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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 24212/2022

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O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantesig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore.

Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n.488 della Corte di appello di Firenze , depositata l’8.

3. 2017.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16.

6. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA].

R.G.

N. 23377/2017.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 488 dell’8.

3. 2017 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 4.930,26 , inferiore a quella richiesta di euro 7.631,76,quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione di un locale commerciale.

La Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello della società [OSCURATO:PERSONA] per genericità del suo contenuto e confermata la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto d’opera, motivò la conclusione accolta ritenendo tempestivamente denunziati e provati, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, i difetti delle opere relativi alla errata realizzazione della pendenza del pavimento della cucina e dello sportello del gas, decurtando per compensazione i costi per la loro eliminazione dal credito vantato dall’esecutore dei lavori.

Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato a mezzo posta con invio il 5.

10. 2017, ricorre la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone,a sua volta, ricorso incidentale, affidato a tre motivi, a cui la società [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso.

La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata.

Il ricorrente in via incidentale ha depositato memoria.

Vannoesaminati per prim i , ponendo questioni aventi priorità logico giuridica, i prim due motivi del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA].

Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l’atto di appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] rispondente ai requisiti di specificità richiesti da tale disposizione, in violazionedel principio affermat o dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’atto di appello non solo deve individuare esplicitamente i passaggi della sentenza non condivisi, ma deve altresì riportare una proposta ragionata di riforma del provvedimento, confutando esplicitamente le soluzioni accolte dalla decisione appellata, contenuto che invece non era rinvenibile nell’atto di impugnazione proposto dalla controparte.

R.G.

N. 23377/2017.Il motivoè destituito di fondamento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che gli artt. 342 e 434 c od. proc. civ. , nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla leggen. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata( Cass.

S.U. n. 27199 del 2017; Cass. n. 13535 del 2018).

Nel caso di specie,dalla lettura dell’atto di appello, consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunziato, risulta confermata la valutazione di ammissibilità dell’impugnazione espressa dalla Corte fiorentina, avendo la società appellante formulato censure specifiche, anche mediante richiamo puntuale alle risultanze istruttorie, alla pronuncia del tribunale che l’aveva dichiarata decaduta dalla garanzia per i vizi dei lavori per tardività della loro denunzia e qualificato i l rapporto intercorso tra le par ti come contratto d’opera, r i propo nendo la propria domanda di pagamento della somma necessaria alla eliminazione deidifetti e delle difformità denunziate ed al risarcimento dei danni.

Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente il difetto relativo alla realizzazione della pendenza del pavimento della cucina senza considerare le deduzioni difensive che contestavano la necessità che il pavimento dovesse essere realizzato in pendenza e quindi l’esistenza stessa del difetto dell’opera.

Il motivo è inammissibile in quanto introduce contestazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere, nella specie attinenti all a modalità di esecuzione dell’opera, demandati esclusivamente alla competenza R.G.

N. 23377/2017.del giudice di merito e non sindacabili, in quanto tali, in sede di giudizio di legittimità, essendo questa Corte giudice del diritto e non del fatto.

Passando all’esame del rico rso principale, avanzato dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo denunzia vizio di omesso esame di fatto decisivo, assumendo che nell’accertare il costo dei lavori per l’eliminazione del vizio riscontrato nel pavimento della cucina, la Corte di appello è incorsa in errore laddove ha richiamato a tal fine la stima del consulente tecnico d’ufficio per i lavori di sistemazione, quantificati in euro 2.026,00 oltre iva, omettendo però di considerare che lo stesso consulente aveva precisato che “Oltre a quanto sopra sarà necessario il preventivo montaggio e smontaggio dell’esistente cucina, opera per la quale è presumibile la durata di circa 3 giorni lavorativi e che avrà un costo per il quale si rimanda agli atti di causa“, individuabili, aggiunge la ricorrente principale, nel preventivo redatto dalla impresa [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che quantificava la relativa spesa in euro 6.195,20.

Il motivo è fondato.

La Corte di appello ha quantificato il costo per l’eliminazione del difetto sulla base dell’importo di spesa indicato dal consulente tecnico relativamente alla “eliminazione dell’errata pendenza del vano cucina“, senza tuttavia dar conto ed esaminare che lo stesso consulente aveva rappresentato che, al fine della esecuzione di tale lavoro, era necessario il preventivo smontaggio e rimontaggio della cucina esistente, con conseguente relativa spesa.

Ne discende la fondatezza del motivo, in quanto la mancata considerazione da parte del giudice delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integra il vizio della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.(Cass. n. 18598 del 2020; Cass. n. 13770 del 2018 ).

Il secondo e terzo motivo del ricorso principale denunziano violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata sia incorsa altresì nel vizio di contraddittoria ed apparente motivazione, avendo richiamato, da un lato , le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ma, dall’altro, ignorato il passo della relazione che considerava necessari per R.G.

N. 23377/2017.l’eliminazione del difetto del pavimento lo smontaggio ed il rimontaggio della cucina, con aggravamento dei relativi costi.

I motivi si dichiarano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo.

Tornando al ricorso incidentale avanzato da Giannopolo, il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1668 e 2226 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta, formulata fin dal giudizio di primo grado, di provvedere egli stesso, in caso di accertamento dei vizi e difetti denunziati dalla committente, ad eseguire i lavori necessari per la loro eliminazione, senza subire una riduzione del corrispettivo.

Il motivo è infondato.

Il vizio processuale denunziato non sussiste, in quanto la Corte fiorentina, nel quantificare il corrispettivo spettante al prestatore dell’opera in misura inferiore a quella richiesto a causa dei difetti riscontrati , ha correttamente pronunciato sulla domanda della società [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto in via riconvenzionale l’addebito alla controparte del costo dei lavori per eliminare i difetti e quindi la riduzione del prezzo.

La pronuncia, per il resto, si sottrae ai vizi di violazione di legge denunziati , apparendo, sotto tale profilo , rispondente ai diritti riconosciuti dalla legge al committente,in caso di vizi e difetti delle opere commissionate, dall’art. 1668 cod. civ.

Questa disposizione, che è richiamat a per il contratto d’opera dall’art. 2226 cod. civ., nel prevedere che il committente possa chiedere che i vizi e le difformità delle opere siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo dell’opera sia proporzionalmente diminuito, attribuisce infatti la relativa scelta, quale diritto potestativo, al committente medesimo e non già all’appaltatore (Cass. n. 6181 del 2011; Cass. n. 24305 del 2017 ) .

Ne discende che quest’ultimo non ha alcuna facoltà o potere di paralizzare la richiesta avversaria di riduzione del prezzo opponendogli una pretesa, inesistente, di eliminazione diretta deidifetti.

In conclusione, il ricorso principale è accolto relativamente al primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri.

Il ricorso incidentale va invece respinto.

R.G.

N. 23377/2017.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto del ricorso principale, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto dalla s.rl. [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvi a la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.

Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O R D I N A N Z A sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con sede in [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentantesig. [OSCURATO:PERSONA], rappresentat a e difes a per procura alle liti in calce al ricorso dall’[OSCURATO:PERSONA] , elettivamente domiciliata presso lo studio [OSCURATO:PERSONA] in Roma, corso [OSCURATO:PERSONA] II n. 18. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al controricorso dall’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l’indirizzo digitale pec del difensore. Controricorrente-Ricorrente incidentale avverso la sentenza n.488 della Corte di appello di Firenze , depositata l’8. 3. 2017. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16. 6. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]. R.G. N. 23377/2017.Fatti di causa e ragioni della decisione Con sentenza n. 488 dell’8. 3. 2017 la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della decisione di primo grado, condannò la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore di [OSCURATO:PERSONA] della somma di euro 4.930,26 , inferiore a quella richiesta di euro 7.631,76,quale corrispettivo per i lavori di ristrutturazione di un locale commerciale. La Corte, disattesa l’eccezione di inammissibilità dell’atto di appello della società [OSCURATO:PERSONA] per genericità del suo contenuto e confermata la qualificazione del rapporto intercorso tra le parti come contratto d’opera, motivò la conclusione accolta ritenendo tempestivamente denunziati e provati, sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, i difetti delle opere relativi alla errata realizzazione della pendenza del pavimento della cucina e dello sportello del gas, decurtando per compensazione i costi per la loro eliminazione dal credito vantato dall’esecutore dei lavori. Per la cassazione di questa sentenza, con atto notificato a mezzo posta con invio il 5. 10. 2017, ricorre la s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], sulla base di tre motivi. [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso e propone,a sua volta, ricorso incidentale, affidato a tre motivi, a cui la società [OSCURATO:PERSONA] replica con controricorso. La causa è stata avviata in decisione in adunanza camerale non partecipata. Il ricorrente in via incidentale ha depositato memoria. Vannoesaminati per prim i , ponendo questioni aventi priorità logico giuridica, i prim due motivi del ricorso incidentale proposto da [OSCURATO:PERSONA]. Il primo motivo denunzia violazione dell’art. 342 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto l’atto di appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] rispondente ai requisiti di specificità richiesti da tale disposizione, in violazionedel principio affermat o dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui l’atto di appello non solo deve individuare esplicitamente i passaggi della sentenza non condivisi, ma deve altresì riportare una proposta ragionata di riforma del provvedimento, confutando esplicitamente le soluzioni accolte dalla decisione appellata, contenuto che invece non era rinvenibile nell’atto di impugnazione proposto dalla controparte. R.G. N. 23377/2017.Il motivoè destituito di fondamento, alla luce della giurisprudenza di questa Corte, che ha precisato che gli artt. 342 e 434 c od. proc. civ. , nel testo formulato dal decreto legge n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla leggen. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata( Cass. S.U. n. 27199 del 2017; Cass. n. 13535 del 2018). Nel caso di specie,dalla lettura dell’atto di appello, consentito a questa Corte dalla natura processuale del vizio denunziato, risulta confermata la valutazione di ammissibilità dell’impugnazione espressa dalla Corte fiorentina, avendo la società appellante formulato censure specifiche, anche mediante richiamo puntuale alle risultanze istruttorie, alla pronuncia del tribunale che l’aveva dichiarata decaduta dalla garanzia per i vizi dei lavori per tardività della loro denunzia e qualificato i l rapporto intercorso tra le par ti come contratto d’opera, r i propo nendo la propria domanda di pagamento della somma necessaria alla eliminazione deidifetti e delle difformità denunziate ed al risarcimento dei danni. Il secondo motivo del ricorso incidentale denunzia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, lamentando che la Corte di appello abbia ritenuto sussistente il difetto relativo alla realizzazione della pendenza del pavimento della cucina senza considerare le deduzioni difensive che contestavano la necessità che il pavimento dovesse essere realizzato in pendenza e quindi l’esistenza stessa del difetto dell’opera. Il motivo è inammissibile in quanto introduce contestazioni in ordine alla ricostruzione dei fatti rilevanti ai fini del decidere, nella specie attinenti all a modalità di esecuzione dell’opera, demandati esclusivamente alla competenza R.G. N. 23377/2017.del giudice di merito e non sindacabili, in quanto tali, in sede di giudizio di legittimità, essendo questa Corte giudice del diritto e non del fatto. Passando all’esame del rico rso