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Corte costituzionalesentenzaSezione I

Corte costituzionale n. 331/1990

ECLI:IT:COST:1990:331
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1. - [OSCURATO:PERSONA] di Trento - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Trento, per opposizione all'atto di irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione della legge regionale 28 luglio 1986, n. 20 (che disciplina la raccolta dei funghi), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della detta legge, nella parte in cui limita la libertà della raccolta per i non residenti nella provincia.

Ha osservato che, sebbene finalizzata alla conservazione dell'habitat micetico, la disposizione censurata, oltre ad essere irrazionale, crea una ingiustificata discriminazione tra i cittadini perché distingue tra i residenti e i non residenti consentendo ai primi una più ampia libertà di ricerca e raccolta.

Onde risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, tanto più che la discriminazione prodotta si fonda su un elemento assolutamente inidoneo, quale il fatto anagrafico della residenza.

2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica.

3. - Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Trento la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione per mancanza di motivazione sulla rilevanza e di puntuale esposizione dei fatti, ed, inoltre, perché la proposta censura è diretta ad eliminare la norma generale e a riportare tutte le fattispecie nella disciplina speciale derogatoria che si assume a tertium comparationis.

In sostanza, però, viene in rilievo la disciplina generale che è più restrittiva.

Nel merito ha rilevato che le due situazioni poste a raffronto non sono assimilabili e che, peraltro, la differente disciplina è determinata dalla esigenza del rispetto delle consuetudini locali così come è evidenziato nella disposizione in esame, onde la infondatezza della questione.

Nella memoria presentata in prossimità della udienza la Provincia ha insistito nel rilievo che il legislatore provinciale non poteva ignorare i diritti di uso civico al fungatico riconosciuto ab immemorabili alle popolazioni del Trentino ed anche dalla legislazione statale in materia.

1. - [OSCURATO:PERSONA] dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 luglio 1986, n. 20, nella parte in cui limita la libera raccolta dei funghi solo per i non residenti nel territorio provinciale, mentre la consente ai residenti senza limiti, perché, a suo avviso, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto irragionevolmente sarebbe creata una discriminazione solo in ragione della ininfluente circostanza della residenza in un determinato luogo.

2. - Le eccezioni di inammissibilità non sono condivisibili in quanto dal contesto dell'ordinanza si evincono la rilevanza della questione nel giudizio a quo, i suoi esatti limiti e le finalità che si vogliono raggiungere.

3. - Nel merito la questione non è fondata.

La disciplina apprestata dal legislatore provinciale è diretta alla tutela dell'ambiente ed alla protezione della flora micogena, anche in considerazione di quanto è stato legiferato dalla limitrofa Provincia di Bolzano (libera raccolta dei funghi nei soli giorni pari).

L'art. 2, primo comma, della citata legge n. 20 del 1986 consente a tutti i cittadini, residenti o non nella Provincia di Trento, la raccolta dei funghi nei soli giorni dispari entro il limite quantitativo di due chilogrammi per persona di età superiore ai sei anni.

Il secondo comma statuisce che i soli residenti possano effettuare la raccolta anche nei giorni pari, entro gli stessi limiti di quantità.

Inoltre, se la situazione lo consente, verificandosi, cioè, favorevoli condizioni di produzione, tutti possono essere autorizzati alla raccolta, specie coloro per i quali essa costituisce fonte di lavoro e di sussistenza.

Dalle richiamate disposizioni non deriva una irragionevole discriminazione tra residenti e non residenti anzitutto perché le situazioni poste a raffronto non sono affatto assimilabili.

Ed, inoltre, perché, come è evidenziato dalla stessa disposizione impugnata, il trattamento fatto ai residenti trova adeguata e ragionevole giustificazione nella necessità di rispettare le consuetudini locali e i diritti di uso civico al fungatico, riconosciuto ab immemorabili ai cittadini residenti.

Ed è proprio in relazione ai detti antichi diritti e consuetudini che i cittadini residenti si trovano in una situazione effettivamente diversa da quella in cui versano i non residenti che vogliano raccogliere funghi nel territorio della provincia.

Pertanto, la questione va dichiarata non fondata.

P.Q.M.

per questi motivi

[OSCURATO:PERSONA]

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trento - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990.

Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1. - [OSCURATO:PERSONA] di Trento - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], nel procedimento civile promosso da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della Provincia di Trento, per opposizione all'atto di irrogazione di una sanzione amministrativa per violazione della legge regionale 28 luglio 1986, n. 20 (che disciplina la raccolta dei funghi), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della detta legge, nella parte in cui limita la libertà della raccolta per i non residenti nella provincia. Ha osservato che, sebbene finalizzata alla conservazione dell'habitat micetico, la disposizione censurata, oltre ad essere irrazionale, crea una ingiustificata discriminazione tra i cittadini perché distingue tra i residenti e i non residenti consentendo ai primi una più ampia libertà di ricerca e raccolta. Onde risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione, tanto più che la discriminazione prodotta si fonda su un elemento assolutamente inidoneo, quale il fatto anagrafico della residenza. 2. - L'ordinanza, ritualmente notificata e comunicata, è stata pubblicata nella [OSCURATO:PERSONA] della Repubblica. 3. - Nel giudizio si è costituita la Provincia autonoma di Trento la quale ha preliminarmente eccepito la inammissibilità della questione per mancanza di motivazione sulla rilevanza e di puntuale esposizione dei fatti, ed, inoltre, perché la proposta censura è diretta ad eliminare la norma generale e a riportare tutte le fattispecie nella disciplina speciale derogatoria che si assume a tertium comparationis. In sostanza, però, viene in rilievo la disciplina generale che è più restrittiva. Nel merito ha rilevato che le due situazioni poste a raffronto non sono assimilabili e che, peraltro, la differente disciplina è determinata dalla esigenza del rispetto delle consuetudini locali così come è evidenziato nella disposizione in esame, onde la infondatezza della questione. Nella memoria presentata in prossimità della udienza la Provincia ha insistito nel rilievo che il legislatore provinciale non poteva ignorare i diritti di uso civico al fungatico riconosciuto ab immemorabili alle popolazioni del Trentino ed anche dalla legislazione statale in materia. 1. - [OSCURATO:PERSONA] dubita della legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia autonoma di Trento 29 luglio 1986, n. 20, nella parte in cui limita la libera raccolta dei funghi solo per i non residenti nel territorio provinciale, mentre la consente ai residenti senza limiti, perché, a suo avviso, risulterebbe violato l'art. 3 della Costituzione in quanto irragionevolmente sarebbe creata una discriminazione solo in ragione della ininfluente circostanza della residenza in un determinato luogo. 2. - Le eccezioni di inammissibilità non sono condivisibili in quanto dal contesto dell'ordinanza si evincono la rilevanza della questione nel giudizio a quo, i suoi esatti limiti e le finalità che si vogliono raggiungere. 3. - Nel merito la questione non è fondata. La disciplina apprestata dal legislatore provinciale è diretta alla tutela dell'ambiente ed alla protezione della flora micogena, anche in considerazione di quanto è stato legiferato dalla limitrofa Provincia di Bolzano (libera raccolta dei funghi nei soli giorni pari). L'art. 2, primo comma, della citata legge n. 20 del 1986 consente a tutti i cittadini, residenti o non nella Provincia di Trento, la raccolta dei funghi nei soli giorni dispari entro il limite quantitativo di due chilogrammi per persona di età superiore ai sei anni. Il secondo comma statuisce che i soli residenti possano effettuare la raccolta anche nei giorni pari, entro gli stessi limiti di quantità. Inoltre, se la situazione lo consente, verificandosi, cioè, favorevoli condizioni di produzione, tutti possono essere autorizzati alla raccolta, specie coloro per i quali essa costituisce fonte di lavoro e di sussistenza. Dalle richiamate disposizioni non deriva una irragionevole discriminazione tra residenti e non residenti anzitutto perché le situazioni poste a raffronto non sono affatto assimilabili. Ed, inoltre, perché, come è evidenziato dalla stessa disposizione impugnata, il trattamento fatto ai residenti trova adeguata e ragionevole giustificazione nella necessità di rispettare le consuetudini locali e i diritti di uso civico al fungatico, riconosciuto ab immemorabili ai cittadini residenti. Ed è proprio in relazione ai detti antichi diritti e consuetudini che i cittadini residenti si trovano in una situazione effettivamente diversa da quella in cui versano i non residenti che vogliano raccogliere funghi nel territorio della provincia. Pertanto, la questione va dichiarata non fondata. P.Q.M. per questi motivi [OSCURATO:PERSONA] Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della legge della Provincia di Trento 28 luglio 1986, n. 20 (Disciplina della raccolta dei funghi), in riferimento all'art. 3 della Costituzione, sollevata dal Pretore di Trento - Sezione distaccata di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 giugno 1990. Il Presidente: [OSCURATO:PERSONA] Il redattore: [OSCURATO:PERSONA] Il cancelliere: MINELLI Depositata in cancelleria il 13 luglio 1990. Il direttore della cancelleria: MINELLI