CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 22334/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/09/2020 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; FATTO E DIRITTO 1. Con la sentenza di cui in epigrafe la corte di appello di Venezia confermava la sentenza con cui il tribunale di Vicenza, in data 11.7.2018, aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia in relazione al reato di furto aggravato in addebito. 2. Avverso la sentenza della corte territoriale, di cui chiede l'annullamento, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, lamentando violazione di legge in punto di determinazione dell'entità del trattamento sanzionatorio, che i giudici di merito hanno fissato prendendo in considerazione i precedenti penali dell'imputato, laddove la recidiva contestatagli è stata ritenuta subvalente rispetto alle circostanze generiche riconosciute in suo favore. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile, perché sorretto da censure manifestamente infondate, in quanto il venir meno della contestata recidiva, all'esito dell'operato giudizio di bilanciamento tra le concorrenti circostanze di segno diverso, non esclude affatto la possibilità di valorizzare i precedenti penali del prevenuto per tratteggiarne negativamente la personalità, ai sensi dell'art. 133, c.p., trattandosi di giudizi, quello sulla comparazione delle circostanze e quello relativo alla determinazione della pena finale, che si svolgono su piani diversi. 4. Alla dichiarazione di inammissibilità, segue la condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, c.p.p., al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende, tenuto conto della circostanza che l'evidente inammissibilità dei motivi di impugnazione, non consente di ritenere quest'ultimo immune da colpa nella determinazione delle evidenziate ragioni di inammissibilità (cfr. Corte Costituzionale, n. 186 del 13.6.2000). P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom