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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 febbraio 2022

Cassazione n. 10510/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 07/07/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Latina in data 19/06/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.500 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), 477, 482 cod. pen. (capo B), 648 bis cod. pen. (capo C).

L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva (primo motivo); -violazione della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (secondo motivo).

Il ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondato è il primo motivo.

La Corte territoriale ha, sebbene sinteticamente ma in modo assolutamente inequivoco (si ricorda al riguardo la sufficienza della motivazione implicita: Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301-01), spiegato le ragioni della superfluità dell'integrazione probatoria richiesta al giudice di primo grado a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. (certa identificazione del Resini da un lato, e certo giudizio di colpevolezza della Fusco, a prescindere dalle responsabilità del Resini, dall'altro).

Del tutto generico è il secondo motivo.

Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta (onere, nella fattispecie, a cui la ricorrente non adempie), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile, come quella astrattamente prospettata dall'imputata (cfr., Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647- 04).

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA].ente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza in data 07/07/2021, confermava la pronuncia resa in primo grado dal Tribunale di Latina in data 19/06/2019 che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni tre di reclusione ed euro 4.500 di multa per i reati, avvinti dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 648 cod. pen. (capo A), 477, 482 cod. pen. (capo B), 648 bis cod. pen. (capo C). L'imputata, tramite difensore, ha proposto ricorso per cassazione per lamentare: -violazione dell'art. 507 cod. proc. pen. per mancata assunzione di una prova decisiva (primo motivo); -violazione della regola dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (secondo motivo). Il ricorso è inammissibile. Manifestamente infondato è il primo motivo. La Corte territoriale ha, sebbene sinteticamente ma in modo assolutamente inequivoco (si ricorda al riguardo la sufficienza della motivazione implicita: Sez. 1, n. 2156 del 30/09/2020, dep. 2021, Atilem, Rv. 280301-01), spiegato le ragioni della superfluità dell'integrazione probatoria richiesta al giudice di primo grado a norma dell'art. 507 cod. proc. pen. (certa identificazione del Resini da un lato, e certo giudizio di colpevolezza della Fusco, a prescindere dalle responsabilità del Resini, dall'altro). Del tutto generico è il secondo motivo. Invero, secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di prova, il dubbio idoneo ad introdurre una ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti è soltanto quello «ragionevole», ovvero quello che trova conforto nella logica, sicché, in caso di prospettazioni alternative, occorre comunque individuare gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta (onere, nella fattispecie, a cui la ricorrente non adempie), non potendo il dubbio fondarsi su un'ipotesi del tutto congetturale, seppure plausibile, come quella astrattamente prospettata dall'imputata (cfr., Sez. 3, n. 5602 del 21/01/2021, P., Rv. 281647- 04). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 15/02/2022 [OSCURATO:PERSONA].ente [OSCURATO:PERSONA]
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