CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22763/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n. 190 — R.G. n. 2028/24 OSSERVA Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da doglianze riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. la sentenza impugnata, quanto al primo motivo, pag. 4, par. 4.1. e, quanto all'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.; pag. 5, là dove applica il principio sancito da Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 2021, Rv. 280250; quanto al trattamento sanzionatorio, pag. 6) e manifestamente infondati (quanto al terzo motivo in ordine alla pluralità di condotte, posto che non è necessario che la violenza o la minaccia di cui all'art. 337 cod. pen. siano usate sulla persona del pubblico ufficiale, cfr. Sez. 6, n. 3682 del 29/09/1997, Rv. 208771); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 1