CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 settembre 2021
Cassazione n. 02244/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso 23195-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] A [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 44, presso lo studio degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e GIOVANNI ex) BERETTA, che la rappresentano e difendono;- ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, PIAllA ADRIANA 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - avverso la sentenza n. 1841/2019 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 23/01/2019 R.G.N. 28377/2016; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/09/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]', che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l'Avvocato [OSCURATO:PERSONA]. r.g. n. 23195/2019 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], titolare di pensione di vecchiaia erogata dalla [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (d'ora in poi Cassa) dal 1 ottobre 2006, convenne in giudizio la Cassa e ne chiese la condanna alla riliquidazione della prestazione previa rideterminazione della quota A in applicazione del criterio del pro rata per le annualità anteriori al 1.1.2004 secondo il sistema retributivo vigente prima delle modifiche approvate con delibera del 22 giugno 2004 dalla Cassa stessa. Il Tribunale di Milano accolse il ricorso riconoscendo il diritto alle differenze nei limiti della prescrizione e sulla base della normativa vigente prima delle delibere del Comitato dei Delegati della Cassa del 22 giugno 2002 e del 20 dicembre 2003 ed in base all'art. 2 della legge n. 414 del 1991 ed all'art. 49 del regolamento esecutivo previgente. La Corte di appello di Milano rigettò l'appello della Cassa e in accoglimento del ricorso incidentale della Fattorini, ritenuta decennale e non quinquennale la prescrizione, condannò la Cassa a pagare anche le differenze pensionistiche relative al periodo dal primo ottobre 2006 al 6 marzo 2007. La Corte di Cassazione, con sentenza n. 1841 del 23 gennaio 2019, quindi, rigettò il ricorso proposto dalla Cassa osservando, per quanto ancora interessa, che la Corte di appello nel ritenere cessata la materia del contendere tra le parti non aveva omesso di giudicare sull'appello e si era limitata a valutare come cessato il contrasto tra le parti in ordine alla questione del numero di annualità di reddito da valorizzare ai fini del calcolo della prestazione dovuta, non senza poi procedere alla successiva disamina delle ulteriori questioni devolute dalle parti che ha ritenuto potessero trovare soluzione alla luce dei principi espressi dalla sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte n. 17742 del 2015. Conseguentemente la Cassazione escluse che si fosse determinata una nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ. e, conseguentemente, ritenne infondato il relativo motivo di ricorso. Per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] di Previdenza ed Assistenza che ha articolato un unico motivo. [OSCURATO:PERSONA] è rimasta intimata. Il Procuratore Generale ha concluso per il rigetto del ricorso e la Cassa ha depositato memoria ai sensi dell'art. 378 cod. proc. civ.. Quindi su istanza di parte la decisione della causa è stata rinviata a nuovo ruolo per consentirne la r.g. n. 23195/2019 discussione in pubblica udienza non avendo la ricorrente avuto tempestiva conoscenza delle conclusioni del procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Con il ricorso per revocazione si deduce che l'ordinanza della Cassazione, che ha rigettato il primo motivo di ricorso con il quale era stata eccepita la nullità del procedimento e della sentenza della Corte di appello che aveva ritenuto cessata la materia del contendere tra le parti con specifico riferimento al numero di annualità di reddito da valorizzare ai fini del calcolo della misura della prestazione, sarebbe fondata sull'errato presupposto fattuale che non vi fosse alcun residuo contrasto tra le parti circa l'ammontare delle somme spettanti alla Fattorini a titolo di differenze pensionistiche in conseguenza della riliquidazione della quota retributiva ( c.d. Quota A) del trattamento pensionistico nel rispetto del principio del pro rata come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte con la sentenza n. 17742 del 2015. Deduce la Cassa che sin dal primo grado, e comunque in appello, era stato contestato l'importo richiesto, anche e specificatamente con riguardo ai conteggi allegati al ricorso dall'assicurata, e che l'adesione della Cassa ai principi di diritto enunciati dalle sezioni unite non implicava affatto la rinuncia alle altre specifiche difese formulate in appello con riguardo all'utilizzabilità, ai fini della riliquidazione dei redditi maturati sotto la vigenza del criterio di calcolo contributivo ( c.d. quota B della pensione), oggetto del terzo motivo di appello. Sottolinea che non sussistevano i presupposti per una declaratoria di cessazione della materia del contendere con riguardo agli importi dovuti anche in applicazione dei principi dettati dalle Sezioni Unite tanto che in vista della decisione della Corte di merito erano stati depositati dalla Cassa nuovi conteggi. Ritiene che tanto sarebbe bastato per accogliere il primo motivo di ricorso per cassazione e, l'averlo ignorato, integrerebbe quell'errore di fatto che giustificherebbe la revocazione dell'ordinanza della Cassazione trattandosi di un vizio nell'assunzione del fatto; nella percezione del contenuto degli atti processuali (la sentenza della Corte di appello, il ricorso in appello, le note difensive ed i conteggi ad esse allegati) tutti fatti obiettivamente ed immediatamente rilevabili dalla mera lettura degli atti che si sarebbe tradotto in una svista di carattere materiale, meramente percettiva.r.g. n. 23195/2019 Per effetto dell'accertamento dell'esistenza della svista denunciata la decisione della Cassazione sarebbe viziata e l'errore sarebbe decisivo poiché effettivamente la sentenza della Corte di appello avrebbe trascurato di esaminare quale fosse l'esatta quantificazione del trattamento pensionistico e quali le differenze spettanti pur applicando i principi dettati dalle sezioni unite. Tanto premesso rileva il Collegio che, come anche di recente affermato da questa Corte di Cassazione a sezioni unite (cfr. Cass. S.U. 31032 del 2019), " l'impugnazione per revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa nell'ipotesi di errore compiuto nella lettura degli atti interni al giudizio di legittimità, errore che presuppone l'esistenza di divergenti rappresentazioni dello stesso oggetto, emergenti una dalla sentenza e l'altra dagli atti e documenti di causa; pertanto, è esperibile, ai sensi degli artt. 391-bis e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., la revocazione per l'errore di fatto in cui sia incorso il giudice di legittimità che non abbia deciso su uno o più motivi di ricorso, ma deve escludersi il vizio revocatorio tutte volte che la pronunzia sul motivo sia effettivamente intervenuta, anche se con motivazione che non abbia preso specificamente in esame alcune delle argomentazioni svolte come motivi di censura del punto, perché in tal caso è dedotto non già un errore di fatto (quale svista percettiva immediatamente percepibile), bensì un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso e, quindi, un errore di giudizio". In sostanza non può ritenersi inficiata da errore di fatto rilevante ai sensi ed agli effetti di cui agli artt. 391 bis e 395, n. 4) cod.proc.civ., la sentenza della quale si censuri la valutazione di uno dei motivi del ricorso ritenendo che sia stata espressa senza (_:(7 ' considerare le argomentazioni contenute nell'atto d'impugnazione, perché in tal caso è dedotta un'errata considerazione e interpretazione dell'oggetto di ricorso (cfr. Cass.15/02/2018 n. 3760). Non è idonea quindi ad integrare l'errore revocatorio, quella valutazione, ancorché errata, del contenuto degli atti di parte e della motivazione della sentenza impugnata, poiché in tal caso si tratta di vizio costituente errore di giudizio e non di fatto (cfr. Cass. 27/04/2018 n. 10184). In definitiva per integrare l'errore revocatorio di fatto deve riscontrarsi un mancato esame di uno dei motivi di ricorso nell'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso. Errore nella percezione di un fatto processuale e non frutto di una mera omissione di valutazione di alcuni suoi elementi. Non una semplice carenza, nella motivazione della sentenza, di qualsiasi giustificazione "in iure" circa il mancato esame di un motivo pur presente nel ricorso (ciò che integra mera dimenticanza), bensì r.g. n. 23195/2019 l'erronea supposizione dell'inesistenza del motivo stesso, ovvero di un fatto processuale, invece, esistente (Cass. 13/12/2016 n. 25560 e 06/06/2016 n. 11530). Orbene nel caso in esame l'ordinanza di cui è chiesta la revocazione ha esaminato la censura formulata nel primo motivo di ricorso per cassazione - con il quale era denunciata la nullità del procedimento di merito e della sentenza impugnata in relazione all'insussistenza dei presupposti per dichiarare cessata tra le parti la materia del contendere - e ne ha ritenuto l'infondatezza sul rilievo che lungi dal non giudicare sull'appello perché ritenuta cessata la materia del contendere la Corte di merito si sarebbe "limitata a valutare come cessato il contrasto tra le parti ordine alla questione del numero di annualità di reddito da valorizzare ed ha, poi, proceduto alla successiva disamina ritenendo che le ulteriori questioni devolute dalle parti potessero trovare soluzione alla luce dei principi espressi dalle Sezioni Unite di questa Corte, dunque, non si è determinata alcuna nullità della sentenza ai sensi dell'art. 132 cod.proc.civ." ed ha perciò ritenuto infondato il motivo. Non ricorrono pertanto i presupposti per la revocazione dell'ordinanza ed a tal fine neppure rileva il fatto che, in altra controversia analoga, la Corte di Cassazione abbia ritenuto insussistenti i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere tra le parti accogliendo il ricorso e cassando la sentenza. In conclusione, per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato. La mancata costituzione di [OSCURATO:PERSONA], rimasta intimata, esime il [OSCURATO:PERSONA] provvedere sulle spese del presente giudizio mentre ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore r.g. n. 23195/2019 importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dell'art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 settembre 2021 Il Consigliere