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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 aprile 2022

Cassazione n. 19176/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso _alle pila"; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; te Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile per una duplice ragione: perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. per vizi non consentiti.

Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen. in cui si deduce il vizio relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018. [OSCURATO:PERSONA]. 273194).

Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMA(dato avviso _alle pila"; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; te Ritenuto che l'impugnazione proposta è inammissibile per una duplice ragione: perché proposto personalmente dalla parte, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017 n. 103, e della novella normativa relativa all'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. e avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.proc.pen. per vizi non consentiti. Va ribadito il principio già affermato da questa Corte, secondo il quale è inammissibile il ricorso per cassazione avverso sentenza emessa ai sensi dell'art. 599 bis cod.pen. in cui si deduce il vizio relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018. [OSCURATO:PERSONA]. 273194). Rilevato che pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] sore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19176/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris