CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 gennaio 2025
Cassazione n. 07205/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/03/2024 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. La Corte d'appello di Lecce, con la pronuncia di cui in epigrafe, ha confermato la responsabilità dell'attuale ricorrente per la fattispecie di cui all'art. 95 d.P.R. 30 giugno 2002, n. 115, per aver attestato falsamente le condizioni reddituali con riferimento a istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. 2. Nell'interesse dell'imputato è stato proposto ricorso fondato su un motivo (di seguito enunciato ex art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Si deduce la violazione di legge per aver la Corte territoriale interpretato il combinato disposto degli artt. 76 e 95 d.P.R. n. 115 del 2002 nel senso per cui nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio deve tenersi in considerazione il reddito lordo e non quello netto, quindi non considerando le detrazioni e le deduzioni stabilite per legge, laddove, per il ricorrente, sarebbe rilevante il reddito al netto delle dette detrazioni e deduzioni. 3. Il ricorso è manifestamente infondato. 4. La Corte territoriale ha fatto corretta applicazione di principio di diritto, con il quale il ricorrente non si confronta, confermato dalla Suprema Corte anche di recente e con sentenza antecedente tanto al ricorso in esame quanto alla sentenza impugnata, per cui nella determinazione del reddito rilevante ai fini dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato non si tiene conto delle detrazioni o delle deduzioni stabilite dalla legge. Sez. 4, n. 28810 del 10/05/2023, Vitali, Rv. 284808 - 01, anche richiamando sul punto Corte cost. n. 144 del 1992, ha ribadito che il concetto di reddito imponibile a cui fa riferimento l'art. 76 d.P.R. n. 115 del 2002, deve essere determinato dando rilevanza al reddito lordo e anche a redditi non assoggettabili a imposta, ma comunque indicativi delle condizioni personali, familiari e del tenore di vita dell'instante, venendo in rilievo una valutazione diversa rispetto a quella finalizzata all'individuazione dell'imposta da pagare (si vedano, ex plurimis, Sez. 4, n. 26258 del 15/02/2017, Lazzoi, Rv. 270202 - 01). Del resto, a ben vedere, anche il precedente contrario di legittimità indicato nel ricorso (Sez. 5, n.34945 del 10/06/2016, Inglese, Rv. 267573 - 01), che riprende il minoritario indirizzo giurisprudenziale, come evidenzia anche la citata Sez. 4, n. 28810 del 2023, riguarda un caso in cui gli oneri deducibili non considerati ai fini del reddito consistevano negli assegni di mantenimento corrisposti all'ex coniuge: si trattava pertanto di un guadagno mai effettivamente percepito dal richiedente. 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, ex art. 616 cod. proc. pen. (equa in ragione dell'evidenziata causa d'inammissibilità). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decise il 22 gennaio 2025 Il on herr e ersore [OSCURATO:PERSONA] DEPOSI