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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 08181/2022

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ORDINANZA CC.01/02/2022 sul ricorso 17013-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s,r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 6 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, Via dei C.so TRIESTE 88 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1716/2017 della CORTE di APPELLO di MILANO, pubblicata il 21/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]. (índe [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo di essere creditrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di C 139.046,96, chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per tale importo, oltre interessi e spese.

Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo, in via preliminare, di revocare, dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo; dichiarare non dovuta la somma suddetta in ragione del mancato adempimento dell'obbligazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]; nel merito in via principale, accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da [OSCURATO:SOCIETA] e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti ex art. 1453 c.c.; condannare la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento di ogni danno economico subito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella misura che sarà ritenuta di giustizia; nel merito in via subordinata, dichiarare l'inapplicabilità del tasso di interesse moratorio ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 in favore del tasso legale, essendo l'opponente soggetto giuridico straniero e quindi estraneo all'area di applicabilità del tasso di interesse moratorio vigente nei paesi U.E.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedendo J rigetto delle eccezioni dell'opponente e conferma del decreto ingiuntivo.

Con sentenza n. 8655/2014, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.

Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello: per avere il Giudice esonerato [OSCURATO:SOCIETA]. dall'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta e l'esistenza del reale rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti e per non aver ammesso le prove orali; per avere il Giudice rigettato l'opposizione sebbene i documenti depositati in fase monitoria da [OSCURATO:SOCIETA] non fossero idonei a comprovare con certezza la pretesa avanzata; per non avere il Giudice dichiarato la risoluzione del contratto di fornitura merci stante la mancata esecuzione del rapporto secondo buona fede in capo a [OSCURATO:SOCIETA]; per non avere il Giudice condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento derivante dalla mancata consegna delle merci.

Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il rigetto del gravame.

Con sentenza n. 1716/2017, depositata in data 21.4.2017, la Corte d'Appello di Milano respingeva l'appello confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado.

In particolare, la Corte d'Appello rilevava che, dalla documentazione versata in atti, non vi fosse prova che le parti avessero stipulato un contratto di natura continuativa a prestazioni corrispettive, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse obbligata ad eseguire a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. forniture di merci, e dal quale poter desumere le relative condizioni di vendita.

Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla scorta di due motivi.

Resiste [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.» [con specifico riferimento alla mancata ammissione e valutazione dei mezzi istruttori e alla mancata indicazione di prova].

1.1. - Il motivo è inammissibile.

1.2. - In particolare, la Corte d'Appello rilevava che, dalla documentazione versata in atti, non si evinceva prova alcuna che le parti avessero stipulato un contratto di natura continuativa a prestazioni corrispettive, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse obbligata ad eseguire a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. forniture di merci, e dal quale poter desumere le relative condizioni di vendita.

A fronte dell'inesistenza di un tale contratto inter partes, l'appellante deduceva che la prova della sussistenza di questo scaturisse dalle comunicazioni del 24.8.2010 e del 10.11.2010 e dalle comunicazioni a mezzo mail intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA].

Ma l'assunto non era condiviso dalla Corte di merito in quanto nelle suddette comunicazioni l'appellante si lamentava solo del mancato rispetto di generici accordi, mentre dalla ricostruzione cronologica delle comunicazioni a mezzo mali emergeva il rifiuto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di concludere ulteriori ordini di merci richiesti da [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza del mancato pagamento del "mero ordine" di cui alla fattura n. 46012 del 2.9.2009 (v. sentenza impugnata, pagg. 4 e 5).

La Corte d'appello, dunque, condivideva il richiamato rilievo del Giudice di primo grado che aveva osservato sul punto come la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non avesse sollevato contestazioni specifiche né sull'ordine delle merci, né sull'effettiva consegna da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della merce ordinata, né sul fatto che il prezzo pattuito tra le parti fosse quello indicato nella fattura e neppure sulla circostanza che i resti di merce fossero quelli contabilizzati; anzi dalla mai! del 3.4.2010 risultava l'esplicito riconoscimento del proprio debito da parte dell'appellante.

Pertanto, atteso il mancato pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle merci di cui alla suddetta fattura, l'appellata aveva legittimamente rifiutato di accettare ordini di merci nuovi, diversi e successivi rispetto alla suddetta fattura.

