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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 1998

Cassazione n. 32749/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18758/2025 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo illogicità della motivazione in merito alla prova dell'attribu- zione dell'utenza all'imputato e alla valutazione probatoria degli indizi rappresen- tati dalla geolocalizzazione.

Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondatì, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi.

Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata.

Inoltre, le doglianze sono manifestamente infondate in quanto, con rilievi ge- nerici ed in fattoi deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disa- mina dei dati probatori; Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile.

Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi dì prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, rispondendo alle medesime que- stioni oggi acriticamente riproposte La Corte aquiliana ha motivatamente ritenuto destituite di fondamento le do- glianze formulate dalla difesa in merito alla riconducibilità all'imputato dell'utenza telefonica n. 351-0587961, dal momento che il giorno in cui egli fu fermato, uni- tamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero alle ore 0,10 del 4/9/2019 in Riccione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva nella sua disponibilità proprio l'apparecchio telefonico re- cante la suddetta utenza, così come emerge dal verbale di perquisizione in atti, e non ha ritenuto vi fosse valido motivo di ritenere che la stessa non fosse utilizzata dal medesimo pure durante il compimento di tutti i reati addebitatigli, anche per- ché l'utenza trovata il 4/9/2019 in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], era stata utilizzata dal medesimo pure sicuramente in occasione di altro furto, non contestato al [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 22/7/2019 (v. capo 25) dell'originario decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata il 14/2/2020 prodotto N. 18758/2025 R.G. dalla difesa all'udienza del 15/12/2021), essendo state rinvenute le sue impronte digitali sul biglietto autostradale riconsegnato al casello di uscita al termine del viaggio di ritorno nel luogo di residenza dalla località in cui era stato commesso tale altro furto.

Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza concernente l'epoca di rinve- nimento della menzionata utenza cellulare riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], troppo distante, a detta della difesa, ovvero due mesi, dall'ultimo furto contestato al predetto, giacché il tempo trascorso da tale ultimo furto non era pari a due mesi, ma era pari ad un mese e sette giorni, e quindi poco rilevante, ma soprattutto erano tra- scorsi appena due giorni dall'ultimo furto contestato ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e De- venuto, sicché le condotte delittuose, al momento del rinvenimento delle utenze telefoniche nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], erano an- cora in atto.

Ininfluente ed irrilevante è stata, altresì, motivatamente ritenuta la documen- tazione sanitaria prodotta dal difensore nel corso del giudizio di primo grado, giac- che dalla stessa emerge che il [OSCURATO:PERSONA] fu dimesso da una casa di cura di Foggia il 4/6/2019, dopo avere subito un intervento di correzione chirurgica al piede destro per dita a martello, con indicazione di riposo per 40 giorni; ebbene il primo reato contestato al predetto è stato commesso a distanza di circa 30 giorni dalla dimis- sione dalla citata casa di cura ed il tipo di intervento subito non gli impediva di certo qualsiasi movimento, essendo, quindi, ben possibile che per i primi furti egli abbia svolto una funzione di ausilio ai suddetti complici, come ad esempio l'esple- tamento della funzione di palo.

Tanto chiarito, la Corte territoriale dà atto che, relativamente ai reati di cui ai capi c), d), e), f), g), h), i), 1), m) e n), l'utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA] è stata sempre geolocalizzata nelle località dei commessi furti e proprio alle ore di compi- mento degli stessi, per cui non possono sorgere dubbi sulla partecipazione del predetto alla commissione dei citati reati; né d'altro canto, sono emersi elementi univoci e precisi per poter ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], al momento del perfezionamento dei menzionati reati, si trovasse altrove.

Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione.

Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 18758/2025 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/11/2024 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 18758/2025 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo illogicità della motivazione in merito alla prova dell'attribu- zione dell'utenza all'imputato e alla valutazione probatoria degli indizi rappresen- tati dalla geolocalizzazione. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata. 2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondatì, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Gli stessi, in particolare, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché sono riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non sono scanditi da neces- saria critica analisi delle argomentazioni poste a base della decisione impugnata. Inoltre, le doglianze sono manifestamente infondate in quanto, con rilievi ge- nerici ed in fattoi deducono difetto o contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione, che la lettura del provvedimento impugnato dimostra, invece, essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disa- mina dei dati probatori; Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente, in concreto, non si confronta adeguatamente con la motivazione della corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto degli elementi dì prova in ordine alla responsabilità del prevenuto, rispondendo alle medesime que- stioni oggi acriticamente riproposte La Corte aquiliana ha motivatamente ritenuto destituite di fondamento le do- glianze formulate dalla difesa in merito alla riconducibilità all'imputato dell'utenza telefonica n. 351-0587961, dal momento che il giorno in cui egli fu fermato, uni- tamente ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ovvero alle ore 0,10 del 4/9/2019 in Riccione, il [OSCURATO:PERSONA] aveva nella sua disponibilità proprio l'apparecchio telefonico re- cante la suddetta utenza, così come emerge dal verbale di perquisizione in atti, e non ha ritenuto vi fosse valido motivo di ritenere che la stessa non fosse utilizzata dal medesimo pure durante il compimento di tutti i reati addebitatigli, anche per- ché l'utenza trovata il 4/9/2019 in uso al coimputato [OSCURATO:PERSONA], era stata utilizzata dal medesimo pure sicuramente in occasione di altro furto, non contestato al [OSCURATO:PERSONA], avvenuto il 22/7/2019 (v. capo 25) dell'originario decreto di citazione a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica di Macerata il 14/2/2020 prodotto N. 18758/2025 R.G. dalla difesa all'udienza del 15/12/2021), essendo state rinvenute le sue impronte digitali sul biglietto autostradale riconsegnato al casello di uscita al termine del viaggio di ritorno nel luogo di residenza dalla località in cui era stato commesso tale altro furto. Parimenti infondata è stata ritenuta la doglianza concernente l'epoca di rinve- nimento della menzionata utenza cellulare riconducibile al [OSCURATO:PERSONA], troppo distante, a detta della difesa, ovvero due mesi, dall'ultimo furto contestato al predetto, giacché il tempo trascorso da tale ultimo furto non era pari a due mesi, ma era pari ad un mese e sette giorni, e quindi poco rilevante, ma soprattutto erano tra- scorsi appena due giorni dall'ultimo furto contestato ai coimputati [OSCURATO:PERSONA] e De- venuto, sicché le condotte delittuose, al momento del rinvenimento delle utenze telefoniche nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], erano an- cora in atto. Ininfluente ed irrilevante è stata, altresì, motivatamente ritenuta la documen- tazione sanitaria prodotta dal difensore nel corso del giudizio di primo grado, giac- che dalla stessa emerge che il [OSCURATO:PERSONA] fu dimesso da una casa di cura di Foggia il 4/6/2019, dopo avere subito un intervento di correzione chirurgica al piede destro per dita a martello, con indicazione di riposo per 40 giorni; ebbene il primo reato contestato al predetto è stato commesso a distanza di circa 30 giorni dalla dimis- sione dalla citata casa di cura ed il tipo di intervento subito non gli impediva di certo qualsiasi movimento, essendo, quindi, ben possibile che per i primi furti egli abbia svolto una funzione di ausilio ai suddetti complici, come ad esempio l'esple- tamento della funzione di palo. Tanto chiarito, la Corte territoriale dà atto che, relativamente ai reati di cui ai capi c), d), e), f), g), h), i), 1), m) e n), l'utenza telefonica in uso al [OSCURATO:PERSONA] è stata sempre geolocalizzata nelle località dei commessi furti e proprio alle ore di compi- mento degli stessi, per cui non possono sorgere dubbi sulla partecipazione del predetto alla commissione dei citati reati; né d'altro canto, sono emersi elementi univoci e precisi per poter ritenere che il [OSCURATO:PERSONA], al momento del perfezionamento dei menzionati reati, si trovasse altrove. Rispetto a tale motivata, logica e coerente pronuncia il ricorrente chiede una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Ma un siffatto modo di procedere è inammissibile perché trasformerebbe questa Corte di legittimità nell'ennesimo giudice del fatto. 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente N. 18758/2025 R.G. al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila
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