CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 marzo 2023
Cassazione n. 23777/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/01/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 20/01/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Palermo in data 28/10/2020 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato era stato condannato alla pena di giustizia in ordine al reato di cui agli artt. 474 comma secondo, 61, comma primo, n. 2) e 648 cod. pen. Considerato che l'unico motivo di ricorso, che contesta la manifesta illogicità della motivazione per vizio risultante dal testo della sentenza impugnata in relazione agli artt. 474 comma secondo e 648 cod. pen., è manifestamente infondato poiché afferente ad asserito difetto di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato dimostra essere esistente e connotata da lineare e coerente logicità conforme all'esauriente disamina del dato normativo ed in linea con consolidata giurisprudenza di legittimità; ritenuto che tale doglianza, oltre ad essere manifestamente infondata per le ragioni anzicennate, non si confronta in alcun modo con le pertinenti argomentazioni della Corte territoriale esposte alle pagg. 2/3 della sentenza impugnata sul tema del c.d. "falso innocuo", che in tal caso non sussiste, stante la vendita da parte del ricorrente di prodotti recanti marchi di importanti case produttrici, circostanza, questa, che già, ex se, ha indotto i giudici di merito a ritenere che l'imputato abbia riposto proprio in quei marchi, e non già nella qualità intrinseca della merce, la sua aspettativa di più sicura e agevole attrazione della clientela, precisandosi, correttamente, come "la confondibilità dei prodotti falsi rinvenuti nella sua disponibilità con quelli originali di cui recavano il marchio è risultata tale da escludere sin dall'inizio delle indagini un giudizio di grossolanità di contraffazione da parte degli agenti della Guardia di finanza che operano in tale settore specifico e da costringere gli stessi ad effettuare addirittura appositi accertamenti sulla genuinità dei marchi all'esito dei quali è emersa la loro falsificazione"; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. /f\ Così deciso in Roma, il 07/03/2023 Il Consigliere Estensore