CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 febbraio 2022
Cassazione n. 26869/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
corsi; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'AGOSTINI; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale Domenico SECCIA, che ha chiesto l'inammissibilità dei ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 5 ottobre 2020 la Corte di appello di Roma confermava la decisione con la quale il Tribunale di Roma, ad esito del giudizio ordinario, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli di concorso nel reato di tentata estorsione, e li aveva condannati alle pene ritenute di giustizia, riconosciute loro le attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva. 12. Hanno proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del comune difensore di fiducia, chiedendo l'annullamento della sentenza per violazione della legge penale in ordine alla omessa riqualificazione del fatto nel reato previsto dall'art. 393 del codice penale. La difesa osserva che gli imputati agirono non sotto la spinta di un intento criminoso, volto al conseguimento di un ingiusto profitto in danno della persona offesa, bensì animati da una pretesa astrattamente legittima, costituita da un diritto di credito che gli stessi avrebbero potuto e dovuto coltivare in sede giudiziale. I ricorrenti agirono nella legittima convinzione di vantare un diritto di credito nei confronti della società di autonoleggio, in quanto erano stati loro addebitati importi ingiustificati, in particolare quello relativo alla riparazione del veicolo incidentato, visto che il contratto di noleggio non prevedeva l'applicazione di alcuna franchigia. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento in cassazione, ai sensi dell'art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito nella legge 18 dicembre 2020, n. 176 (così come modificato per il termine di vigenza dall'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella legge 25 febbraio 2022, n. 15), in mancanza di alcuna richiesta di discussione orale, nei termini ivi previsti, il Procuratore generale ha depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. 4. I ricorsi sono inammissibili perché proposti con un motivo manifestamente infondato. 5. Secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, infatti, il delitto ex art. 393 cod. pen. è configurabile solo quando l'agente sia animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere giuridicamente: pur non richiedendosi che si tratti di pretesa fondata, essa non può essere del tutto arbitraria ovvero sfornita di una possibile base legale (ex plurimis v. Sez. 2, n. 24478 del 08/05/2017, Salute, Rv. 269967; Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268362; Sez. 2, n. 8096 del 04/02/2016, Anglisani, Rv. 266203; Sez. 5, n. 2819 del 24/11/2014, dep. 2015, Angelotti, Rv. 263589; Sez. 5, n. 23923 del 16/05/2014, Demattè, Rv. 260584). Il principio è stato ribadito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027, citata anche dalla difesa), che hanno osservato come nella estorsione «l'agente non si rappresenta, quale impulso del 2suo operare, alcuna facoltà di agire in astratto legittima, ma tende all'ottenimento dell'evento di profitto mosso dal solo fine di compiere un atto che sa essere contra ius, perché privo di giuridica legittimazione, per conseguire un profitto che sa non spettargli». Le Sezioni Unite, inoltre, hanno osservato che alla speciale veemenza del comportamento violento o minaccioso potrà riconoscersi valenza di elemento sintomatico del dolo di estorsione, in quanto la gravità della violenza e l'intensità dell'intimidazione veicolata con la minaccia non sono momenti del tutto indifferenti nel qualificare il fatto in termini di estorsione piuttosto che di esercizio arbitrario ai sensi dell'art. 393 cod. pen., «ben potendo quindi costituire indici sintomatici di una volontà costrittiva, di sopraffazione, piuttosto che di soddisfazione di un diritto effettivamente esistente ed azionabile». 6. I giudici di merito si sono attenuti a detti principi, essendo incontroverso che, a seguito del secondo sinistro provocato da [OSCURATO:PERSONA], a questa ultima fu applicata la franchigia di 1.900 euro prevista dal contratto stipulato il 2 settembre 2017. I ricorrenti, dunque, erano ben a conoscenza del fatto che essi non avrebbero avuto alcuna possibilità di ottenere giudizialmente il pagamento di quella somma, richiesta con reiterate gravi minacce e con violenza al gestore della ditta di autonoleggio. Risultano irrilevanti, dunque, le contestazioni difensive in ordine ad altre somme, di minore importo, che sarebbero state addebitate in precedenza alla [OSCURATO:PERSONA] per diverse causali, asseritamente in modo erroneo: infatti, ai fini della integrazione del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni - come rimarcato nella sentenza Filardo - «la pretesa arbitrariamente coltivata dall'agente deve, peraltro, corrispondere esattamente all'oggetto della tutela apprestata in concreto dall'ordinamento giuridico, e non risultare in qualsiasi modo più ampia, atteso che ciò che caratterizza il reato in questione è la sostituzione, operata dall'agente, dello strumento di tutela pubblico con quello privato, e l'agente deve, quindi, essere animato dal fine di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli possa competere». 7. Alla inammissibilità delle impugnazioni proposte segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila ciascuno, così equitativamente fissata. 3 P.Q.M