Con ciò avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1460 c.c.

Aggiungeva la Corte di merito che le prove orali dedotte dall'appellante, e disattese dal Tribunale, si confermavano inammissibili ed irrilevanti.

Né la Corte ravvisava alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede in capo all'appellata, in quanto, stante la non contestata e avvenuta consegna delle merci indicate in fattura da parte di [OSCURATO:SOCIETA], i principi di correttezza e buona fede avrebbero dovuto indurre l'appellante al puntuale pagamento del prezzo.

1.2. - E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460» (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007).

Si fa, dunque, richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione, anche di carattere generico, da parte dell'opponente in ordine all'effettività e consistenza delle prestazioni eseguite (Cass. n. 230 del 2016; conf.

Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 3341 del 2009; Cass. n. 14556 del 2004).

E', pertanto, «nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale, attesane la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite ovvero all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice» (ex pluribus, Cass. 30 luglio 2004 n. 14556; Cass. 15 febbraio 2010 n. 3463).

2. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione delle norme codicistiche in tema probatorio, con riferimento agli artt. 2697, 2721 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.).

Nonostante la tempestiva allegazione di fatti storici e materiali da parte della ricorrente, la quale ha richiesto di essere ammessa a prova sul punto, la Corte d'appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c.

La Corte territoriale non esaminava la controversia in ogni suo aspetto, applicando una norma di diritto in assoluto contrasto con il ragionamento di cui alla motivazione.

Nello stesso senso, la ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il Giudice del merito può non dare ingresso alle istanze istruttorie solo qualora, in base agli elementi acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare.

Pertanto, la ricorrente deduce di non avere avuto la possibilità di dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito, di modo che la ratio decidendi si trovi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007).2.1. - Il motivo non è fondato.

2.2. - Nella specie, non si ravvisa [così come più diffusamente sub 1] alcuna violazione di norme di legge; giacché il Giudice di merito ha correttamente valutato se dare ingresso alle prove orali richieste dalle parti nell'ambito dei suoi poteri discrezionali.

Evidenziandosi altresì che le prove orali richieste dalla ricorrente sono risultate inammissibili ai sensi dell'art. 2721 c.c., oltre che irrilevanti.

L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del Giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato (Cass. n. 11889 del 2007).

Peraltro, ove il Giudice ritenga di non poter derogare al limite di cui all'art. 2721 c.c. non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova testimoniale, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. n. 12111 del 2003).

3. - Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 7.300,00 più C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. del n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA CC.01/02/2022 sul ricorso 17013-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s,r.l., in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli Avv.ti. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], in ROMA, Via [OSCURATO:PERSONA] 6 - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:SOCIETA].) in persona del legale rappresentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio, in ROMA, Via dei C.so TRIESTE 88 - controricorrente - avverso la sentenza n. 1716/2017 della CORTE di APPELLO di MILANO, pubblicata il 21/04/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 1°/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. FATTO E DIRITTO Con ricorso al Tribunale di Milano la [OSCURATO:SOCIETA]. (índe [OSCURATO:SOCIETA].), deducendo di essere creditrice nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della somma di C 139.046,96, chiedeva e otteneva decreto ingiuntivo per tale importo, oltre interessi e spese. Avverso il decreto ingiuntivo proponeva opposizione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. chiedendo, in via preliminare, di revocare, dichiarare nullo e inefficace il decreto ingiuntivo; dichiarare non dovuta la somma suddetta in ragione del mancato adempimento dell'obbligazione assunta da [OSCURATO:SOCIETA]; nel merito in via principale, accertare l'inadempimento contrattuale posto in essere da [OSCURATO:SOCIETA] e per l'effetto dichiarare la risoluzione del contratto stipulato tra le parti ex art. 1453 c.c.; condannare la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento di ogni danno economico subito da [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., nella misura che sarà ritenuta di giustizia; nel merito in via subordinata, dichiarare l'inapplicabilità del tasso di interesse moratorio ex art. 5 D. Lgs. n. 231/2002 in favore del tasso legale, essendo l'opponente soggetto giuridico straniero e quindi estraneo all'area di applicabilità del tasso di interesse moratorio vigente nei paesi U.E. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:SOCIETA]. contestando in fatto e in diritto quanto ex adverso dedotto e chiedendo J rigetto delle eccezioni dell'opponente e conferma del decreto ingiuntivo. Con sentenza n. 8655/2014, il Tribunale di Milano rigettava l'opposizione, confermando il decreto ingiuntivo e condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite. Avverso detta sentenza [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. proponeva appello: per avere il Giudice esonerato [OSCURATO:SOCIETA]. dall'onere di provare l'esatto adempimento dell'obbligazione assunta e l'esistenza del reale rapporto obbligatorio intercorrente tra le parti e per non aver ammesso le prove orali; per avere il Giudice rigettato l'opposizione sebbene i documenti depositati in fase monitoria da [OSCURATO:SOCIETA] non fossero idonei a comprovare con certezza la pretesa avanzata; per non avere il Giudice dichiarato la risoluzione del contratto di fornitura merci stante la mancata esecuzione del rapporto secondo buona fede in capo a [OSCURATO:SOCIETA]; per non avere il Giudice condannato la [OSCURATO:SOCIETA] al risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento derivante dalla mancata consegna delle merci. Si costituiva [OSCURATO:SOCIETA] chiedendo il rigetto del gravame. Con sentenza n. 1716/2017, depositata in data 21.4.2017, la Corte d'Appello di Milano respingeva l'appello confermando l'impugnata sentenza e condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado. In particolare, la Corte d'Appello rilevava che, dalla documentazione versata in atti, non vi fosse prova che le parti avessero stipulato un contratto di natura continuativa a prestazioni corrispettive, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse obbligata ad eseguire a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. forniture di merci, e dal quale poter desumere le relative condizioni di vendita. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sulla scorta di due motivi. Resiste [OSCURATO:SOCIETA] con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. - Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l'«Omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che hanno formato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360 n. 5 c.p.c.» [con specifico riferimento alla mancata ammissione e valutazione dei mezzi istruttori e alla mancata indicazione di prova]. 1.1. - Il motivo è inammissibile. 1.2. - In particolare, la Corte d'Appello rilevava che, dalla documentazione versata in atti, non si evinceva prova alcuna che le parti avessero stipulato un contratto di natura continuativa a prestazioni corrispettive, con il quale [OSCURATO:SOCIETA]. si fosse obbligata ad eseguire a favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. forniture di merci, e dal quale poter desumere le relative condizioni di vendita. A fronte dell'inesistenza di un tale contratto inter partes, l'appellante deduceva che la prova della sussistenza di questo scaturisse dalle comunicazioni del 24.8.2010 e del 10.11.2010 e dalle comunicazioni a mezzo mail intercorse fra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:SOCIETA]. Ma l'assunto non era condiviso dalla Corte di merito in quanto nelle suddette comunicazioni l'appellante si lamentava solo del mancato rispetto di generici accordi, mentre dalla ricostruzione cronologica delle comunicazioni a mezzo mali emergeva il rifiuto da parte di [OSCURATO:SOCIETA] di concludere