupefacente caduta in sequestro fosse chiaramente desumibile dal contenuto delle conversazioni ambientali intercettate dalle quali si evinceva la disponibilità della sostanza stupefacente in capo all'imputato e la destinazione a terzi consumatori. Considerato, quanto alla doglianza riguardante la mancata concessione delle attenuanti generiche, che la Corte di merito ha egualmente offerto idonea motivazione, rimarcando la negativa personalità dell'imputato, gravato da un precedente specifico, ed il carattere continuativo della condotta illecita. Considerato che, ai fini della concessione del beneficio invocato, non è richiesto che il giudice di merito consideri tutti gli elementi all'uopo valutabili contenuti nell'art. 133 cod. pen., dovendo ritenersi sufficiente il richiamo soltanto ad uno di essi, ritenuto prevalente rispetto agli altri elementi (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02:"Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente"). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 febbraio 2024 Il C
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