CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 36421/2021
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], 18 settembre 1949 avverso il decreto della Corte di appello di Palermo dell' 8 marzo 2021. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal componente [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per la inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.Con due diversi decreti, emessi in data 1 ottobre 2014 e 1 giugno 2015, il Tribunale di Trapani ha disposto la confisca di prevenzione di più utilità ritenute nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], alcune formalmente ascritte alla sua titolarità (taluni rapporti bancari), altre fittiziamente in testa a soggetti terzi, segnatamente ai figli Leonardo, Nicola e Alessandro: in particolare, sono state confiscate le quote societarie e il compendio aziendale delle società [OSCURATO:SOCIETA]. e Produzioni del Golfo s.r.I.; alcuni libretti a risparmio e altri rapporti bancari; due imprese individuali e i relativi compendi aziendali; alcuni terreni. 2.Interposto appello, la Corte di appello di Palermo, con decreto del 19 febbraio 2018, ha rigettato il gravame del proposto e del terzo interessato [OSCURATO:PERSONA] e dichiarato inammissibili quelli dei terzi interessati Nicola e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Proposto ricorso in cassazione, questa Corte , con sentenza n. 37495 del 6 giugno 2019, ha annullato il decreto impugnato limitatamente alla sola posizione del proposto, dichiarando inammissibili le impugnazioni dei terzi interessati. Ad avviso della Corte, il giudizio reso dai giudici dell'appello non reggeva l'urto delle censure mosse dalla difesa del proposto quanto alla omessa motivazione in ordine alla correlazione temporale che deve legare gli acquisti dei beni, oggetto del provvedimento di confisca, e l'epoca di manifestazione della pericolosità sociale del Palnneri. Ciò sotto un duplice versante. 3.1.In primo luogo, perchè il decreto impugnato non chiariva a quale categoria di soggetti pericolosi, tra quelli indicati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 159 del 2011, veniva fatto riferimento nel fondare soggettivamente la confisca: in particolare, il tenore del provvedimento impugnato non consentiva di chiarire se nel caso era stata riscontrata la pericolosità qualificata, legata alla appartenenza del Palmeri ad associazione di stampo mafioso, già attestata da un pregresso decreto del Tribunale di Trapani per fatti risalenti al più tardi al 1996 ( con il quale era stata applicata al Palmeri una misura personale e disposta la confisca di beni e quote societarie); o se la misura poggiava sulla pericolosità generica, testimoniata da un passaggio della relativa motivazione in cui si metteva in evidenza che, rispetto alla detta pericolosità qualificata, emersa alla fine degli anni '90 e presa in considerazione dal citato decreto del 1998, le ulteriori acquisizioni istruttorie sebbene non potessero "costituire manifestazione di una pericolosità qualificata, rappresentavano in ogni caso espressione di una reiterazione sistematica di condotte delittuose economicamente rilevanti, dalle quali il proposto traeva almeno in parte i mezzi per il proprio sostentamento, così potendosi apprezzare svariati fatti illeciti riconducibili a condotte poste in essere nel contesto di traffici illeciti dai quali il proposto ha tratto in larga parte i mezzi di sussistenza, alla stregua della categoria criminologica di cui all'art. 4, lett. c) e art. 1, lett. a) e b)" (in termini la sentenza rescindente che a sua volta riportava la pag. 41 del decreto della Corte d'appello)". Incertezza, questa, che alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, imponeva di precisare a quale tra le categorie considerate dall'art. 4 la misura risultava legata, dovendosi escludere a priori che l'ablazione potesse riferirsi ai soggetti pericolosi tipizzati ai sensi della lettera a) dell'art. 1. del citato D.Lgs. n. 159 del 2011, categoria espunta dal sistema proprio per effetto del detto intervento reso dalla Corte Costituzionale. 