ulteriori ordini di merci richiesti da [OSCURATO:PERSONA] quale conseguenza del mancato pagamento del "mero ordine" di cui alla fattura n. 46012 del 2.9.2009 (v. sentenza impugnata, pagg. 4 e 5). La Corte d'appello, dunque, condivideva il richiamato rilievo del Giudice di primo grado che aveva osservato sul punto come la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] non avesse sollevato contestazioni specifiche né sull'ordine delle merci, né sull'effettiva consegna da parte di [OSCURATO:SOCIETA] della merce ordinata, né sul fatto che il prezzo pattuito tra le parti fosse quello indicato nella fattura e neppure sulla circostanza che i resti di merce fossero quelli contabilizzati; anzi dalla mai! del 3.4.2010 risultava l'esplicito riconoscimento del proprio debito da parte dell'appellante. Pertanto, atteso il mancato pagamento da parte di [OSCURATO:PERSONA] delle merci di cui alla suddetta fattura, l'appellata aveva legittimamente rifiutato di accettare ordini di merci nuovi, diversi e successivi rispetto alla suddetta fattura. Con ciò avvalendosi della facoltà di cui all'art. 1460 c.c. Aggiungeva la Corte di merito che le prove orali dedotte dall'appellante, e disattese dal Tribunale, si confermavano inammissibili ed irrilevanti. Né la Corte ravvisava alcuna violazione dei principi di correttezza e buona fede in capo all'appellata, in quanto, stante la non contestata e avvenuta consegna delle merci indicate in fattura da parte di [OSCURATO:SOCIETA], i principi di correttezza e buona fede avrebbero dovuto indurre l'appellante al puntuale pagamento del prezzo. 1.2. - E' consolidato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460» (Cass., sez. un., n. 13533 del 2001; Cass. 826 del 2015; Cass. n. 9351 del 2007). Si fa, dunque, richiamo alla giurisprudenza di questa Corte secondo la quale, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione, anche di carattere generico, da parte dell'opponente in ordine all'effettività e consistenza delle prestazioni eseguite (Cass. n. 230 del 2016; conf. Cass. n. 14640 del 2018; Cass. n. 3341 del 2009; Cass. n. 14556 del 2004). E', pertanto, «nel successivo giudizio in contraddittorio, introdotto dall'ingiunto con l'opposizione ex art. 645 c.p.c., nel quale, attesane la natura di ordinario giudizio di cognizione, il creditore in favore del quale l'ingiunzione è stata emessa assume la veste sostanziale di attore e su di lui incombono i relativi oneri probatori ex art. 2697 c.c., ove vi sia stata contestazione da parte dell'opponente in ordine all'effettività e alla consistenza delle prestazioni eseguite ovvero all'applicazione della tariffa pertinente ed alla rispondenza ad essa delle somme richieste, circostanze la cui valutazione è, poi, rimessa al libero apprezzamento del giudice» (ex pluribus, Cass. 30 luglio 2004 n. 14556; Cass. 15 febbraio 2010 n. 3463). 2. - Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta la «Violazione e/o falsa applicazione delle norme codicistiche in tema probatorio, con riferimento agli artt. 2697, 2721 c.c., 115 e 116 c.p.c. (art. 360 n. 3 c.p.c.). Nonostante la tempestiva allegazione di fatti storici e materiali da parte della ricorrente, la quale ha richiesto di essere ammessa a prova sul punto, la Corte d'appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. non avesse assolto all'onere probatorio gravante sulla stessa ai sensi dell'art. 2697 c.c. La Corte territoriale non esaminava la controversia in ogni suo aspetto, applicando una norma di diritto in assoluto contrasto con il ragionamento di cui alla motivazione. Nello stesso senso, la ricorrente eccepisce la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., in quanto il Giudice del merito può non dare ingresso alle istanze istruttorie solo qualora, in base agli elementi acquisiti, si sia formato un sicuro convincimento contrario a quanto si vorrebbe dimostrare. Pertanto, la ricorrente deduce di non avere avuto la possibilità di dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del Giudice di merito, di modo che la ratio decidendi si trovi priva di fondamento (Cass. n. 11457/2007).2.1. - Il motivo non è fondato. 2.2. - Nella specie, non si ravvisa [così come più diffusamente sub 1] alcuna violazione di norme di legge; giacché il Giudice di merito ha correttamente valutato se dare ingresso alle prove orali richieste dalle parti nell'ambito dei suoi poteri discrezionali. Evidenziandosi altresì che le prove orali richieste dalla ricorrente sono risultate inammissibili ai sensi dell'art. 2721 c.c., oltre che irrilevanti. L'ammissione della prova testimoniale oltre i limiti di valore di cui all'art. 2721 c.c. costituisce un potere discrezionale del Giudice di merito, il cui esercizio, o mancato esercizio, è insindacabile in sede di legittimità, ove correttamente motivato (Cass. n. 11889 del 2007). Peraltro, ove il Giudice ritenga di non poter derogare al limite di cui all'art. 2721 c.c. non è tenuto a esporre le ragioni della pronunzia di rigetto dell'istanza di prova testimoniale, trattandosi di mantenere quest'ultima entro il suo fisiologico limite di ammissibilità (Cass. n. 12111 del 2003). 3. - Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa la dichiarazione ex art. 13, c. 1-quater, d.P.R. 115/2002. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore della controricorrente [OSCURATO:SOCIETA]. delle spese del presente grado di giudizio, che liquida in complessivi C 7.300,00 più C 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. del n. 115/2002 sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del co. 1-bis dello stesso art. 13.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio