CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 novembre 2020
Cassazione n. 15852/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13571/2021 R.G. proposto da : I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A. – Società di Cartolarizzazione dei crediti I.N.P.S., rappresentati e difes i dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'ALOISIO ([OSCURATO:EMAIL]) [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e ENEAPIGRINI ( [OSCURATO:EMAIL] ) -controricorrente- avverso la sentenzadella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 3360/2020 depositata il11/11/2020. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che, con sentenza depositata l’11.11.2020, la Corte d'appello di Napoli ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto la domanda di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. volta alla restituzione di somme indebitamente pagate all’INPS a titolo di contributi; che avverso tale pronuncia l’INPS ha proposto ricorso per cassazione, deducendo quattro motivi di censura, successivamente illustrati con memoria; che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha resistito con controricorso, parimenti poi illustrato con memoria; che, chiamata la causa all'adunanza camerale del 14.4.2023, il Collegio ha riservato il deposito dell'ordinanza nel termine di giorni sessanta (articolo 380-bis.1, comma 2°, c.p.c.); [OSCURATO:PERSONA] che, con il primo motivo, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 345 e 437 c.p.c. per avere la Corte ritenuto nuova la doglianza con cui era stata censurata la sentenza di primo grado per aver violato i limiti oggettivi del giudicato; che, con il secondo motivo, le medesime censure sono riproposte sub speciedi violazione dell’art. 112 c.p.c.; che, con il terzo e il quarto motivo, l’INPS si duole variamente che i giudici territoriali abbiano ritenuto provato e non prescritto il diritto alla ripetizione; che, con riguardo al primo motivo, va premesso che i giudici territoriali hanno ritenuto affatto nuova la prospettazione con cui l’INPS, in sede di gravame, aveva sostenuto che la sentenza del Tribunale di S. [OSCURATO:PERSONA] n. 168/2012, che l’odierna controricorrente aveva posto a base della condictio indebiti , non potesse avere efficacia per i periodi temporali successivi alla sua pronuncia; che, per contro, risulta dal contenuto della memoria di costituzione in primo grado (per come debitamente trascritta a pag. 9 del ricorso per cassazione) che l’INPS aveva eccepito che la pronuncia invocata dall’odierna controricorrente concerneva soltanto il periodo dal giugno 1994 al maggio 1995, con ciò evidentemente intendendo circoscrivere la portata oggettiva del giudicato concernente il diritto dell’odierna controricorrente agli sgravi contributivi rispetto al più ampio periodo che è oggetto del presente giudizio (1981-1998); che, tanto premesso, è evidente che la censura con cui, nel primo motivo di gravame, l’INPS si era doluto del fatto che il primo giudice avesse erroneamente esteso la portata oggettiva del giudicato concernente il diritto agli sgravi al più ampio periodo oggetto del presente giudizio non poteva in alcun modo essere considerata nuova; che, pertanto, assorbiti gli ulteriori motivi, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli, senza vincolo di diversa composizione, trattandosi di rinvio meramente restitutorio; che il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione; P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, che provvederà anche sul