CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 28697/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 26535-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 97210890584, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente- GRAZIANO &. [OSCURATO:PERSONA], in persona dell'Amministratore unico pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 71 presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -con troricorrente e ricorrente incidentale - avverso la sentenza n. 965/17/2020 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell 08/06/2022 dal Cons. [OSCURATO:PERSONA] I. RILEVATO L'Agenzia delle entrate e dei monopoli ricorre avverso la sentenza della CTR per la Campania che ha confermato la pronuncia della CTP di Caserta, ove erano state apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di documentazione extracontabile acquisita presso il domicilio dell'amministratore delegato della soc. Graziano s.r.1., nello specifico un'agenda ove erano riportati dati relativi ad ingenti movimentazioni di prodotti petroliferi. Più in particolare, il collegio di seconde cure ha ritenuto fosse a carico dell'Ufficio dare la prova della contabilità "in nero", non potendosi mettere a carico del contribuente la dimostrazione di un fatto negativo. Il ricorso è affidato ad unico motivo, cui replica con tempestivo controricorso la parte privata, interponendo altresì ricorso incidentale, affidato a tre motivi. La controversia è stata chiamata per l'adunanza del 13 gennaio 2022 è stata rinviata con ordinanza interlocutoria n. 10412/2022 per l'acquisizione dei fascicoli dei gradi di merito e, quindi, nuovamente fissata per l'esame nell'odierna adunanza. La parte contribuente ha depositato memoria, tanto per l'adunanza del 13 gennaio quanto per quella del 8 giugno 2022. CONSIDERATO Con l'unico articolato motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione degli articoli 2697 e 2709 c.c. e dell'art. 116 c.p.c., Ric. 2020 n. 26535 sez. MT - ud. 08-06-2022 -2- nonché art. 39 d.P.R. n. 600/1973, nella sostanza affermandosi che il reperimento di "contabilità in nero" costituisce indizio sufficiente ad invertire l'onere della prova a carico della parte contribuente. Sul punto, questa Corte è intervenuta in più occasioni, anche di recente, affermando che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la "contabilità in nero", costituita da appunti personali e da informazioni dell'imprenditore, rappresenta un valido elemento indiziario, dotato dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, prescritti dall'art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973, perché nella nozione di scritture contabili, disciplinate dagli artt. 2709 e ss. c.c., devono ricomprendersi tutti i documenti che registrino, in termini quantitativi o monetari, i singoli atti d'impresa, ovvero rappresentino la situazione patrimoniale dell'imprenditore ed il risultato economico dell'attività svolta, spettando poi al contribuente l'onere di fornire adeguata prova contraria (Cass., 12680/2018; Cass., 27622/2018; Cass., 29543/2018). Tale principio è stato considerato applicabile anche in materia di accise (Cass., 7074/2020). Nella specie, la CTR non si è attenuta al principio enunciato, che può considerarsi estensibile — per identità di ratio — anche in materia di accise, avendo ritenuto che l'onere della prova gravasse a carico dell'amministrazione doganale. Si può ora passare all'esame del ricorso incidentale, affidato a tre motivi. Con il primo si lamenta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 324 c.p.c. e dell'art. 2909 c.c. per erronea affermazione della CTR nel ritenere che la predetta documentazione extracontabile è stata reperita presso l'a.d. della società Graziano s.r.1., quando invece è stata trovata presso l'abitazione del procuratore della [OSCURATO:SOCIETA]., sig. [OSCURATO:PERSONA], circostanza coperta da giudicato interno; Ric. 2020 n. 26535 sez. MT - ud. 08-06-2022 -3- Con il secondo si prospetta doglianza ex art. 360 n. 4 c.p.c. per motivazione apparente sul rigetto dell'appello incidentale relativamente al motivo di intervenuta prescrizione della pretesa erariale. Con il terzo si profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c., per violazione dell'art. 15 d.lgs. n. 504/1995, nella versione vigente ratione temporis. I motivi di ricorso incidentale sono inammissibili in quanto le questioni dedotte sono rimaste assorbite e quindi vanno riproposte nel giudizio di rinvio (v. Cass., Sez. U, n. 23833 del 2015; Cass. n. 3796 del 2008). Ed infatti, in tema di giudizio di cassazione, ,è -.inammissibile per carenza di interesse il ricorso incidentale condizionato allorchè proponga censure che non sono dirette contro una statuizione della sentenza di merito bensì a questioni su cui il giudice di appello non si è pronunciato ritenendole assorbite, atteso che in relazione a tali questioni manca la soccombenza che costituisce il presupposto dell'impugnazione, salva la facoltà di riproporre le questioni medesime al giudice del rinvio, in caso di annullamento della sentenza (Cfr. Cass.n. 22095 del 2017). In conclusione, il ricorso principale è fondato e merita accoglimento, mentre l'incidentale è inammissibile. PQM La Corte accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla [OSCURATO:PERSONA] per la Campania, in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 115/2002 la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente incidentale dell'ulteriore importo a titolo di Ric. 2020 n. 26535 sez. MT - ud. 08-06-2022 -4- contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così d