CassazionedecretoSezione LDecisione del 10 febbraio 2022
Cassazione n. 21995/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 8137-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO in persona del Ministro pro 2022 tempore, rappresentato e difeso ope legis 533 dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; - controri corrente - avverso il decreto del [OSCURATO:PERSONA] di TORINO, ' depositato il 09/08/2019 R.G.N. 10055//2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 giudice di Pace di Torino, con decreto del 9.8.2019, successivamente ad analogo provvedimento di proroga dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha prorogato di ulteriori trenta giorni il periodo di trattenimento di [OSCURATO:PERSONA] presso il Centro di Permanenza per i Rimpatri "Brunelleschi" di Torino. 2.11 giudice di Pace ha disposto tale proroga, preso atto dell'attività effettuata dalla P.A. per acquisire la documentazione necessaria per dar corso all'espulsione dell'odierno ricorrente, tenuto corto che l'attesa non era imputabile alla stessa Amministrazione. 3.Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione lo straniero, affidandolo a un unico motivo, illustrato con successiva memoria. 4.L'amministrazione intimata si è costituita con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con unico motivo è stata dedotta la violazione dell'art. 14 comma 5 d.lgs. n. 286/1998 per mancanza di elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga. 2. Espone il ricorrente che la norma sopra citata esige, per la concessione della seconda proroga e di quelle successive, la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione" dello straniero, ovvero la verifica che il mantenimento della misura "sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio", circostanze non previste ai fini della prima proroga. 3. Nel caso di specie, il Giudice di Pace ha prorogato il suo trattenimento senza accertare in concreto la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione", ma accogliendo l'istanza della Questura, che si era limitata ad affermare di aver inoltrato in data 8 agosto 2019 un sollecito di identificazione e il rilascio di un lasciapassare alla Rappresentanza diplomatica del Camerun di Roma, comunicazione cui non era seguita alcuna risposta da parte dell'autorità consolare. 4.Lamenta il ricorrente che il Giudice di Pace ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di rigetto della proroga del suo trattenimento per mancanza degli elementi concreti che consentissero di ritenere probabile l'identificazione dello straniero in sede di seconda proroga. 5. Il motivo è fondato. 6.Va osservato che, prima dell'entrata in vigore della L. 30.10.2014 n. 161 — che ha modificato l'art. 14 comma 5 d.lgs n. 286/1998 - l'esistenza di gravi difficoltà nell'accertamento dell'identità e della nazionalità del soggetto da espellere costituiva un elemento idoneo a giustificare la concessione da parte del giudice di Pace sia della prima proroga del trattenimento del cittadino straniero, sia, ove tali difficoltà persistessero, (sempre su istanza della questura) di un'ulteriore proroga di sessanta giorni, senza che ai fini della concessione della stessa fossero richiesti ulteriori requisiti. 7. A seguito della modifica dell'art. 14 comma 5 legge cit ad opera della predetta L. n. 161/2014, ai fini della concessione della seconda prorogg di quelle successive, è stata introdotta una disciplina più rigorosa una più stretta osservanza dell'art. 13 Cost (in tema di limiti alla privazione della libertà personale), essendo ora necessario accertare la sussistenza di "elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione" dello straniero, ovvero verificare che il mantenimento del trattenimento "sia necessario al fine di organizzare le operazioni di rimpatrio" (vedi Cass. n. 6066/2019 non mass.). 8.Nel caso di specie il Giudice di Pace, nel concedere la seconda proroga del trattenimento, non ha avuto cura di accertare la sussistenza di tale requisito attualmente richiesto dall'art. 14 comma 5 d.lgs n. 286/1998, limitandosi a richiamare l'istanza della Questura e senza specificare le ragioni effettive della chiesta prorogat (.4i/ r1-1 !\7) w, 4 a& * )7- 9. Conseguentemente il decreto impugnato va cassato e, non ravvisandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, va annullato con decisione nel merito ai sensi dell'art. 384 secondo comma c.p.c., con liquidazione delle spese processuali di tutti i gradi secondo soccombenza. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero convenuto al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi C 1.000,00 per la fase di merito ed C 2.500,00, per la fase di legittimità, oltre C 200,00 per esborsi, rimborso spese generali al 15% e accessori di legge, con distrazione in favore del difensore anticipatario. Così deciso, in Roma, nella camera di