CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 settembre 2023
Cassazione n. 41259/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 13529/2023 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Torino ha parzialmente riformato la sentenza del Tribunale di Ivrea ed ha ridotto la pena (a mesi uno e giorni dieci di reclusione ed euro cinquanta di multa) inflitta per il delitto di tentato furto aggravato; Rilevato che il primo motivo di ricorso - con cui il ricorrente deduce violazione di legge in relazione all'art. 131 bis cod. pen.- è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame e, pertanto, non specifici, senza che il ricorrente si sia avveduto che la Corte di appello ha ampiamente motivato sulle modalità del fatto, quale elemento ostativo alla sua invocata tenuità; Rilevato che il secondo motivo di ricorso- con cui il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen.- è indeducibile perché manifestamente infondato e versato in fatto, in quanto la Corte di appello ha giustificato, con motivazione incensurabile perché logicamente articolata e giuridicamente corretta, il diniego dell'attenuante sulla scorta del danno subito dalle confezioni e del lavoro necessario per ripristinare lo status quo ante, osservazioni cui il ricorrente contrappone mere osservazioni in fatto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 settembre 2023.