3.2. Sotto altro versante, nella citata sentenza di annullamento, si rimarcava l'ulteriore integrale difetto di motivazione avuto riguardo alla necessaria correlazione temporale tra le epoche di manifestazione della pericolosità e il momento di acquisizione dei beni oggetto del provvedimento di confisca, presupposto imprescindibile della confisca, sia che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosità generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi di pericolosità qualificata "ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo (come risulta nel caso di specie) sino a far ipotizzare la possibilità di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosità qualificata" ( così, pedissequamente, la sentenza di annullamento che richiamava altresì sul punto Sez. unite, n. 4880 del 26/06/2014, dep. 2015, Spinelli, Rv. 262606, nonchè Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lamberti, Rv. 270710). Veniva quindi, imposto alla Corte territoriale competente, di rinnovare il giudizio individuando "a quale categoria debba esser riferita la pericolosità sociale del soggetto proposto, con le necessarie conseguenze sia in punto di ammissibilità della disposta confisca sia di verifica della necessaria correlazione temporale tra le epoche di manifestazione dell'accertata pericolosità e i momenti in cui sono stati realizzati gli acquisti dei beni e gli incrementi patrimoniali, oggetto del provvedimento di confisca". 4.Con il decreto descritto in epigrafe la Corte di Appello di Palermo, quale giudice del rinvio ex art. 627 cod. proc. pen. ha nuovamente confermato i decreti in origine appellati emessi in danno del proposto. 5.Avverso detto decreto ha interposto nuovo ricorso il difensore del Palmeri, affidando l'impugnazione a due diversi motivi. 5.1. Con il primo si lamenta violazione di legge in riferimento agli artt. 4, lettere a), c), e 24 del d.lgs. n. 159 del 2011 nonché in relazione agli artt. 1 del Protocollo alla CEDU, 7 della CEDU e 627 cod. proc. pen.. La Corte territoriale non si sarebbe uniformata ai principi in diritto tracciati dalla sentenza rescindente, riproponendo il medesimo percorso argomentativo del decreto originariamente annullato in relazione alla individuazione del termine finale della pericolosità qualificata ascritta al proposto, in particolare sostenendo che l'appartenenza mafiosa già attestata dal decreto del 1998 si sarebbe protratta sino al 2005 in ragione di presunti rapporti con altri soggetti mafiosi operanti sul territorio trapanese per poi rimarcare che la confisca sarebbe stata legittimamente disposta perché i beni ablati non costituivano altro che diretta derivazione causale della provvista formatasi nel periodo di accertata pericolosità sociale. Sotto quest'ultimo versante la decisione impugnata non si sarebbe attenuta alle indicazioni della sentenza di annullamento, che imponeva di correlare al periodo di manifestazione della pericolosità sociale le acquisizioni suscettibili di confisca, senza potersi riferire al diverso criterio della derivazione causale, che consente l'ablazione anche al di fuori dei relativi confini di determinazione temporale. In ogni caso, ad avviso della difesa, anche a ritenere legittima tale valutazione, va comunque rimarcato che il provvedimento impugnato lega il giudizio di ulteriore protrazione della pericolosità sociale qualificata ad argomentazioni del tutto inconferenti ( una operazione immobiliare resa nel 2005 con soggetti assertivamente intranei alla medesima associazione mafiosa). Da tanto ne deriverebbe il difetto di motivazione sul punto, risultando, di fatto, la pericolosità sociale qualificata del proposto estesa sino al 2005 sulla base della sola insufficienza di risorse del ricorrente quanto alle acquisizioni rese. 5.2. Con il secondo motivo si lamenta difetto assoluto di motivazione e violazione di legge in relazione all'art 24 del d.lgs. n. 159 del 2011. La Corte ha limitato il giudizio di pericolosità solo a quella qualificata, estesa sino al 2005, escludendo ogni riferimento a quella generica; e ha giustificato l'ablazione sulla base del criterio della derivazione causale della provvista dagli estremi della pericolosità così come perimetrata e non su quella della correlazione temporale. Ciò, tuttavia, in termini assolutamente immotivati e attraverso riferiment4 marcatamente inconferenti. Così, in relazione alla confisca della [OSCURATO:SOCIETA] e del relativo compendio aziendale non si è considerato che nella formazione iniziale il relativo patrimonio era certamente legato a una provvista lecita e che gli eventuali flussi finanziari illeciti successivi, più che derivare dai fatti espressione della pericolosità accertata, andavano correlati alla ritenuta truffa ex art 640 bis cod. pen. operata per la erogazione dei finanziamenti agevolati erogati ai sensi della legge 488 del 1992. Tanto al più poteva costituire ragione di pericolosità sociale ai sensi dell'art 4, lettera i bis) del d.lgs. n. 159 del 2011, nel caso non applicabile ratione temporis ( perché ipotesi di pericolosità introdotta successivamente alla stessa instaurazione del procedimento); o espressione di uno dei delitti considerati ai fini della categoria di pericolosità sociale descritta dalla lettera b) 1 del d.lgs. n. 159 del 2011. Tutte ipotesi comunque distoniche rispetto a quella, qualificata, considerata alla base della confisca contrastata. Considerazioni analoghe, infine, valgono in relazione, ai due terreni confiscati in testa al figlio Alessandro, pignorati alla [OSCURATO:SOCIETA] e dal terzo interessato, acquisti all'asta con fondi pacificamente del padre: anche qui le ragioni fondanti la confisca (la violazione dell'obbligo di comunicazione gravante sul soggetto sottoposto a misura di prevenzione ora previsti dall'art. 80 del citato decreto 159 del 2011) e la ritenuta configurabilità degli estremi propri dell'ad 12 quinquies legge 356 del 1992, si rivelano distoniche rispetto alla pericolosità evocata a sostegno della misura reale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Le censure esposte con il ricorso, meritevoli di una disamina unitaria, portano all'annullamento del provvedimento impugnato con nuovo rinvio alla Corte territoriale competente per le ragioni precisate di seguito. 2. La sentenza rescindente imponeva al giudice del rinvio due diversi approfondimenti argomentativi da rendere alla luce di un principio in diritto - quello immediatamente afferente il legame che deve sostenere il perimetro temporale di manifestazione della pericolosità sociale e le acquisizioni suscettibili di ablazione - per il vero espresso in termini non esattamente corrispondenti a quelli rivendicati dalla difesa con l'impugnazione in esame. In sintesi, si chiedeva alla Corte territoriale di precisare se l'ablazione trovasse giustificazione nella pericolosità sociale qualificata del proposto, in termini di continuativa linearità rispetto ai fatti posti a fondamento della prima misura di prevenzione, anche personale, resa ai danni del Palmeri; o se la confisca risultasse altrimenti legata alle ipotesi di pericolosità generica tipizzate ai sensi delle lettere a) e b) dell'art. 1 del d.lgs. n. 159 del 2011, cui pure si riferivano sia il decreto di primo grado sia quello di appello poi annullato. Risolto tale profilo preliminare, si chiedeva anche di definire l'aspetto relativo alla correlazione temporale, da valutare in ossequio alle indicazioni di principio offerte dalla sentenza delle sezioni unite di questa Corte n. 4880 del 26/06/2014 (dep. 2015, Spinelli). 3. Ciò premesso, il decreto ora impugnato, avuto riguardo al primo dei temi messi in discussione dalla sentenza rescindente, ha risposto riconducendo l'estremo soggettivo della confisca qui contrastata all'ipotesi della pericolosità sociale qualificata prevista dall'art. 4, lettera a), del d.lgs n. 159 del 2011. Depone in tal senso il tenore letterale del provvedimento ( il primo capoverso di pag. 52 non lascia spazi al dubbio), letto alla luce del riferimento operato alle risultanze del pregresso intervento di prevenzione (personale oltre che patrimoniale) per fatti sintomatici di una appartenenza mafiosa al più tardi risalenti al 1996, ai quali il ricorrente, secondo la Corte territoriale, avrebbe dato continuità intessendo, anche in epoca successiva, rapporti con altri supposti intranei, quantomeno sino al 2005.In ragione di siffatta estensione temporale, senza mai soffermarsi sulle date delle singole acquisizioni, la Corte territoriale ha finito per ritenere suscettibili di ablazione tutte le utilità considerate all'uopo avvalendosi del criterio della derivazione causale (della provvista utilizzata per tali acquisizioni, ricavata da tali fatti espressione della pericolosità qualificata), facendo leva essenzialmente sulla sistematica incapienza reddituale del proposto e del suo nucleo familiare, riscontrata dal 1997 ( id est, dall'anno successivo a quello considerato dal primo decreto adottato ai danni del Palmeri) sino al 2011. 3.1. Tale conclusione solo apparentemente entra in immediata contraddizione con quanto altrove argomentato, nel medesimo provvedimento ( pag. 54, secondo capoverso), laddove per i fatti successivi a quelli già considerati dalla misura resa nel 1998, in termini generali si afferma che gli stessi, senza risultare " manifestazione di pericolosità qualificata" erano comunque espressione di una reiterazione di condotte illecite economicamente rilevanti, utili a sostenere economicamente il proposto; nonché con la parte di motivazione in cui viene fatto specifico riferimento a taluni contegni, ritenuti sintomatici di altre ipotesi delittuose (la truffa diretta ad ottenere i finanziamenti agevolati utilizzati per la costruzione del villaggio turistico gestito dalla [OSCURATO:SOCIETA] e l'intestazione fittizia legata agli acquisti all'asta resi dal figlio del ricorrente ma riferibili al padre), di certo estranee all'alveo della pericolosità qualificata. A ben vedere, infatti, si tratta di argomentazioni che, in disparte ogni verifica sulla correttezza giuridica che le sostiene, sono state erroneamente utilizzate, con un evidente salto logico, al fine precipuo di meglio definire il tempo di manifestazione della pericolosità sociale del ricorrente, senza tuttavia metterne in discussione il tipo, sempre e unicamente ricondotto all'ipotesi della pericolosità qualificata sopra citata. 3.2. Definito, dunque, il profilo tipologico di pericolosità sociale cui risulta agganciata la misura patrimoniale in questione, ritiene il Collegio che la decisione ora impugnata meriti le censure esposte dal ricorso quanto al periodo di ritenuta protrazione nel tempo del relativo requisito soggettivo della confisca, esteso dalla Corte territoriale oltre il dato già cristallizzato dal precedente intervento di prevenzione. 3.2.1. Il motivare speso sul punto si lega ad elementi in fatto manifestamente inidonei a sostenerne l'assunto. Si è già detto della marcata distonia logico-giuridica che connota le supposte ( perché mai accertate penalmente) condotte delittuose sopra richiamate rispetto alla pericolosità qualificata ascritta al ricorrente. Un giudizio identico va riferito anche alle argomentazioni svolte dalla Corte territoriale nel sostenere che il perimetro della pericolosità qualificata del ricorrente andrebbe ricostruito oltre i confini di quella già cristallizzata dalla precedente misura personale, quantomeno sino al 2005, facendo all'uopo riferimento ad una compravendita relativa a un immobile, acquistato da una società riferita al proposto: secondo l'assunto convalidato dalla Corte territoriale, l'alienante, in epoca successiva sottoposto a misura di prevenzione, sarebbe stato socio e prestanome di un personaggio vicino a [OSCURATO:PERSONA], il quale ultimo, a sua volta, noto per la sua appartenenza mafiosa, avrebbe sempre intessuto rapporti di natura illecita con il Palmeri. 3.2.2. A tacere della marcata evidenza della non immediata intellegibilità del percorso logico seguito, segnato da indiretti e per certi versi inestricabili riferimenti soggettivi, resta da rimarcare, con altrettanta fermezza, per un verso che la stipula di un contratto di compravendita, non altrimenti argomentata, con soggetti aventi le medesime condizioni di appartenenza mafiosa, non può ritenersi espressione di pericolosità sociale qualificata, ma al più segno di una contiguità non necessariamente legata a contegni illeciti di matrice mafiosa perchè possibili espressione di mere cointeressenze commerciali e/o imprenditoriali; per altro verso, che la motivazione spesa dalla Corte territoriale, replicata dal decreto di primo grado ( pag. 54 del provvedimento), mette esclusivamente in risalto gli artifizi contabili e le manovre finanziarie e patrimoniali realizzate all'interno della società acquirente allo scopo di pervenire utilmente alla detta acquisizione, profili in fatto i quali non disvelano tuttavia in alcun modo aspetti logici funzionali al i giudizio di pericolosità qualificata nel caso resa. 3.2.3. Ne consegue, dunque, che all'esito delle risposte offerte dal provvedimento impugnato con riguardo al primo dei due profili di incertezza riscontrati dalla sentenza rescindente, emendate alla luce dei vizi sopra rimarcati, al Palmeri risulta ascritta la pericolosità qualificata prevista dall'art. 4, lettera a) del d.lgs. n. 159 del 2011, perimetrata tuttavia all'interno di una egida temporale non diversa da quella già cristallizzata dalla misura di prevenzione personale e patrimoniale allo stesso applicata nel 1998. 4. Tanto, a ben vedere, non porta aprioristicamente all'annullamento, senza rinvio, del provvedimento impugnato, non potendosi escludere, con le precisazioni rese da qui a poco, che le utilità oggetto di ablazione abbiano comunque trovato nella pericolosità qualificata del proposto, cosi delimitata, il presupposto soggettivo giustificativo di acquisizioni comunque non proporzionate alle capacità reddituali e finanziarie del Palmeri e del suo nucleo familiare. 5. In primo luogo, nulla esclude che possa comunque procedersi alla confisca di quelle utilità, acquistate, costituite o finanziariamente supportate in modo decisivo attraverso flussi di liquidità non altrimenti giustificati messi in circolo lungo l'arco temporale compreso tra la applicazione della originaria misura di prevenzione e la compiuta esecuzione della stessa.Depone in tal senso non tanto e solo il combinato disposto di cui agli artt. 80 e 76 comma 7 del d.lgs. n. 159 del 2011 quanto, piuttosto, in termini di sistema, la considerazione in forza delle. quale siffatte acquisizioni risultano effettuate quando la pericolosità sociale del proposto doveva ritenersi per forza di cose ancora attuale, risultando altrimenti suscettibile di revoca ex art. 11 del d.lgs. n. 159 del 2011. Tale situazione lascia inalterati i requisiti costitutivi della confisca di prevenzione siccome letti in termini costituzionalmente e convenzionalmente orientati anche alla luce della valutazioni rese in parte qua dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 24 del 2019, tali da consentire l'ablazione e il conseguente sacrificio del diritto di proprietà del proposto o del terzo interessato limitatamente ai soli beni acquistati solo in costanza della riscontrata pericolosità del soggetto attinto dalla misura. 6. Quanto agli acquisti operati in un periodo di tempo successivo, la frattura tra la verifica del presupposto soggettivo e la data di entrata del bene nel patrimonio del proposto crea un potenziale vulnus di illegittimità dell'abiezione: l'eventuale ablazione potrà tuttavia / ritenersi consentita solo all'esito della puntualizzazione correlata al secondo momento dì approfondimento sollecitato dalla sentenza rescindente, quello afferente al principio della necessaria correlazione temporale tra beni confiscati e manifestazione esteriore della pericolosità qualificata nella specie ritenuta. z._ 6.1. Nella sentenza rescindente si precisava in particolare che il difetto di motivazione caduto sul punto e riscontrato con riferimento alla prima decisione assunta in appello dava corpo a un "vizio che integra violazione di legge, poichè l'accertamento del periodo di manifestazione della pericolosità, costituisce criterio insostituibile per verificare, alla stregua del criterio della perimetrazione cronologica, la ricomprensione dei singoli atti di incremento patrimoniale nell'ambito delle operazioni suscettibili di valutazione.., ai fini della confisca di prevenzione, sia che si consideri la sussistenza di ipotesi di pericolosità generica in capo al proposto, sia che si versi in ipotesi di pericolosità qualificata, ove tale manifestazione sia difficilmente collocabile nel tempo (come risulta nel caso di specie) sino a far ipotizzare la possibilità di delimitare il termine finale di manifestazione della pericolosità qualificata". 