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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 07585/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data 12 maggio 2021 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del 5.6.2020 con cui il Gip del Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti (capo 1) detenzione di sostanza stupefacente di tipo cannabis/marijuana; capo 2) cessione in alcune occasioni a tale [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, confisca e distruzione di quanto in sequestro.

2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati allo Schintu non possano essere riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, reputando che i fatti contestati rientrino in una stabile attività di vendita di sostanza stupefacente (e ciò in relazione all'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova).

A riguardo assume che: il peso lordo della sostanza non era già di gr. 72, come indicato nel capo 1) dell'imputazione, bensì di gr. 46,80 (vedi indagine tecnica del Laboratorio analisi dei Carabinieri di Brescia); il principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata (come si desume dall'indagine prima citata) è di soli gr. 6,4319, che le dosi medie singole erano 257 (e non 1872 come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure); che la sostanza stupefacente non era neppure detenuta in singole dosi pronte allo smistamento ma solo in due porzioni; che l'imputato nella memoria in data 17.7.2019 aveva dichiarato che la sostanza era destinata ad uso personale; che risulta affermazione avulsa dalla fattispecie concreta che l'imputato avesse organizzato una complessa attività stabile di spaccio.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato.

1.2. Va premesso che ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dea. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01).

La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena.

La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non nnassimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01).

In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di' sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01).

La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. ed il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciul:a solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione».

Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione).

2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur a fronte delle specifiche censure mosse dall'imputato in sede di appello, non ha dato conto del dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta, del principio attivo e del numero di dosi ricavabili, che nella sentenza di primo grado vengono indicate in n. 1872 mentre dall'indagine tecnica dei Carabinieri di Brescia sarebbero n. 257, non risultando chiaro il numero delle dosi ritenuto nella sentenza impugnata.

Inoltre ha negato la ricorrenza dell'ipotesi attenuata in ragione del carattere organizzato dell'attività gestita dall'imputato (segnatamente di attività "inserita in un contesto di una certa qual organizzazione") disattendendo il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6 , n. 49921 del 25/01/2018, Ferretti, Rv. 274287 - 02).

In conclusione, la sentenza va annullata in ordine ai profili evidenziati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio p

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/05/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 12 maggio 2021 la Corte d'appello di Brescia ha confermato la sentenza del 5.6.2020 con cui il Gip del Tribunale di Bergamo, all'esito di giudizio abbreviato, aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati a lui ascritti (capo 1) detenzione di sostanza stupefacente di tipo cannabis/marijuana; capo 2) cessione in alcune occasioni a tale [OSCURATO:PERSONA] ex art. 73, comma 4, d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309) e, concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenuta la continuazione e la riduzione per il rito, lo aveva condannato alla pena di un anno di reclusione ed Euro 3000,00 di multa, con sospensione condizionale della pena e non menzione della condanna, confisca e distruzione di quanto in sequestro. 2. Avverso la sentenza d'appello l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico articolato motivo con cui deduce l'inosservanza o l'erronea applicazione della legge penale e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione laddove la Corte territoriale ha ritenuto che i fatti addebitati allo Schintu non possano essere riqualificati nell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, reputando che i fatti contestati rientrino in una stabile attività di vendita di sostanza stupefacente (e ciò in relazione all'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova). A riguardo assume che: il peso lordo della sostanza non era già di gr. 72, come indicato nel capo 1) dell'imputazione, bensì di gr. 46,80 (vedi indagine tecnica del Laboratorio analisi dei Carabinieri di Brescia); il principio attivo contenuto nella sostanza sequestrata (come si desume dall'indagine prima citata) è di soli gr. 6,4319, che le dosi medie singole erano 257 (e non 1872 come erroneamente ritenuto dal giudice di prime cure); che la sostanza stupefacente non era neppure detenuta in singole dosi pronte allo smistamento ma solo in due porzioni; che l'imputato nella memoria in data 17.7.2019 aveva dichiarato che la sostanza era destinata ad uso personale; che risulta affermazione avulsa dalla fattispecie concreta che l'imputato avesse organizzato una complessa attività stabile di spaccio. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla qualificazione giuridica del fatto.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 1.2. Va premesso che ai fini dell'applicabilità dell'ipotesi di cui al comma 5 dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990 il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi indicati dalla norma, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa); potendo comunque ritenersi non configurata l'ipotesi in esame quando anche uno solo di detti elementi porti ad escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (ex plurimis: Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non massimata; Sez. 6, n. 7464 del 28/11/2019, dea. 2020, Riccio, Rv. 278615-01; Sez. 6, n. 3616 del 15/11/2018, dep. 2019, Capurso, Rv. 275044-01; Sez. 4, n. 4948 del 22/01/2010, Porcheddu, Rv. 246649-01). La Corte regolatrice ha in particolare considerato che il riconoscimento del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 richiede un'adeguata valutazione complessiva del fatto, in relazione a mezzi, modalità e circostanze dell'azione, qualità e quantità della sostanza con riferimento al grado di purezza, in modo da pervenire all'affermazione di lieve entità in conformità ai principi costituzionali di offensività e proporzionalità della pena. La configurabilità dell'ipotesi lieve non può essere esclusa sulla base di singoli parametri, quali la diversa tipologia delle sostanze cedute o lo svolgimento non occasionale dell'attività di spaccio, astraendo tali elementi dalla ricostruzione fattuale nella sua interezza, fondata su una razionale analisi riguardante la combinazione di tutte le specifiche circostanze (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione; Sez. 4, n. 17674 del 09/04/2019, Abazi, non nnassimata; Sez. 6, n. 1428 del 19/12/2017, dep. 2018, Ferretti, Rv. 271959-01). In argomento si registra altresì l'intervento delle Sezioni Unite per le quali la diversità di' sostanze stupefacenti oggetto della condotta non è di per sé ostativa alla configurabilità del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, proprio in quanto l'accertamento della lieve entità del fatto implica una valutazione complessiva degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla disposizione (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-01). La Corte costituzionale, peraltro, con la sentenza n. 40 del 2019, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990, nella parte in cui prevede la pena minima edittale nella misura di otto anni di reclusione anziché di anni sei, si è soffermata sulla fattispecie di cui al comma 5 del citato art. 73, nell'evidenziare la divaricazione di ben quattro anni venutasi a creare tra il minimo edittale di pena previsto dal comma 1 dell'art. 73 cit. ed il massimo edittale della pena comminata dal comma 5 dello stesso articolo. [OSCURATO:PERSONA] delle leggi ha rilevato che «il costante orientamento della Corte di cassazione è nel senso che la fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, può essere riconosciul:a solo nella ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione». Le considerazioni che precedono inducono conclusivamente a confermare che, secondo diritto vivente, l'ipotesi di reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 risulta qualificata dalla minima offensività penale della condotta e che, al riguardo, il giudice di merito deve procedere ad una valutazione complessiva dei parametri indicati dalla citata norma incriminatrice pur potendo, all'esito, uno solo di essi essere ritenuto tale da escludere in modo preponderante che la lesione del bene giuridico protetto sia di «lieve entità» (Sez. 4, n. 15490 del 22/03/2022, Gonzales, in motivazione). 2. Nel caso di specie, la Corte territoriale, pur a fronte delle specifiche censure mosse dall'imputato in sede di appello, non ha dato conto del dato ponderale della sostanza stupefacente rinvenuta, del principio attivo e del numero di dosi ricavabili, che nella sentenza di primo grado vengono indicate in n. 1872 mentre dall'indagine tecnica dei Carabinieri di Brescia sarebbero n. 257, non risultando chiaro il numero delle dosi ritenuto nella sentenza impugnata. Inoltre ha negato la ricorrenza dell'ipotesi attenuata in ragione del carattere organizzato dell'attività gestita dall'imputato (segnatamente di attività "inserita in un contesto di una certa qual organizzazione") disattendendo il principio elaborato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la fattispecie del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 non è incompatibile con lo svolgimento di attività di spaccio di stupefacenti non occasionale ma continuativa, come si desume dall'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, che, con il riferimento ad un'associazione costituita per commettere fatti descritti dal comma 5 dell'art. 73, rende evidente che è ammissibile configurare come lievi anche gli episodi che costituiscono attuazione del programma criminoso associativo (Sez. 6 , n. 49921 del 25/01/2018, Ferretti, Rv. 274287 - 02). In conclusione, la sentenza va annullata in ordine ai profili evidenziati, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte d'appello di Brescia. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio p