CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 36050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/01/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del procuratore generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 19.01.2021, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bologna di condanna di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di cui agli artt. 186, comma 2 lett. c) e comma 2 sexies, 186 bis, comma 1 lett. a) e comma 3, D.Ivo 30 aprile 1992 n. 285 commesso in Bologna il 30 giugno 2016, ha rideterminato il trattamento sanzionatorio e ha rettificato l'indicazione della 'sospensione temporanea' della patente di guida contenuta nel dispositivo della sentenza di primo grado in quella di 'revoca' della patente di guida. 2. L'imputato ha proposto ricorso a mezzo di proprio difensore, formulando tre motivi. 2.1 Con il primo motivo ha dedotto la violazione di legge ed in particolare dell'art. 186 bis comma 5 C.d.S. Il ricorrente rileva che la Corte di Appello aveva disposto la revoca della patente di guida, in luogo della sospensione, pur non ricorrendo le condizioni di cui all'art. 186 bis CdS., che prevede la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida solo qualora sia accertato un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro per i conducenti di alcuni particolari tipi di autoveicoli. 2.2. Con il secondo motivo ha dedotto la contraddittorietà ed illogicità della motivazione in ordine alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida, rilevando che la Corte di Appello avrebbe omesso di indicare le ragioni per cui nel caso di specie andava disposta la revoca e non la semplice sospensione della patente di guida. 2.3. Con il terzo motivo ha chiesto la applicazione dalla causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen, assumendo che la relativa disciplina era entrata in vigore nelle more del procedimento e che in quanto favorevole al reo doveva trovare applicazione nel caso in esame. 3. Il Procuratore generale, nella persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per intervenuta prescrizione, con trasmissione degli atti al Prefetto di Bologna per quanto di competenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. La sentenza deve essere annullata senza rinvio per estinzione del reato dovuta a prescrizione, tenuto conto del titolo di reato (art. 186 CdS ) e della data dello stesso (30 giugno 2016), in relazione al combinato disposto di cui agli artt.157 e 161 cod. pen. 2. La fondatezza del primo motivo (alla condanna per il reato per cui si procede consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e non già della revoca, prevista solo per il caso in cui ricorra la circostanza aggravante di cui all'art. 186 bis comma 1 lett. d collegata alla conduzione di autoveicoli aventi caratteristiche particolari) ha consentito la valida instaurazione del rapporto di impugnazione davanti a questa Corte di legittimità e, dunque, determinato la rilevanza del fatto estintivo. In presenza di una declaratoria di improcedibilità per intervenuta prescrizione del reato, è precluso alla Corte di cassazione uno scrutinio finalizzato all'eventuale annullamento della decisione per vizi attinenti alla sua motivazione, poiché in tale giudizio "...l'obbligo di dichiarare una più favorevole causa di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen., ove risulti l'esistenza della causa estintiva della prescrizione, opera nei limiti del controllo del provvedimento impugnato, in conformità ai limiti di deducibilità del vizio di motivazione"(sez. 1 n. 35627 del 18/4/2012, P.G. in proc. Amurri, Rv. 253458) che deve risultare dal testo del provvedimento impugnato (cfr. sez. 6, n. 48461 del 28/11/2013, P.G., Fontana e altri, Rv. 258169). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per p_ rifér-Tren- -utatprescrizione. Così deciso in Roma in data 13 settembre 2