6.2. All'evidenza, il principio in diritto esposto risultava espressamente perimetrato ricalcando le indicazioni rappresentate dal precedente arresto delle lezioni unite "Spinelli", già richiamato. In parte qua va ricordato che secondo quanto precisato in detto precedente la pericolosità sociale, infatti, oltre ad essere presupposto ineludibile della confisca di prevenzione, è anche "misura temporale" del suo ambito applicativo; ne consegue che se con riferimento alla c.d. pericolosità generica, sono suscettibili di ablazione soltanto i beni acquistati nell'arco di tempo in cui si è manifestata la pericolosità sociale, con riferimento alla c.d. pericolosità qualificata, il giudice dovrà accertare se questa investa, come ordinariamente accade, l'intero percorso esistenziale del proposto, o se sia individuabile un momento iniziale ed un termine finale della pericolosità sociale, al fine di stabilire se siano suscettibili di ablazione tutti i beni riconducibili al proposto ovvero soltanto quelli ricadenti nel periodo temporale individuato. 6.3. Il detto principio in diritto è stato nel tempo affinato dai successivi interventi sul tema resi dalle sezioni semplici della Corte, non sempre in termini univoci, avuto riguardo all'ipotesi in cui la pericolosità qualificata risulti, come nella specie, delimitata entro un ambito temporale definito nonché alla specifica sorte dei beni acquistati dal proposto in epoca successiva al relativo perimetro cronologico. 6.3.1. Secondo un primo e più stringente indirizzo giurisprudenziale, laddove la fattispecie concreta consenta al giudice di determinare il momento iniziale ed il termine finale della pericolosità sociale qualificata, devono ritenersi suscettibili di confisca solo i beni acquistati in detto periodo temporale, ferma restando la possibilità per il proposto di dimostrare l'acquisto dei beni con risorse preesistenti all'inizio dell'attività illecita (Sez. 6, n. 31634 del 17/05/2017, Lannberti, Rv. 270710). 6.3.2. Al detto indirizzo, nel tempo, se ne è sovrapposto altro, oggi decisamente prevalente oltre che più convincente, ad avviso del Collegio, al quale correttamente, per quanto si dirà, mostra di fare riferimento in tesi la decisione resa in sede di rinvio. Secondo tale orientamento, in tema di confisca di prevenzione disposta nei confronti di soggetto indiziato di appartenere ad una associazione mafiosa, anche nel caso in cui la fattispecie concreta consenta di determinare, come nella specie, il momento iniziale e finale della pericolosità qualificata, sarebbe nondimeno legittimo disporre la misura ablativa su beni acquisiti in periodo successivo a quello di cessazione della pericolosità, ove ricorra una pluralità di indici fattuali altamente dimostrativi della diretta derivazione causale delle acquisizioni patrimoniali dalla provvista formatasi nel periodo di compimento dell'attività delittuosa (Sez. 2, n. 14165 del 13/03/2018, Rv.272377; Sez. 1, 12329 del 14/02/2020, dep. 2021, Rv. 278700; Sez. 5, n. 1543 del 23/11/2020, dep. 2021, Rv. 280667). 6.4. Ciò premesso, ad avviso del Collegio, tale ultima soluzione interpretativa deve ritenersi per un verso non ostacolata dal principio in diritto espresso sul punto dalla sentenza rescindente, che, come detto, nella sostanza ha finito per ribadire i termini delle indicazioni offerte dalle Sezioni Unite con la sentenza Spinelli, senza affrontare , con la dovuta analiticità, gli ulteriori sviluppi ermeneutici messi in luce dalla successiva evoluzione giurisprudenziale: in particolare, il riferimento reso tra parentesi alla sentenza di questa Corte n. 31634 del 2017, espressione del citato orientamento minoritario, non altrimenti argomentato, non consente valutazioni disegno diverso. Per altro verso, siffatta opzione ermeneutica appare anche quella preferibile: il parametro della "ragionevolezza temporale" non preclude infatti la possibilità che siano acquisiti elementi di univoco spessore indiziante atti a ricondurre gli acquisti compiuti in un momento successivo a detta perimetrazione ad accumulazioni patrimoniali precedenti, atteso che, a ragionare diversamente, il dato temporale finirebbe per divenire un possibile strumento di elusione della domanda di applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale ed ad assolvere ad una funzione scriminante (in termini, Sez. 6, n. 5778 del 16/05/2019, dep. 2020, Rv. 278328). 6.4.1. Tali indicazioni vanno tuttavia ulteriormente dettagliate. Il concetto di derivazione causale e l'onere probatorio a esso sotteso mutano contenuti a seconda dello iato temporale che corre tra la data dell'acquisizione e la data finale del periodo in cui si è manifestata la pericolosità sociale: la valenza dei molteplici "indici fattuali" infatti dovrà assumere un portato sempre più incisivo, quanto maggiore è il lasso di tempo che intercorre tra i detti momenti. E così, rispetto all'acquisto di un bene compiuto immediatamente dopo la delimitazione temporale della pericolosità sociale, la possibilità di ritenere, in assenza di elementi concreti di valenza dimostrativa opposta, che detto bene sia stato acquisito con il reimpiego diretto della illecita accumulazione di ricchezza pregressa ha una ragionevolezza logica persuasiva immediata. Diversamente, la confiscabilità di un bene acquistato a distanza di un tempo - anche considerevole- dal momento di cessazione della manifestazione della pericolosità sociale è subordinata alla presenza di elementi specifici che riconducano in maniera rigorosa ed univoca l'acquisto in questione al reimpiego diretto di capitali illecitamente accumulati in precedenza, cioè nel periodo in cui il soggetto è appartenuto al sodalizio mafioso. In altre parole, il meccanismo di ablazione patrimoniale non può dunque essere fondato su accertamenti empirici, fondati su un sorta di effetto di trascinamento inerte, derivante dalla presunzione di illecita accumulazione pregressa: la pericolosità sociale cesserebbe, infatti, di fungere da recinto temporale della confisca laddove, in presenza di acquisti distanti dal periodo di manifestazione del requisito soggettivo, l'unica verifica operata a supporto si risolva nella incapienza reddituale e finanziaria del proposto. 6.4.2. Piuttosto, in siffatti casi, la legittima adozione della confisca di prevenzione presuppone a monte un indispensabile approfondimento argomentativo sulle connotazioni specifiche delle condotte ascritte al proposto, valorizzate nell'ottica della ritenuta appartenenza mafiosa, mettendone in risalto, in modo non solo implicito, la relativa potenzialità lucrativa utile ad una accumulazione patrimoniale tale da consentire capacità di provvista, acquisite nel periodo di manifestazione della pericolosità sociale, destinate a mantenersi e a espandersi nel tempo sino a consentire, in epoca successiva, l'acquisto non tutelato dall'ordinamento, perché comunque legato al verificato requisito soggettivo e in quanto tale non altrimenti supportato da lecite e comprovate fonti reddituali o finanziarie. 6.5. Tanto premesso, il provvedimento impugnato solo in tesi si mostra ossequioso di siffatte indicazioni di principio. 6.5.1. Il decreto qui contrastato manca, in primo luogo, di precisare il punto di partenza essenziale del ragionamento logico utile a sostenere la legittimità della confisca, id est quello afferente la puntuale individuazione dei momenti di acquisizione delle diverse utilità sequestrate, diversamente declinati a secondo delle connotazioni ontologiche dei beni coinvolti; passaggio, questo, imprescindibile del relativo motivare, perchè segna anche i termini della consistenza probatoria che dovrà guidare il giudizio di derivazione causale nei termini sopra precisati, sempre che si tratti di acquisiti operati oltre la data di esecuzione della misura di prevenzione in precedenza disposta ai danni del Palmeri. 6.5.2. Il provvedimento assunto in sede di rinvio, inoltre, risulta unicamente fondato sulle emergenze inerenti l'incapienza reddituale e finanziaria del proposto e del suo nucleo familiare accertate nel tempo, quando per contro, come già detto, tale risvolto in fatto assume valenza utile ma non decisiva rispetto allo sforzo argomentativo che deve sostenere l'ablazione quanto più sia marcato lo iato temporale tra data di acquisizione del bene e momento di definizione temporale della pericolosità sociale ascritta al proposto. 7. Si impone in coerenza l'annullamento del decreto impugnato con rinvio alla Corte territor