principale, avanzato dalla s.r.l. [OSCURATO:PERSONA], il primo motivo denunzia vizio di omesso esame di fatto decisivo, assumendo che nell’accertare il costo dei lavori per l’eliminazione del vizio riscontrato nel pavimento della cucina, la Corte di appello è incorsa in errore laddove ha richiamato a tal fine la stima del consulente tecnico d’ufficio per i lavori di sistemazione, quantificati in euro 2.026,00 oltre iva, omettendo però di considerare che lo stesso consulente aveva precisato che “Oltre a quanto sopra sarà necessario il preventivo montaggio e smontaggio dell’esistente cucina, opera per la quale è presumibile la durata di circa 3 giorni lavorativi e che avrà un costo per il quale si rimanda agli atti di causa“, individuabili, aggiunge la ricorrente principale, nel preventivo redatto dalla impresa [OSCURATO:PERSONA] s.n.c., che quantificava la relativa spesa in euro 6.195,20. Il motivo è fondato. La Corte di appello ha quantificato il costo per l’eliminazione del difetto sulla base dell’importo di spesa indicato dal consulente tecnico relativamente alla “eliminazione dell’errata pendenza del vano cucina“, senza tuttavia dar conto ed esaminare che lo stesso consulente aveva rappresentato che, al fine della esecuzione di tale lavoro, era necessario il preventivo smontaggio e rimontaggio della cucina esistente, con conseguente relativa spesa. Ne discende la fondatezza del motivo, in quanto la mancata considerazione da parte del giudice delle risultanze della consulenza tecnica d’ufficio integra il vizio della sentenza per omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell’art. 360 n. 5 cod. proc. civ.(Cass. n. 18598 del 2020; Cass. n. 13770 del 2018 ). Il secondo e terzo motivo del ricorso principale denunziano violazione dell’art. 132 n. 4 cod. proc. civ., lamentando che la sentenza impugnata sia incorsa altresì nel vizio di contraddittoria ed apparente motivazione, avendo richiamato, da un lato , le risultanze della consulenza tecnica d’ufficio ma, dall’altro, ignorato il passo della relazione che considerava necessari per R.G. N. 23377/2017.l’eliminazione del difetto del pavimento lo smontaggio ed il rimontaggio della cucina, con aggravamento dei relativi costi. I motivi si dichiarano assorbiti per effetto dell’accoglimento del primo motivo. Tornando al ricorso incidentale avanzato da Giannopolo, il terzo motivo denunzia violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. e degli artt. 1668 e 2226 cod. civ., lamentando che la Corte di appello abbia omesso di pronunciarsi sulla sua richiesta, formulata fin dal giudizio di primo grado, di provvedere egli stesso, in caso di accertamento dei vizi e difetti denunziati dalla committente, ad eseguire i lavori necessari per la loro eliminazione, senza subire una riduzione del corrispettivo. Il motivo è infondato. Il vizio processuale denunziato non sussiste, in quanto la Corte fiorentina, nel quantificare il corrispettivo spettante al prestatore dell’opera in misura inferiore a quella richiesto a causa dei difetti riscontrati , ha correttamente pronunciato sulla domanda della società [OSCURATO:PERSONA], che aveva chiesto in via riconvenzionale l’addebito alla controparte del costo dei lavori per eliminare i difetti e quindi la riduzione del prezzo. La pronuncia, per il resto, si sottrae ai vizi di violazione di legge denunziati , apparendo, sotto tale profilo , rispondente ai diritti riconosciuti dalla legge al committente,in caso di vizi e difetti delle opere commissionate, dall’art. 1668 cod. civ. Questa disposizione, che è richiamat a per il contratto d’opera dall’art. 2226 cod. civ., nel prevedere che il committente possa chiedere che i vizi e le difformità delle opere siano eliminati a spese dell’appaltatore oppure che il prezzo dell’opera sia proporzionalmente diminuito, attribuisce infatti la relativa scelta, quale diritto potestativo, al committente medesimo e non già all’appaltatore (Cass. n. 6181 del 2011; Cass. n. 24305 del 2017 ) . Ne discende che quest’ultimo non ha alcuna facoltà o potere di paralizzare la richiesta avversaria di riduzione del prezzo opponendogli una pretesa, inesistente, di eliminazione diretta deidifetti. In conclusione, il ricorso principale è accolto relativamente al primo motivo, dichiarati assorbiti gli altri. Il ricorso incidentale va invece respinto. R.G. N. 23377/2017.La sentenza è cassata in relazione al motivo accolto del ricorso principale, con conseguente rinvio della causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione delle spese. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA] , dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, se dovuto. P.Q.M. Accoglie il primo motivo del ricorso principale proposto dalla s.rl. [OSCURATO:PERSONA], assorbiti gli altri, e rigetta il ricorso incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accoltoe rinvi a la causa alla Corte di appello di Firenze, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese. Si dà atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente incidentale [OSCURATO:PERSONA], dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 24212/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris